Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
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In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
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Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
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I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Non è contrario all’ordine pubblico il ripudio quando il diritto a sciogliere il vincolo matrimoniale è riconosciuto ad entrambi i coniugi21 MARZO 2019 | Diritto della famiglia transnazionale | Crisi delle nuove famiglie | Persone e processoL’ordinanza della Suprema Corte in commento riguarda il riconoscimento in Italia di una sentenza di divorzio tra due coniugi di doppia cittadinanza italiana e giordana resa dal Tribunale sciaraitico palestinese di Nablus Occidentale. Il marito ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 7464/2016 con cui la Corte d’appello di Roma (competente ai sensi dell’art. 67 l. n. 218/1995 a pronunciarsi nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento o il mancato riconoscimento delle sentenze straniere), su domanda della moglie, aveva stabilito la non riconoscibilità nel nostro Paese - e conseguentemente ordinato la cancellazione della trascrizione dai registri dello stato civile italiano - per difetto dei requisiti di legge, di due sentenze del Tribunale sciaraitico: la prima, non definitiva, con cui era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio sciaraitico a seguito di ripudio unilaterale del marito e la seconda, definitiva, con cui era stato rilasciato a quest’ultimo il nulla osta per il nuovo matrimonio. In particolare, la Corte d’appello di Roma aveva ritenuto che le sentenze in parola non presentassero i requisiti di riconoscimento delle sentenze straniere di cui all’art. 64 lett. b) e g) della l. n. 218/1995, e precisamente: - della disposizione di cui alla lett. b), che pone come requisito per il riconoscimento delle sentenze straniere il rispetto del principio del contraddittorio, perché il procedimento palestinese era basato unicamente sulla volontà del marito e risultava quindi esperito in violazione del diritto di difesa; - della disposizione di cui alla lett. g), che pone come requisito per il riconoscimento delle decisioni straniere la non contrarietà dei loro effetti all’ordine pubblico, perché contrasta con l’ordine pubblico il fatto che il giudice abbia pronunciato il divorzio senza effettuare alcun accertamento dell’effettivo venir meno in concreto della comunione di vita tra i coniugi. Avverso la sentenza della Corte d’appello il marito ha proposto ricorso per Cassazione facendo valere: - che non vi era contrarietà degli effetti della sentenza palestinese all’ordine pubblico, in quanto il talaq, cioè il ripudio da parte del marito, era revocabile per un periodo di 3 mesi e quindi aveva gli stessi effetti della separazione prevista nel mondo occidentale, mentre il divorzio definitivo viene pronunciato solo all’esito dell’accertamento dell’effettivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e comunque vi sarebbe parificazione del diritto di agire e resistere in giudizio per il marito e per la moglie; - e nemmeno vi era violazione del principio del contraddittorio in quanto la moglie avrebbe in realtà partecipato al processo, accompagnata dalla madre. L’ordinanza in commento si occupa del ripudio (talaq), istituto previsto da alcuni ordinamenti di ispirazione islamica con cui il marito può addivenire unilateralmente allo scioglimento del matrimonio. Con la pronuncia della formula del talaq il marito dichiara il ripudio della moglie, che diventa irrevocabile se la formula è pronunciata per tre volte o se il ripudio non è ritrattato nel termine di tre mesi dalla pronuncia. Il ripudio è sempre stato considerato contrario all’ordine pubblico perché viola il principio fondamentale della parità tra uomo e donna (cfr. sent. App. Milano, 17 dicembre 1991). Come è noto, l’ordine pubblico racchiude i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e funziona come una valvola che, per evitare la disarmonia che ne deriverebbe, impedisce la penetrazione di valori giuridici incompatibili provenienti da ordinamenti stranieri. Più recentemente, però, il ripudio non è stato ritenuto contrario all’ordine pubblico quando le leggi che lo ammettono prevedono una corrispondente possibilità per la moglie (cfr. App. Cagliari, 16 maggio 2008, che ha riconosciuto una decisione egiziana di omologa del ripudio, sul rilievo che la moglie aveva un uguale diritto unilaterale di sciogliersi dal vincolo, anche in mancanza del consenso del marito, e si era già risposata), oppure quando sussistono giustificati motivi, come l’allontanamento di un coniuge senza alcuna spiegazione e per un lungo periodo (cfr. Trib. Varese, sent. 13 novembre 2012). L’ordinanza della Cassazione in commento si pone in linea di continuità con la giurisprudenza testé citata, che ha ravvisato alcune situazioni in cui il ripudio potrebbe ritenersi non contrario all’ordine pubblico. La Suprema Corte, in applicazione degli artt. 14 e 15 della l. n. 218/1995, che impongono al giudice di acquisire anche d’ufficio la conoscenza del diritto straniero e di applicarlo tenuto conto dei criteri ermeneutici ivi vigenti, ha avvertito l’esigenza di acquisire, tramite il Ministero della Giustizia, informazioni sulla legge palestinese n. 3/2011 o altra legge regolatrice del divorzio al fine di vagliare l’effettiva contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento di divorzio del Tribunale sciaraitico palestinese. In particolare, la Corte ha ritenuto necessario verificare se possa ritenersi confermato quanto sostenuto