Revisione dell’assegno divorzile: la nuova famiglia e la rilevanza dei nuovi doveri di solidarietà coniugale

30 GIUGNO 2023 | Mantenimento del coniuge

di Avv. Anna Sartor

L’ordinanza n. 11155/2023 della Cassazione Civile, ha stabilito che in sede di revisione dell’assegno divorzile e di valutazione delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la modifica, deve essere valutata anche la costituzione della nuova famiglia dell’obbligato, in relazione agli obblighi gravanti sui due coniugi, comprensivi delle eventuali esigenze a favore dei figli nati dalla precedente relazione di uno dei due.

La Corte d’appello dell’Aquila aveva respinto il reclamo proposto dall’ex marito avverso il decreto del Tribunale di Pescara che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere nei confronti dell’ex moglie la revisione delle condizioni economiche di divorzio, stabilite con sentenza del 2003, in particolare, la revoca o riduzione dell’assegno divorzile, riconosciuto nella misura di € 560,00 mensili.

I giudici della Corte territoriale, avevano rilevato la mancata dimostrazione da parte del ricorrente di “fatti sopravvenuti”, ritenendo invece “verosimile” che l’ex moglie, avendo incontrato notevoli difficoltà nel reinserirsi nel mercato del lavoro, fosse rimasta disoccupata e di conseguenza si fosse indebitata con il fratello, tanto da dover vendere i beni immobili di proprietà, mentre il ricorrente  disponeva di un reddito da pensione, del reddito della seconda moglie e del canone di locazione di un immobile di proprietà,  reddito complessivo che detratte le spese (compreso l’assegno divorzile per l’ex coniuge)  gli consentiva un adeguato sostentamento della nuova famiglia.

In particolare i giudici del reclamo, secondo un consolidato orientamento, ritenevano il ricorrente non tenuto al mantenimento dei figli della seconda moglie, nati dalla precedente relazione della stessa, rispetto ai quali non vi erano “vincoli giuridici”.

L’ex marito aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza con unico motivo, esponendo in particolare che la Corte territoriale aveva omesso di considerare le nuove circostanze sopravvenute riguardanti il nuovo nucleo famigliare, costituito dal ricorrente con la seconda moglie e dai due figli nati dalla precedente relazione della stessa, non riconosciuti dal padre, uno minorenne e l’altro maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e la conseguente necessità di provvedere al sostentamento degli stessi, considerate le modeste risorse economiche della loro madre.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, precisando in premessa che la motivazione del provvedimento non consentiva di comprendere chiaramente le ragioni della decisione, nella specie: “il provvedimento impugnato non consente di far conoscere il fondamento della decisione, non indicando la fonte del raggiunto convincimento circa l’assenza di giustificati motivi sopravvenuti per la revisione delle condizioni economiche del divorzio”.

La Corte territoriale nel decidere si era basata sulle sole “dichiarazioni” dell’ex moglie, senza indicare alcuna fonte di prova, ritendo “verosimile” che la stessa fosse priva di lavoro e indebitata nei confronti del fratello “senza compiere alcun accertamento in ordine alla effettiva esistenza ed ammontare di tali debiti, e alla effettiva e comprovata destinazione della intera, rilevante somma di € 250.000,00 al loro ripianamento”.

Secondo il parere degli Ermellini, la Corte territoriale aveva altresì errato nel valutare le “sopravvenute esigenze” dimostrate dal ricorrente a sostegno quantomeno della richiesta di riduzione dell’assegno divorzile verso l’ex coniuge, in ragione delle esigenze di mantenimento del nuovo nucleo familiare “pur dovendo la costituzione della nuova famiglia essere valutata ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno dovuto all’ex coniuge (Cass. n.16786/2009)”. La Corte si era invece limitata ad asserire, con affermazione apodittica, che il ricorrente non era tenuto a mantenere i figli della nuova moglie in difetto “di vincoli giuridici”, senza considerare “le eventuali esigenze di mantenimento di quest’ultima e senza considerare le regole di solidarietà vigenti, ai sensi dell’art.143 e ss. c.c., in ambito familiare, anche nei confronti di soggetti non legati da vincoli di sangue con l’obbligato, se gli altri soggetti tenuti al “sostegno alimentare” (in senso Europeo) non hanno - ma sul punto manca qualsiasi accertamento - la possibilità di farlo.”   

Gli Ermellini, a sostegno della tesi che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia ai sensi dell’art.143 c.c. comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno di essi, qualora ne sia affidatario, richiamano due autorevoli precedenti: la sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 1988, che nel ravvisare una evidente disparità fra lavoratori del settore pubblico e lavoratori del privato (in tema di aggiunta di famiglia con riferimento al d.leg.lgt.722-45 art.4 comma 1) ha affermato che: “gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia ai sensi dell’art. 143 del vigente c.c. non possono non comprendere anche i figli nati dal precedente matrimonio di un coniuge (sciolto per divorzio) ove questi ne sia affidatario e sempreché l’altro genitore non provveda”, e la pronuncia della Corte di Giustizia UE Sez. II del 15/12/16 n.401 che, in tema di sussidi economici dello Stato membro per gli studi dei figli di lavoratori, si è pronunciata “sulla necessità di assicurare che anche i figli del coniuge o del partner riconosciuto dallo Stato membro di accoglienza del lavoratore frontaliero possano essere considerati come figli dello stesso, laddove quest’ultimo provveda al loro mantenimento, al fine di poter beneficiare del diritto di percepire il sussidio”.

La Corte conclude pronunciando la seguente massima: “in sede di revisione dell’assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell’obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell’art.143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stressi, ove ne sia affidatario”.

Ciò significa, quindi, che il giudice del merito avrebbe dovuto effettuare un “bilanciamento” tra il nuovo dovere di solidarietà coniugale in capo al soggetto tenuto al pagamento dell’assegno divorzile ed il precedente dovere di solidarietà post-coniugale verso l’ex coniuge. 

La sentenza, richiamandosi ai nuovi doveri di solidarietà, offre sicuramente una innovativa attenzione alle nuove formazioni familiari comunemente dette “famiglie allargate”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli