Il Tribunale di Genova crea la co-genitorialità parallela

11 GENNAIO 2024 | Affidamento dei figli

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Nel corso di un procedimento, iniziato nel 2017 e ripreso nel 2022, per la modifica della regolamentazione dell’affidamento di due minori di una coppia non sposata e altamente conflittuale, il Tribunale di Genova aveva nominato, con proprio provvedimento provvisorio depositato nell’agosto del 2022 al fine di superare il dissidio tra i genitori, un curatore speciale anche con poteri sostanziali e stabilito un periodo di monitoraggio.

Con tale provvedimento il Collegio intendeva cercare di garantire una bi-genitorialità attribuendo al curatore speciale funzioni di mediatore e di coordinatore genitoriale, attenuando così la responsabilità dei genitori senza affidare però i minori ai servizi sociali.

Spirato il termine per il monitoraggio il Collegio osservava che:

  • permangono le profonde criticità della coppia genitoriale legate ad un’una irrisolvibile conflittualità, che coinvolgendo anche i bambini in un conflitto di lealtà impediscono loro una collaborazione efficace nella gestione e nella cura dei figli;
  •  dalle note conclusive della curatrice si evince che i bambini hanno un solido legame con il padre che è comunque in grado di occuparsi di loro;
  • la richiesta di affidamento esclusivo da parte della madre in realtà era motivata dall’oggettiva difficoltà di gestire l’opposizione del padre alle scelte sanitarie

 

LA DECISIONE.  Il Tribunale di Genova, preso atto che il padre, con particolare riferimento ai percorsi psicologici necessari ai bambini per elaborare la conflittualità genitoriale, non è apparso consapevole della necessità del percorso specialistico da lui fermamente ostacolato, ha previsto

una sorta di co-genitorialità parallela stabilendo che, fermo l’affidamento condiviso generale dei minori ad entrambi i genitori, ai sensi dell’art.316 comma III c.c. tutte le decisioni in materia sanitaria, ivi comprese quelle di natura psicologica , verranno assunte in via esclusiva dalla madre, che ha dimostrato di essere maggiormente consapevole delle esigenze dei figli sul punto, pur dovendo ella preferire in ogni caso le cure presso gli istituti pubblici e soltanto laddove per comprovate esigenze di urgenza certificatore dal medico curante non sarà possibile assicurare un intervento tempestivo per la salute dei minori potrà rivolgersi agli operatori privati".

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli