Le spese di viaggio per fare visita al figlio minorenne rimangono a carico del genitore che le ha sostenute.

02 DICEMBRE 2022 | Affidamento dei figli

di avv. Gabriella Dal Molin

Le spese di viaggio sopportate dal genitore non collocatario per l'esercizio del proprio diritto di visita al minore non sono oggetto di ripartizione tra i genitori e restano a suo esclusivo carico, in quanto tali oneri … rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento”, lo ha affermato la Cassazione con l'ordinanza n. 28483 del 30/09/2022.

La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 854/2019, confermava le statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Messina n. 1241/2018, che, nello specifico, imponeva a carico del padre, genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno mensile di € 650,00 ed a rimborsare, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo.

L'uomo ha impugnato la sentenza d'appello proponendo ricorso per Cassazione affidato a otto motivi di gravame.

In particolare, il ricorrente osservava che la Corte del merito, confermando la misura della contribuzione al mantenimento del figlio come quantificata dal Tribunale, non avrebbe tenuto conto dell'estensione dei tempi di permanenza del minore presso il genitore non collocatario e, sotto altro profilo, decidendo in ordine alla ripartizione delle spese di viaggio sostenute dal padre per fare visita al minore, si sarebbe pronunciata oltre le domande delle parti, invero, secondo le allegazioni del ricorrente “...la Corte di appello sarebbe ... incorsa nel vizio di ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., dando peraltro luogo ad una reformatio in peius in danno all'appellante..”.

La Cassazione ha ravvisato l'infondatezza di tale motivo di gravame, evidenziando preliminarmente che “...secondo l'orientamento consolidato di questa Corte non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate – ex multis … Cass. n. 16608 dell'11/ 06/2021; Cass. 15734 del 17/05/2022...”.

Ha quindi affermato che la Corte d'Appello nel pronunciarsi in ordine alle spese di viaggio:

non ha introdotto una autonoma ratio decidendi, essendosi piuttosto limitata ad integrare una statuizione sull'assegno di mantenimento, senza che fosse necessaria una specifica impugnazione sul punto, posto che tali oneri, inerendo strettamente al diritto di visita del genitore non collocatario, rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio...” e “...sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento...”.

La Cassazione ha dichiarato anche l'inammissibilità del motivo di ricorso concernente la quantificazione dell'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio a carico del padre, sottolineando che “...è incensurabile in sede di legittimità purché formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di merito fondato sull'aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione...”: tale circostanza risulta quindi idonea a giustificare il mantenimento inalterato del contributo paterno anche a fronte del prolungamento dei tempi di permanenza del figlio presso il genitore non collocatario.

Infine, la Corte di legittimità, ritenendo infondati o inammissibili anche i motivi di impugnazione riguardanti il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile, ha respinto il ricorso condannando l'ex marito al pagamento delle spese di giudizio.

 

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