La borsa di studio del figlio non rileva ai fini dell'obbligo di mantenimento del genitore

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 23.01.2020, n. 1448 conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito al permanere dell’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio maggiorenne che non sia ancora economicamente indipendente pur avendo conseguito una borsa di studio.
 
IL CASO – La Corte d’Appello di Messina aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado con cui era stata pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al marito per allontanamento dalla casa familiare, e disposto un assegno di mantenimento a favore del coniuge e dei due figli.
Le doglianze sollevate dal marito nei confronti della sentenza di gravame sono state affidate a cinque motivi.
La Corte di Cassazione rilevava in primo luogo che la Corte d’appello aveva adeguatamente argomentato in ordine alla domanda di addebito al marito senza aderire in maniera acritica alle statuizioni del giudizio del Tribunale, in sostanza, la Corte aveva ritenuto che l’allontanamento dal domicilio coniugale posto in essere dal marito, non era giustificato dall’esigenza di accudire la madre pur gravemente ammalata né da altri motivi di incompatibilità, pertanto, la separazione gli doveva essere addebitata con l’obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore del coniuge e dei i figli.
La Corte d’appello aveva inoltre correttamente riconosciuto la spettanza dell’assegno di mantenimento alla moglie, in funzione del tendenziale mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio ed in considerazione della indubbia disparità economica tra i coniugi.
Il ricorrente infine riteneva non dovuto il contributo di mantenimento alla figlia in quanto, secondo la sua ricostruzione, avrebbe raggiunto l’indipendenza economica per aver conseguito una borsa di studio del valore di € 800,00 mensili correlata al dottorato di ricerca e per essersi trasferita altrove.
 
LA DECISIONE – La Suprema Corte, ritenendo il ricorso infondato, ha dato seguito al principio secondo cui 
 
"l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica; il raggiungimento di tale indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie di € 800,00 mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario” (Cass.n.2171 del 2012).
 
In conclusione l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio, secondo la Corte, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura finché il genitore obbligato non sia in grado di fornire la prova che il figlio abbia raggiunto una completa e stabile autonomia economica.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli