Costituzione del fondo patrimoniale a favore dei coniugi: donazione obnuziale o atto di liberalità?

19 OTTOBRE 2026 | Fondo patrimoniale | Donazioni

di Avv. Rebecca Gelli

In generale, l’azione revocatoria rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale che mira ad ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia, nei confronti del creditore, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.

Nel diritto di famiglia, il problema dell’azione revocatoria spesso si pone in ipotesi di segregazione di beni a vantaggio della famiglia, attuata attraverso il fondo patrimoniale.

Com’è noto, il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione su un complesso di beni destinati al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione derivanti dalla famiglia e può essere costituito sia mediante un negozio tra coniugi, sia con atto di terzo.

L’ordinanza in commento si interroga sulla natura e, conseguentemente, sulle sorti di un conferimento di immobili, effettuato dal nipote, a beneficio degli zii, in costanza di matrimonio, al fine, espressamente dichiarato, di “far fronte ai bisogni della famiglia”.

Il disponente, assumendo che si trattasse di un atto gratuito soggetto alla disciplina delle locazioni, ne chiedeva la revoca, allegando che, pochi mesi dopo la costituzione del fondo, gli era nata una figlia. I beneficiari, convenuti in giudizio, non contestavano. Si opponeva, invece, il concessionario della riscossione che, nel frattempo, aveva iscritto ipoteca sui beni.

Il Tribunale di Macerata e la Corte d’Appello di Ancona rigettavano la domanda. La Cassazione ha, invece, accolto l’unico motivo del ricorso.

Il giudice a quo avrebbe, infatti, erroneamente qualificato la costituzione traslativa del fondo patrimoniale come donazione obnuziale, anziché come atto di liberalità tout court.

Entrambe le fattispecie appartengono alla categoria degli atti a titolo gratuito, ma la differenza tra l’una e l’altra non è puramente formale, perché, nella seconda ipotesi, si applica la norma generale di cui all’art. 803 c.c., mentre, nel primo caso, il negozio è irrevocabile, in forza dell’art. 805 c.c..

Nel caso sub iudice, secondo il collegio, non ricorrerebbero i presupposti dell’istituto della donazione obnuziale il quale, a norma dell’art. 785 c.c., si riferisce, testualmente, solo alle donazioni fatte in riguardo a un “futuro matrimonio” (tanto che precisa che l’atto non produce effetto “finché non segua il matrimonio”).

Nella fattispecie, invece, il trasferimento dei beni ha trovato causa nella volontà di contribuire ai bisogni di una famiglia formatasi ben trentacinque anni addietro.

Così stando le cose, la Cassazione ha rinviato alla Corte d’Appello in diversa composizione, per il riesame della domanda di revocazione del fondo.

 

 

 

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