Documenti preesistenti a prova dei fatti costitutivi prodotti per la prima volta nell’appello camerale divorzile: la Prima Sezione rimette alla pubblica udienza

di Avv. Massimo Osler

Con l’ordinanza (Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 26 agosto 2026, n. 24786) in commento la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso la causa alla pubblica udienza per la discussione della seguente questione di diritto:

“Se, nel rito camerale d’appello in materia di divorzio, l’orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti debba essere interpretato come comprensivo anche dei documenti preesistenti e fondativi del diritto azionato, ovvero se la producibilità debba ritenersi limitata ai soli documenti nuovi o sopravvenuti, con conseguente inammissibilità delle produzioni tardive relative ai fatti costitutivi del diritto”.

La vicenda trae origine da una domanda proposta, ai sensi dell’art. 12-bis l. n. 898/1970, da una ex coniuge per ottenere il 40% del TFS maturato dall’ex marito per il periodo coincidente con il matrimonio.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, rilevando la mancata prova di alcuni presupposti essenziali del diritto azionato: il passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto l’assegno divorzile, lo stato libero della richiedente e la durata effettiva del matrimonio.

In appello la parte produceva la documentazione mancante, sostenendone l’ammissibilità in ragione della maggiore elasticità del rito camerale. La Corte d’Appello confermava tuttavia il rigetto, ritenendo tardivi i documenti perché riferiti a fatti costitutivi già esistenti e documentabili nel giudizio di primo grado e osservando che, trattandosi di un diritto disponibile, il giudice non può supplire alle carenze probatorie della parte.

Con l’unico motivo di ricorso, formulato sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente propone ricorso in cassazione, censurando la declaratoria di inammissibilità delle prove documentali prodotte in secondo grado, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato al rito camerale d’appello in materia di divorzio un principio elaborato nel diverso contesto del rito cartolare emergenziale di cui all’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020. Deduce inoltre che il giudice di primo grado avrebbe potuto esercitare i propri poteri officiosi, rimettendo la causa sul ruolo per consentire l’acquisizione della documentazione necessaria.

La questione sottoposta alla Corte è dunque precisa: stabilire se, nell’appello camerale in materia divorzile, l’orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi possa comprendere anche documenti preesistenti e già producibili in primo grado, destinati a provare i fatti costitutivi del diritto azionato, oppure se tale apertura debba rimanere circoscritta alla documentazione nuova o sopravvenuta.

Il problema non riguarda, quindi, soltanto l’ampiezza delle preclusioni istruttorie nel rito camerale, ma investe più specificamente la possibilità di colmare in appello una carenza probatoria originaria.

È proprio su questo punto che assume rilievo l’ambiguità dell’espressione “documenti nuovi”.

La novità può infatti essere intesa in senso sostanziale o cronologico, quando il documento si riferisca a fatti sopravvenuti rispetto alla decisione di primo grado; oppure in senso meramente processuale, quando un documento, pur preesistente e tempestivamente producibile, venga introdotto per la prima volta nel giudizio di appello.

La distinzione è decisiva.

La giurisprudenza richiamata dall’ordinanza ha affermato che, nel giudizio divorzile d’appello soggetto al rito camerale, non trovano piena applicazione le regole proprie del processo ordinario e possono pertanto essere acquisiti nuovi mezzi di prova, in particolare documentali, purché sia assicurato il pieno contraddittorio (Cass. n. 27234/2020 e Cass. n. 29908/2024). Nello stesso senso, Cass. n. 5876/2012 ha ammesso l’allegazione di documenti anche oltre i termini fissati, a condizione che sia garantita alla controparte la possibilità di interloquire.

L’ordinanza osserva, tuttavia, che la precedente giurisprudenza ha anche valorizzato la sopravvenienza dei fatti documentati quale ragione dell’ammissibilità della produzione tardiva, richiamando specificamente Cass. n. 27234/2020, relativa a documenti concernenti fatti maturati dopo la pronuncia di primo grado.

Resta allora privo di una definizione nomofilattica il passaggio ulteriore: se l’apertura riconosciuta dal rito camerale possa essere estesa anche alla documentazione che non è nuova in senso sostanziale, ma soltanto perché prodotta per la prima volta in appello, benché già esistente e disponibile nel precedente grado.

È questo il nucleo più delicato dell’ordinanza.

Da un lato, la struttura camerale del giudizio divorzile d’appello comporta una maggiore flessibilità rispetto al processo ordinario e impedisce di trasferirvi automaticamente il regime delle preclusioni dettato per quest’ultimo.

Dall’altro, resta da stabilire se tale flessibilità possa spingersi sino a consentire alla parte di recuperare in secondo grado l’omessa prova di fatti costitutivi che avrebbe potuto documentare sin dall’instaurazione del giudizio.

Il problema incrocia, dunque, il rapporto tra elasticità delle forme processuali, principio dispositivo e onere della prova. La natura patrimoniale e disponibile della pretesa ex art. 12-bis l. n. 898/1970 rende particolarmente evidente la questione: l’attenuazione delle preclusioni proprie del rito camerale comporta anche un’attenuazione dell’autoresponsabilità della parte nell’assolvimento dell’onere probatorio?

L’ordinanza sembra tenere distinti i due piani. La possibilità di acquisire documentazione sopravvenuta non equivale necessariamente alla possibilità di rimediare, nel giudizio di impugnazione, a una carenza probatoria già esistente nel primo grado.

A completare il quadro interviene il richiamo a Cass., Sez. III, n. 14372/2023: la contumacia non equivale a non contestazione dei fatti allegati e non consente né di superare le preclusioni probatorie né di imporre al giudice di supplire, mediante l’esercizio di poteri officiosi, alle carenze della parte.

La mancata costituzione dell’ex coniuge non determina, pertanto, alcun automatico alleggerimento dell’onere di provare i fatti costitutivi della domanda.

La questione rimessa alla pubblica udienza può allora essere ricondotta a un interrogativo essenziale: la maggiore elasticità del rito camerale riguarda soltanto le forme e i tempi di acquisizione della prova oppure consente anche di recuperare in appello una prova, già disponibile in primo grado, che la parte aveva omesso di fornire?

La risposta consentirà di definire il confine tra la flessibilità propria del rito camerale e la necessità che la parte assolva tempestivamente l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.

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