Il pernottamento del figlio piccolo presso il padre e la tutela della bigenitorialità

08 OTTOBRE 2020 | Affidamento dei figli

Con l’ordinanza n. 16125/2020, la Corte di cassazione chiarisce il principio della bigenitorialità e della sua tutela, da intendersi come diritto dei genitori ad essere presenti nella vita del figlio in modo da garantire “salde relazioni affettive” e nello stesso tempo come “dovere” degli stessi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Cagliari aveva in parte accolto il reclamo del padre contro il decreto del Tribunale di Sassari che nel regolare le visite del padre al figlio minore, aveva escluso ogni possibilità di pernottamento.
La Corte d’appello, invece, disponeva che il padre potesse tenere il figlio presso di sè almeno una notte alla settimana, nei termini specificatamente indicati nel provvedimento stesso.
La madre aveva proposto ricorso alla Corte Suprema, assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel non aver considerato l’interesse prioritario del minore di soli due anni e, in secondo luogo, per non aver ritenuto opportunamente documentati i disagi cagionati al minore dal distacco dalla madre.

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, riaffermando peraltro che “i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli minori consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore del minore; nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio”.

La finalità di questo principio è quella di garantire al minore “una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole (Cass.n.9764/19)”.
Nel caso esaminato la Corte territoriale aveva rilevato che il giudice di primo grado aveva radicalmente escluso la possibilità del padre di trascorrere la notte con il figlio nella sola errata considerazione “della sua tenera età”, mentre “era mancata l’allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti”.
La Cassazione ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che, nel regolare in “termini prudenziali” i pernottamenti con il minore, aveva consentito di tutelare la relazione genitoriale e la sua esplicazione rispetto “a momenti e a situazioni fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi”.
La decisione degli ermellini si pone in linea con un precedente orientamento, secondo il quale il pernottamento presso la casa del padre è ammissibile, nonostante la tenera età del figlio e nonostante il disaccordo della madre.

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