L’importanza del rispetto del principio di autodeterminazione in tema di amministrazione di sostegno

di Avv. Fiorella Guidolin

Per la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 25747 del 23 settembre 2026) se una persona compos mentis si trova in una condizione di inabilità fisica, l’accertata necessità di assistenza materiale non può fondare ex se la nomina di un amministratore di sostegno: tale atto è rimesso all’autodeterminazione dell’interessato, e quindi alla sua personale valutazione che, se lucida e consapevole, non può essere sindacata dal giudice.

Non è quindi sufficiente per giustificare l’adozione della misura di protezione il verbale della Commissione medica INPS che riconosca l’invalidità totale e la sussistenza di una condizione di disabilità implicante sostegno intensivo e assistenza continua.

La vicenda trae origine a settembre 2024: un figlio chiedeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore del padre, deducendo che quest’ultimo fosse affetto da patologie neurologiche e cardiologiche e che non fosse in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

A supporto delle proprie deduzioni il ricorrente allegava il verbale della Commissione medica INPS, dalla quale risultavano il riconoscimento dell’invalidità civile, lo stato di disabilità e la necessità di assistenza continua.

Si costituiva il padre, potenziale beneficiario della misura, opponendosi alla domanda.

All’udienza del 19 novembre 2024, il Giudice Tutelare procedeva all’esame personale del beneficiando e disponeva la consulenza tecnica d’ufficio.

Con decreto del 23 settembre 2025, il ricorso veniva respinto.

Il figlio proponeva quindi reclamo, respinto dal Tribunale di Salerno in composizione collegiale: per il Tribunale, infatti, non sussistevano i presupposti per l’apertura dell’amministrazione di sostegno. I giudici valorizzavano l’esito dell’audizione personale del beneficiando, le conclusioni della consulenza tecnica e la volontà contraria espressa dal diretto interessato. Rilevavano infine che non erano emersi elementi idonei a dimostrare l’incapacità del reclamato di provvedere ai propri interessi.

Il figlio proponeva quindi ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

Nello specifico, lamentava che il Tribunale aveva attribuito valore decisivo alla lucidità e alla volontà contraria manifestata dal beneficiando, finendo per escludere l’operatività dell’amministrazione di sostegno in presenza di menomazioni esclusivamente fisiche.

A riguardo, deduceva che l’istituto può essere applicato anche in assenza di deficit cognitivi, se sussiste una compromissione dell’autonomia personale tale da impedire al soggetto di provvedere ai propri interessi.

In secondo luogo, per il ricorrente il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la documentazione proveniente dalla commissione medica INPS; aveva omesso di considerare l’assenza di una reale rete familiare di sostegno, le condizioni di salute, nonché alcuni episodi di condotta pericolosa attribuiti al beneficiando.

Infine, anche in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., il Tribunale aveva attribuito prevalenza assoluta alle conclusioni della CTU e all’esame personale del beneficiando, senza confrontarsi con la documentazione sanitaria e medico-legale prodotta in giudizio e senza spiegare le ragioni della preferenza accordata a tali elementi istruttori.

La Corte di Cassazione ha esanimato congiuntamente i motivi, rigettandoli in quando infondati.

Per i giudici di legittimità, il decreto impugnato si sottraeva alle censure formulate alla luce di vari e consolidati principi.

Anzitutto, per la Corte il discrimine tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione non va individuato nel diverso grado di infermità o di incapacità della persona ma nella concreta idoneità dello strumento a soddisfare le esigenze di protezione del soggetto interessato, avuto riguardo alla flessibilità della misura e alla possibilità di modularne il contenuto in funzione delle specifiche necessità del caso concreto (Cass. 6079/2020; SSUU 21985/2021).

La misura non è diretta a sostituire la persona fragile nelle sue scelte di vita, né a fornire una tutela patrimoniale chiesta dai familiari, ma a garantire il benessere della persona e il migliore soddisfacimento dei suoi bisogni effettivi, nel rispetto del principio di autodeterminazione sancito dagli articoli 2 e 13 della Costituzione e dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La Cassazione ha costantemente affermato che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’amministrazione di sostegno “deve essere condotto in maniera specifica e circostanziata, sia con riguardo alle condizioni di menomazione della persona sia con riguardo alla concreta incidenza di tali condizioni sulla capacità di provvedere ai propri interessi, verificando altresì se le esigenze di protezione possano essere adeguatamente soddisfatte mediante strumenti alternativi, quali un sistema di deleghe o una adeguata rete familiare e sociale di supporto (Cass. n. 21887 del 2022; Cass. n. 10483 del 2022)”.

Con due distinte pronunce del 2024, la Suprema Corte aveva già affermato che il beneficiario conserva uno spazio di libertà e autodeterminazione incomprimibile. La volontà, se proviene da un soggetto lucido e capace di comprendere il significato delle proprie determinazioni, deve essere tenuta in particolare considerazione dal giudice, che può discostarsene soltanto quando ciò sia necessario ad assicurare la protezione degli interessi della persona fragile (Cass. 7414/2024 e Cass. 34854/2024).

Già nel 2022 i giudici di legittimità avevano sostenuto che il rispetto della volontà dell’interessato assume rilievo ancora maggiore allorché le limitazioni riguardino prevalentemente il piano fisico e non siano accompagnate da una compromissione delle capacità intellettive e decisionali (Cass. 10483/2022).

Dev’essere quindi escluso ogni automatismo tra condizione invalidante e applicazione della misura: occorre infatti verificare in concreto se e in quale modo la menomazione incida sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi, e se l’esigenza di protezione non possa essere soddisfatta mediante strumenti meno invasivi della sfera della capacità di agire (Cass. 21887/2022, Cass. 10483/2022 e Cass. 6584/2025); per cui “non può farsi ricorso all’amministrazione di sostegno per il solo fatto dell’esistenza di limitazioni fisiche, quando la persona conservi adeguate capacità di comprensione, comunicazione ed espressione della propria volontà e le esigenze di supporto possano essere soddisfatte attraverso gli ordinari strumenti personali, familiari o sociali messi a disposizione dall’ordinamento” (Cass. 6584/2025).

La Corte ha quindi concluso evidenziando che il Tribunale aveva proceduto ad una valutazione complessiva della situazione del beneficiando: in primo luogo è stato valorizzato l’esito dell’audizione personale, nel corso della quale il destinatario della misura aveva manifestato in modo chiaro la propria opposizione; il Tribunale aveva poi dato rilievo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che escludevano la presenza di deficit cognitivi e attestavano la conservazione della capacità di giudizio e autodeterminazione, nonché le ulteriori risultanze istruttorie acquisite nel procedimento, tra cui l’audizione dell’altro figlio.

Infine, con riguardo al verbale della Commissione medica INPS, per la Corte tale documento non integrava un fatto storico decisivo ma costituiva un elemento probatorio; il giudice del reclamo ha attribuito maggiore rilevanza ad altri elementi istruttori, ritenuti maggiormente rappresentativi della concreta capacità del beneficiando di autodeterminarsi e curare i propri interessi.

E ciò rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito, atteso che la valutazione delle prove è rimessa al suo prudente apprezzamento.

 

 

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