La legge regionale veneta sul suicidio medicalmente assistito: procedure e limiti nell’intervento regionale

di Avv. Barbara Carnio

Con la legge 8 settembre 2026, n. 17, recante “Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”, la Regione del Veneto è intervenuta su una materia che, in assenza di una disciplina organica del legislatore statale, è stata sinora regolata principalmente dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, che hanno delineato le condizioni alle quali l’aiuto al suicidio medicalmente assistito non è penalmente punibile e le relative garanzie procedurali.

La prima pronuncia ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non prevede un’eccezione alla generale punibilità di ogni forma di aiuto al suicidio nelle particolari ipotesi in cui la persona aiutata sia contemporaneamente affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili e che sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, restando capace di prendere decisioni libere e consapevoli. 

Con la seconda sentenza la Corte Costituzionale ha precisato che il paziente ha il diritto di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività; incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute dal personale sanitario e la cui esecuzione richiede particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale che, tuttavia, potrebbero essere apprese anche da familiari o caregivers che assistono il paziente (es.: idratazione, alimentazione o ventilazione artificiale). 

La recentissima legge della Regione Veneto si compone di cinque articoli che regolamentano le procedure attraverso cui il Servizio Sanitario Regionale deve prendere in carico le richieste di suicidio medicalmente assistito. Nei lavori preparatori l’obiettivo dichiarato era, infatti, definire le modalità organizzative e procedurali attraverso le quali dare attuazione, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, ai principi già affermati dalla Corte costituzionale.

L’art. 1 definisce il campo di applicazione delle disposizioni legislative: le persone in possesso dei requisiti previsti per il suicidio medicalmente assistito possono accedere all’assistenza sanitaria in base alle procedure delineate dalla legge medesima.

L’attenzione prioritaria è riservata all’accesso e all’erogazione delle cure palliative: se le stesse non sono già in atto al momento della richiesta di suicidio medicalmente assistito il paziente deve, infatti, essere informato della possibilità di usufruirne e, ove scelga di avvalersene, deve esserne garantita l’erogazione con criterio di “priorità assoluta”.

Deve, altresì, essere garantito alla persona un percorso di sostegno psicologico volto a consentire una valutazione piena e consapevole delle alternative al suicidio medicalmente assistito, con particolare riferimento non solo all’accesso alle cure palliative, ma anche agli strumenti terapeutici, assistenziali e psicologici idonei a sostenere la prosecuzione del percorso di vita.

Riflessione bioetica e giuridica da tempo affermano, pur nella diversità dei profili di intervento, la necessità di collegare ogni scelta di vita e di salute della persona ad una sua volontà realmente libera e consapevole. Il che implica non solo un’informazione e comunicazione esaustiva ed adeguata, ma anche il supporto delle condizioni di vulnerabilità psicologica e di contesto: il dolore non controllato, l’assenza di una qualità di vita che rispetti la propria dignità personale possono incidere sulla libertà di scelta.

La libertà della persona si esplica, quindi, solo nella piena responsabilità delle istituzioni e della comunità territoriale in cui vive nel fornire tutto quanto è giuridicamente, scientificamente e socialmente possibile di fronte ad una situazione di fragilità estrema.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano il procedimento di verifica delle condizioni di accesso e le modalità per l’attuazione del suicidio medicalmente assistito.

In particolare l’art. 2 prevede che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge in parola dovrà essere istituita presso ciascuna Azienda ULSS una Commissione medica multidisciplinare permanente, con il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito.

E’ compito della Commissione acquisire i pareri dei propri componenti in relazione ai rispettivi ambiti di competenza professionale che concorrono alla formazione della valutazione collegiale della Commissione.

I componenti sono individuati dall’Azienda sanitaria territorialmente competente, su base volontaria, nell’ambito del proprio personale dipendente o, in subordine, di altre Aziende del servizio sanitario regionale. Le professionalità richieste sono: palliativista, neurologo, bioeticista, psichiatra, medico legale, medico internista, psicologo, dirigente farmacista e infermiere. Su richiesta dell’interessato la Commissione può essere integrata da un medico di sua fiducia o da uno specialista da lui indicato che assumeranno esclusivamente funzioni consultive nei rapporti con la Commissione.

Particolarmente significativo è il ruolo attribuito al medico palliativista: per la sola ipotesi in cui intenda discostarsi dal suo parere, infatti, la Commissione è tenuta a fornire una motivazione analitica delle ragioni poste alla base del proprio orientamento.

