Natura e finalità della dichiarazione di successione

19 OTTOBRE 2026 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con la sentenza della Sezione VI 11.6.26 n. 21620 la Cassazione penale ha chiarito alcuni principi fondamentali sulla natura della dichiarazione di successione e sulle finalità della stessa.

IL CASO. Tizio, nipote di Caia, deceduta, aveva pubblicato, con atto del Notaio Sempronio, un documento qualificato dallo stesso Notaio quale testamento. Gli altri chiamati all’eredità di Caia, ritenendo che il documento pubblicato da Tizio non integrasse una disposizione testamentaria in favore dello stesso, prendevano possesso di parte degli immobili oggetto dell’asse ereditario.

Tizio si difendeva con azione di spoglio che veniva rigettata dal Tribunale. I Giudici, infatti, evidenziavano che l’atto denominato “testamento” non poteva essere qualificato come tale in quanto con lo stesso Caia non aveva disposto dei propri beni per il periodo successivo alla propria morte, ma si era limitata a stabilire che i proventi dell’eventuale vendita di due immobili dovevano essere utilizzati dal nipote Tizio per l’acquisto di una casa a Londra dove la stessa Caia si sarebbe dovuta trasferire. Il Tribunale, in sede di reclamo, confermava il provvedimento. Successivamente Tizio alienava due fabbricati facenti parte dell’eredità di Caia ad un terzo. Gli altri coeredi reagivano depositando un ricorso per sequestro giudiziario degli immobili che veniva autorizzato ed eseguito allorché Tizio aveva già venduto gli immobili al terzo.

Uno dei coeredi presentava quindi querela nei confronti di Tizio ed il Pubblico Ministero riteneva che i fatti posti in essere nella vicenda integrassero, per quanto qui interessa, il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore di pubblico ufficiale.

Mentre il Tribunale di Lecce provvedeva all’assoluzione dell’imputato Tizio dall’imputazione del reato di falso ideologico per insussistenza del fatto, la Corte d’Appello di Lecce riformava la sentenza.

In sede di ricorso per cassazione, sempre per quanto qui interessa, veniva sostenuto da Tizio che nessuna falsa dichiarazione sarebbe stata rilasciata dallo stesso al funzionario dell’Agenzia delle Entrate in sede di presentazione della dichiarazione di successione e che lo stesso inoltre avrebbe agito in buona fede, posto che il testamento della zia era stato qualificato come tale anche dal Notaio che aveva proceduto alla sua pubblicazione.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo relativo al capo di imputazione del reato di falso ideologico fondato, e con carattere assorbente anche delle altre censure.

Rilevava infatti la Corte che, secondo l’impostazione accusatoria, il falso sarebbe integrato dalla produzione dell’atto di pubblicazione del testamento olografo redatto dal Notaio Sempronio al funzionario dell’Agenzia delle Entrate che sarebbe stato indotto in errore circa la natura di scheda testamentaria dell’atto allegato, e avrebbe così ricevuto la dichiarazione di successione della defunta Caia ideologicamente falsa in quanto attestava che Tizio era suo unico erede.

La sentenza impugnata aveva poi riqualificato il fatto nel reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. penale) ritenendo che, in ragione degli effetti pubblicistici che la dichiarazione di successione determina, il privato ha un preciso obbligo di dichiarare il vero al pubblico ufficiale che la riceve.

Sempre secondo la Corte d’Appello, posto che la semplice lettura del documento sottoscritto dalla defunta evidenziava l’assenza di disposizioni mortis causa, Tizio avrebbe potuto rendersi conto del reale contenuto dell’atto anziché rendere una dichiarazione non veritiera, in modo consapevole, al funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo la Suprema Corte, la prospettazione adottata dalla Corte d’Appello non era corretta.

L’art. 483 cod. pen. punisce “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, o in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. Per la configurazione del reato è quindi necessario: a) che il privato renda una dichiarazione falsa ad un pubblico ufficiale; b) che la dichiarazione sia destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico; c) che la dichiarazione abbia ad oggetto fatti di cui l’atto pubblico è finalizzato a provare la verità.

E’ stato altresì precisato che il concetto di atto pubblico ai fini della tutela penale è più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 cod. civ..

Ciò premesso, ha proseguito la Corte di Cassazione che la dichiarazione di successione rientra tra le dichiarazioni fiscali al pari, ad esempio, della dichiarazione dei redditi e/o delle dichiarazioni IMU o IVA. Sono atti che provengono dal privato contribuente formati unilateralmente dalla parte e rientrano nelle dichiarazioni di scienza mediante le quali il dichiarante rappresenta all’ente impositore fatti, dati contabili e situazioni giuridico-economiche rilevanti ai fini della tassazione.

Da quanto sopra consegue che le dichiarazioni fiscali non possono assumere di per sé sole valore di piena prova dei fatti favorevoli al dichiarante né attestano con efficacia legale l’effettività dei dati in esse indicati.

Per le stesse, infatti, è prevista la possibilità di rettifica degli errori e nei rapporti processuali valgono come documento di parte.

Anche la dichiarazione di successione, pertanto, redatta e presentata dal privato, al pari delle altre dichiarazioni fiscali, non costituisce prova legale dei fatti in essa affermati quali la qualità di erede o la titolarità dei beni indicati non essendo destinata a provare la verità di quanto dichiarato.

La sua funzione, infatti, non è quella di accertare posizioni giuridiche soggettive, ma solo quella di assolvere ad obblighi tributari e di consentire all’amministrazione finanziaria di determinare il corretto carico fiscale. Conferma ne deriva dal fatto che, secondo la Suprema Corte, ragionare in modo diverso porterebbe a conseguenze irragionevoli in quanto se la dichiarazione di successione avesse una efficacia probatoria piena in ordine alla qualità di erede, dovrebbe prevalere anche rispetto a fatti successivi quali il rinvenimento di un testamento di cui non si conosceva l’esistenza o l’accertamento giudiziale di una diversa devoluzione ereditaria, ciò che non può essere. La Corte ha aggiunto che se si volesse ritenere che una dichiarazione di successione contenente dati non veritieri dovesse automaticamente integrare il diritto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la stessa conseguenza si dovrebbe avere anche per le dichiarazioni dei redditi.

La Cassazione penale ha quindi recisamente escluso che i fatti commessi da Tizio potessero integrare il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, per aver Tizio impropriamente qualificato come testamento olografo uno scritto proveniente dalla defunta. La dichiarazione di successione presentata da Tizio non era infatti destinata a provare la sua qualità di erede, ma ad assolvere esclusivamente una funzione tributaria e dichiarativa nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

In conclusione, la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato non sussisteva.

 

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