L’intervento sostitutivo del giudice sulla scelta della scuola legittima il ricorso per cassazione anche dei provvedimenti temporanei e urgenti quando determina una sostanziale limitazione alla responsabilità genitoriale

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. La questione riguarda una coppia genitoriale sposata, con rito ebraico produttivo di effetti civili nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 14 legge 1989 n.101.

Nel corso della separazione, fin dalla fase introduttiva, il punto di maggior contrasto riguardava la scelta della scuola primaria per la bambina: la madre optava per la scuola pubblica nel quartiere dove lei viveva con la figlia, il padre per la scuola ebraica della città dove vivevano, istituto comunque non distante dalla casa familiare.

Il Giudice delegato, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, sentiti i genitori sul punto, e valutate entrambe le opzioni fondate su argomenti ritenuti tutti astrattamente validi, decideva, con una lunga e approfondita disamina per l ‘iscrizione alla scuola paritaria ebraica dovendosi in ogni caso secondo il Giudice “rispettare l’interesse della minore a maturare una conoscenza delle realtà fenomeniche che la circondano ed operare conseguentemente, in età più matura, una scelta consapevole circa il proprio indirizzo di vita”.

La madre proponeva reclamo alla Corte d’appello, la quale esaminate le opposte difese e nonostante il parere negativo del Procuratore Generale, preso atto del persistente contrasto tra genitori sulla scelta scolastica e tenuto conto che la bambina non aveva ancora iniziato il percorso scolastico, “esclusa la possibilità di un confronto sul piano formativo - culturale tra le due opposte opzioni e non risultando che le scuole pubbliche indicate dalla madre proponessero offerte formative discriminatorie verso la cultura ebraica, ha ritenuto di non poter prendere altra decisione che quella di iscrivere la minore presso la scuola pubblica”: decisiva nella motivazione della Corte la collocazione della bambina presso la madre e la gestione ordinaria a lei affidata, oltre che la distanza della scuola situata tra la casa familiare e il lavoro della madre e considerato che il padre non aveva dimostrato contrarietà alla scuola pubblica tanto che la bambina aveva frequentato un asilo pubblico. Pertanto la madre veniva autorizzata all’iscrizione presso una delle scuole pubbliche da lei indicate.

Ricorreva per cassazione il padre con sei motivi per lo più incentrati su plurime violazioni di legge per non aver la Corte d’appello, nell’accogliere il reclamo, analizzato l’ampio tessuto motivazionale del provvedimento reclamato.

La madre eccepiva l’inammissibilità del ricorso per cassazione sostenendo che l’ordinanza impugnata non rientrerebbe tra i casi di cui al comma 1 n.2 dell’art.473 bis 24 cpc, perché non sospende né introduce sostanziali limitazioni della responsabilità genitoriale, né prevede sostanziali modifiche all’affidamento o alla collocazione dei minori.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24522/2026, in accoglimento dei motivi, quarto quinto e sesto, ha cassato l’ordinanza, in relazione ai motivi accolti, e rinviato per un nuovo esame alla Corte d’appello in diversa composizione.

Innanzitutto Il Supremo collegio ha precisato, in linea con il proprio consolidato orientamento (cfr Cass. 13570 del 2024 in APF 7.2.2025) che

  • non esiste una preferenza automatica né per la scuola pubblica né per quella privata e pur richiamando il valore pluralistico e laico della scuola pubblica, indica che va confrontata con le altre offerte formative: il Giudice deve valutarne e confrontarne programmi, impostazione educativa, attività, organizzazione, calendario e verificarne l’adesione al percorso personale del minore;

 

  • la scuola non va individuata in base ad un criterio logistico più comodo per i genitori ma va favorita quella che, all’esito di una valutazione complessiva, appare coerente e più consona alla crescita personale educativa e sociale del minore, con un approfondimento individualizzato che compari l’offerta formativa, l’identità culturale, le esigenze educative, l’organizzazione familiare, il tutto nell’interesse del minore che può anche essere ascoltato

e pertanto ha ritenuto che l’ordinanza della Corte d’appello, valorizzando il solo punto di vista della madre, (che peraltro non contestava la scelta di appartenenza della famiglia all’ebraismo, tant’è che aveva anche chiesto che la bambina passasse parte delle feste ebraiche con lei), non abbia tenuto in considerazione le ragioni del padre non avendo approfondito le inclinazioni e le aspirazioni della bambina, la sua identità culturale e familiare e le diverse opportunità che ciascuna delle scuole poteva offrire;

ha quindi cassato l’ordinanza impugnata, in quanto l’individuazione della soluzione ottimale per la bambina richiedeva un esame più ampio e approfondito di quello condotto dal giudice del reclamo.

In sostanza il Supremo Collegio, nel solco del proprio consolidato orientamento, richiamando anche Cass. 19 settembre 2023 n.26820, ha ritenuto che l‘ordinanza impugnata aveva, violando il paradigma normativo di riferimento, del tutto trascurato le ragioni del padre poste a fondamento della propria richiesta (accolta con ampia motivazione dal Giudice del Tribunale), non bilanciando così tutti gli elementi rilevanti per poter trovare la soluzione più consona all’interesse della minore.

La decisione è sicuramente apprezzabile per la chiarezza espositiva, anche in fatto, ma più che per la decisione sulla scelta della scuola (in relazione alla quale si limita a richiamare i criteri necessari ad una valutazione individualizzata e a rimettere la questione di merito alla Corte d’appello) si distingue per aver esplicitato con lunga e approfondita motivazione, che l’intervento sostitutivo del giudice quando ha ad oggetto, come nella specie, una questione di maggiore interesse in tema di istruzione ed educazione e non la soluzione di una questione organizzativa, logistica o di dettaglio, determina - sia pure in un ambito strettamente circoscritto e con carattere episodico, ma con effetti di apprezzabile rilievo per la vita del minore e durevoli nel tempo - una sostanziale limitazione alla responsabilità genitoriale, integrando una rilevante ingerenza nell‘ambito familiare e una significativa restrizione delle prerogative riservate ai genitori, e pertanto può essere, ai sensi dell’art. 473 bis 24 cpc (post correttivo Cartabia), oggetto di ricorso in cassazione.

 

All: Cass. Civ. 24522del 7.8.2026

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