Omessa contribuzione al mantenimento dei figli minori: il genitore collocatario ha diritto di chiedere i danni anche in proprio

di avv. Anna Silvia Zanini

Con la sentenza n.11518 20/01/2022 la sez. VI della Cassazione penale si è pronunciata affermando che, in caso di separazione, il genitore con cui il figlio minore sia convivente è legittimato, anche in proprio, a costituirsi parte civile nel processo penale diretto all'accertamento del reato di omesso mantenimento commesso dall’altro genitore.

Nel caso in esame, l’imputato, accusato ai sensi dell’art. 570 comma 2, n. 2) c.p., per non aver corrisposto l'assegno di mantenimento impostogli dal giudice civile in favore del figlio minore, veniva condannato sia in primo che in secondo grado di giudizio.

Proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’insussistenza dello stato di bisogno del minore, non potendo tale condizione ricollegarsi per ciò solo all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, e la violazione di legge con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Quest'ultima, infatti, si era costituita in proprio e non, invece, nella qualità di legale rappresentate del figlio minore: in tale veste non poteva assumere di aver patito personalmente alcun danno immediato e diretto per effetto della condotta delittuosa ipotizzata, con conseguente impossibilità di costituirsi parte civile in proprio.

La Suprema Corte ha preliminarmente colto l’occasione per ribadire il consolidato principio secondo cui in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al mantenimento dei figli, assicurando i predetti mezzi di sussistenza.

Ne deriva che il reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2), sussiste anche quando al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore, senza che possa rilevare l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere.

La Cassazione ha confermato come il soggetto tenuto alla corresponsione dei mezzi di sussistenza può essere ritenuto non obbligato alla provvista degli stessi solamente quando dimostri la sua totale ed incolpevole impossibilità a fornirli.

Di maggiore interesse sono gli spunti offerti dalla Suprema Corte in ordine alla dedotta inammissibilità del genitore collocatario del minore di potersi costituire parte civile in proprio nel procedimento penale a carico del genitore inadempiente al mantenimento, posto che già disporrebbe dell’azione in regresso per il recupero della quota delle maggiori spese sostenute

La manifesta infondatezza della questione, a parere della Corte, alberga nel fatto che è pacifico che il genitore che provvede in via esclusiva al mantenimento del figlio subisce un danno patrimoniale immediato, sia in termini di maggiori spese che di conseguente distrazione di sostanze economiche dalle proprie esigenze personali, oltre alla connessa sofferenza psicologica, per il disagio e l’apprensione nei confronti dell’altro coniuge, remunerabile come danno non patrimoniale a norma dell'art. 185 c.p. e art. 2059 c.c.

La facoltà di rivolgersi al Giudice civile, chiedendo il versamento diretto, in proprio favore, di una quota dei redditi del genitore inadempiente, a titolo di contributo per il mantenimento del loro figlio minore, non rappresenta il rimedio esclusivo a disposizione dell'altro genitore, poiché sussiste altresì il diritto al risarcimento del maggior danno subito secondo le regole generali e il diritto “di vedersi non soltanto rimborsata l'altrui quota di spese sostenuta, ma anche risarcito l'eventuale lucro cessante e l'inevitabile pretium doloris”.

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