Assegno di mantenimento del coniuge: irrilevanza delle condizioni economiche dei genitori dell’obbligato

01 AGOSTO 2023 | Mantenimento del coniuge

di Avv. Anna Sartor

L’ordinanza n. 17805/2023 della Cassazione Civile, precisa che ai fini dell’assegno di separazione in favore del coniuge non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, poiché il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art.156 c.c., si fonda sulla persistenza, durante lo stato di separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, gravanti esclusivamente sui coniugi e non sui loro genitori.

Il Tribunale di Roma nel decidere la separazione giudiziale dei coniugi, disponeva a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia di € 400,00 mensili oltre ad assegni e spese straordinarie, respingeva le domande di addebito e la domanda di mantenimento proposta dalla moglie.

La Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso proposto dalla moglie, ritenendo congruo l’assegno di mantenimento disposto a favore della figlia e, a conferma della sentenza di primo grado, non dovuto l’assegno di mantenimento per la ricorrente, ancora giovane, tenuto conto del suo rifiuto ad intraprendere il percorso di orientamento al lavoro offertole dai servizi sociali ed altresì dell’impegno economico sostenuto dal marito per il mantenimento della figlia e per l’alloggio goduto anche dalla moglie.

La moglie aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza con quattro motivi, esponendo che la Corte territoriale aveva errato nel ricostruire il reddito del marito, nella realtà superiore alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, aveva inoltre errato nel non considerare il benessere economico ed il contesto patrimoniale della madre del marito, con lui convivente, proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi, circostanza ritenuta rilevante sulla determinazione del quantum dell’assegno.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ritenuto invece infondato il motivo in merito all’incidenza delle condizioni economiche dei genitori, stabilendo che “in ogni caso è erroneo l’assunto che, ai fini dell’assegno di separazione in favore del coniuge possano rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato” e ciò perché “il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art.156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato di separazione, di alcuni obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori”.

La Corte precisa inoltre che “i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato (Cass.n.10380 del 21.06.2012 e in tema di assegno divorzile Cass.n. 15774 del 23.07.2020)”.

A completamento dell’argomentazione la Corte ricorda che gli ascendenti sono tenuti “soltanto”, in via subordinata sussidiaria, a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, qualora entrambi i genitori non possano o non vogliano mantenerli.

Con riferimento al caso concreto, la Corte rileva che la sentenza aveva correttamente motivato il diniego dell’assegno di mantenimento, in primo luogo, in ragione della giovane età della richiedente e del suo rifiuto ingiustificato al percorso di inserimento lavorativo “il che inquadra in una dimensione concreta la capacità lavorativa derivante dalla giovane età”, secondariamente, dando rilievo allo sforzo economico del coniuge separato che oltre al mantenimento della figlia, provvedeva al pagamento del canone di locazione dell’abitazione abitata dalla moglie e dalla figlia.

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