dal marito, cioè che l’attuale legge palestinese costituisce superamento dell’antico istituto islamico, in quanto prevede che la pronuncia definitiva di divorzio sia subordinata all’accertamento in contraddittorio del venir meno dell’affectio coniugalis, e che la moglie è totalmente parificata al marito quanto al diritto di agire e resistere in giudizio, nel rispetto del principio di parità tra i generi. Un altro aspetto su cui la Suprema Corte ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento concerne la natura di organo giurisdizionale o religioso del Tribunale sciaraitico, al fine di verificare se il divorzio possa dirsi pronunciato da un’autorità pubblica oppure se si tratta di un divorzio privato di cui il tribunale, in ipotesi religioso, si limita a prendere atto. L’esigenza di questo accertamento viene espressamente giustificata per il fatto che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 dicembre 2017 in causa C-372/16, Sahyouni c. Mamisch, adottata all’esito di procedimento pregiudiziale ai sensi dell’art. 276 TFUE, ha stabilito che il divorzio privato non ricade nell’ambito di applicazione della cooperazione giudiziaria europea, che in tema di divorzio è stata attuata dal Reg. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) per quanto riguarda la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni straniere (e degli atti equiparati), e dal Reg. 1259/2010 (c.d. Roma III) per quanto riguarda la legge applicabile. In realtà non è ben chiaro il motivo per cui la Suprema Corte ha ritenuto necessario questo accertamento, visto che il riconoscimento dei divorzi stranieri è disciplinato dal Reg. Bruxelles II bis solo quando essi sono pronunciati dal giudice di uno Stato aderente al Regolamento, non invece quando la decisione da riconoscere proviene da un giudice di uno Stato terzo, come nel nostro caso la Palestina (nel qual caso vengono invece in considerazione gli artt. 64-67 della l. n. 218/1995). L’accertamento relativo alla natura del Tribunale sciaraitico potrebbe tuttavia presentare un profilo di rilevanza anche per quanto riguarda il riconoscimento del divorzio palestinese dato che, se risultasse che il divorzio straniero ha carattere privato, non si porrebbe un problema di vero e proprio riconoscimento, che anche nel diritto interno riguarda solo le “sentenze” ai sensi dell’art. 64 l. n. 218/95 o “i provvedimenti relativi all’esistenza di rapporti di famiglia” ai sensi dell’art. 65 l. n. 218/1995, ma di accertamento della validità del divorzio come negozio (o atto) giuridico ai sensi della legge designata dalla norma di conflitto interna, sicché non si porrebbe nemmeno la necessità di una delibazione da parte della Corte d’appello. E a questo riguardo va peraltro considerato che, ai sensi dell’art. 16 l. n. 218/1995, la legge designata per il divorzio non potrebbe essere applicata nella misura in cui producesse effetti contrari all’ordine pubblico, quali normalmente si ritiene produca il divorzio unilaterale pronunciato per volontà del marito, trattandosi di istituto che si pone in violazione del principio di parità tra uomo e donna, salvo che non dovesse trovare conferma quanto sostenuto dal marito nel ricorso per Cassazione, cioè che la legge palestinese vigente dal 2011 aveva introdotto una versione moderna e paritaria del ripudio, dato che attribuiva alla moglie analoghe possibilità di scioglimento del vincolo. Con l’ordinanza in commento, e per le ragioni che si è cercato brevemente di illustrare, la Corte di Cassazione ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo “in pubblica udienza, disponendo l’acquisizione, tramite il Ministero della Giustizia, di informativa sulla legge processuale straniera (palestinese) applicabile al divorzio per cui è causa e quindi in relazione al testo, corredato da debita traduzione in lingua italiana, della legge palestinese "n. 3/2011", indicata dal ricorrente nel presente giudizio, o di altra legge vigente in Palestina al 2012, disciplinante il divorzio tra i coniugi, con specifico riguardo ai profili relativi: a) alla natura giurisdizionale o non del Tribunale Sciaraitico; b) ai presupposti del ripudio ad opera del marito; b) alla sussistenza di corrispondente facoltà di ripudio per la moglie; c) alla garanzia del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento; d) all’oggetto dell’accertamento riservato al Tribunale Sciaraitico”. Attesa la delicatezza della questione, la Suprema Corte ha altresì richiesto “all’Ufficio del Massimario di questa Corte Suprema di Cassazione una relazione sullo stato della dottrina e della giurisprudenza, nazionale Europea e comparata, sul tema del riconoscimento, nell’ordinamento nazionale, degli effetti di un provvedimento, giurisdizionale e non, di divorzio ottenuto da uno dei coniugi dinanzi ad un Tribunale civile o religioso straniero in base all’istituto del talaq o ad altri istituti analoghi. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omessi i riferimenti ai nominativi o ad altri dati identificativi delle parti". La decisione di approfondire il contenuto della legge straniera appare pienamente condivisibile perché contribuisce a far luce su un istituto che nel nostro Paese è ancora poco conosciuto e che comunque, anche nei Paesi islamici, è in fase di evoluzione. Le richieste di informativa si giustificano in base all’art. 14 della l. n. 218/1995, secondo il quale il giudice deve accertare anche d’ufficio il diritto straniero di cui deve fare applicazione nella causa e a tal fine può avvalersi di “informazioni acquisite per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia”. Allegati Cassazione 6161 del 2019
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