In generale, qualora la Commissione ritenga non sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, deve comunicare all’interessato il mancato accoglimento dell’istanza fornendo una motivazione adeguata. L’interessato può richiedere una nuova valutazione se muta il proprio quadro clinico.

La Commissione (previo parere del Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente) ha, inoltre, il compito di individuare le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito affinché l’interessato possa procedere all’autosomministrazione con la metodica ed il farmaco idonei a garantirgli la fine della vita più dignitosa e indolore possibile.

Nel rispetto del principio dell’autosomministrazione, il personale sanitario dell’Azienda territorialmente competente (o, in subordine, quello di altre Aziende del servizio sanitario regionale) che, su base volontaria, si è reso disponibile a partecipare alla procedura, presta l’assistenza al suicidio medicalmente assistito. La Legge pone particolare attenzione alla privacy del personale sanitario coinvolto prevedendo che i dati identificativi siano trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non siano resi accessibili a soggetti terzi non autorizzati fatta, ovviamente, salva la tracciabilità necessaria ai fini di una eventuale responsabilità professionale.

Al successivo art. 3 la Legge precisa che la richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito va presentata dalla persona malata e deve essere corredata dalla documentazione sanitaria disponibile e contenere, eventualmente, l’indicazione di un medico di fiducia.

L’ Azienda ULSS territorialmente competente deve, quindi, attivare tempestivamente il procedimento.

La legge attribuisce alla Commissione il compito di verificare che il richiedente sia stato informato in modo chiaro ed adeguato sia della possibilità di accesso alle cure palliative, sia del diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario anche di sostegno vitale.

E altresì il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito, esaminando la documentazione prodotta ed effettuando gli accertamenti necessari. Se l’interessato ne fa richiesta, la Commissione deve garantire l’interlocuzione personale e diretta con lui e sentire il suo medico di fiducia se indicato.

All’esito, la Commissione redige una relazione sulle verifiche effettuate che l’Azienda ULSS invia al Comitato etico per la pratica clinica che esprimerà il proprio parere (tenendo conto degli indirizzi espressi dal Comitato regionale di bioetica) e lo invia alla Commissione.

L’esito della procedura, con allegati la relazione della Commissione ed il parere del Comitato etico, viene trasmesso senza ritardo al richiedente da parte dell’Azienda ULSS.

Se il procedimento si conclude con l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, viene reso disponibile l’accesso ai trattamenti di autosomministrazione secondo la volontà del paziente e nel rispetto dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico al fine di tutelarne la dignità ed evitargli ulteriori sofferenze.

L’art. 3 conclude statuendo che l’intero procedimento (dalla verifica delle condizioni di accesso fino all’attuazione del suicidio medicalmente assistito) deve avvenire senza ritardi ingiustificati e, in ogni caso, con una tempistica compatibile con le condizioni cliniche e le esigenze del richiedente.

La volontà del legislatore regionale è evidentemente quella di dar luogo ad un procedimento caratterizzato da una pluralità di competenze, tracciabilità delle valutazioni e possibilità di interlocuzione con la persona interessata cui deve essere sempre garantito il rispetto della dignità personale.

L’art. 4 precisa che le attività di cui alla legge in commento (nell’ambito del percorso dalla stessa disciplinato) sono assicurate gratuitamente in favore di chi ne fa richiesta.

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La legge in commento rappresenta un intervento prevalentemente procedurale e organizzativo, volto a fornire alle strutture del Servizio sanitario regionale un percorso formalizzato per la gestione delle richieste di suicidio medicalmente assistito.

La previsione di Commissioni multidisciplinari permanenti, il coinvolgimento del Comitato etico, l’informazione sulle cure palliative, la possibilità di un sostegno psicologico e la gratuità delle attività costituiscono gli elementi principali della disciplina.

Al tempo stesso, la legge si inserisce in un quadro costituzionale ancora caratterizzato dall’assenza di una disciplina organica statale e da una giurisprudenza in evoluzione. Le più recenti pronunce della Corte costituzionale mostrano, infatti, come il confine tra disciplina sanitaria regionale e disciplina sostanziale del suicidio medicalmente assistito debba essere mantenuto con particolare attenzione.

Nella sentenza n. 204 del 2025, la Corte costituzionale (chiamata ad esprimersi sulla legge della Regione Toscana n. 16 del 2025 “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”) ha distinto tra la fissazione dei requisiti sostanziali per l’accesso al suicidio medicalmente assistito da un lato e le disposizioni meramente organizzative e procedurali dall’atro.

Se queste ultime possono essere ricondotte, in linea di principio, alla materia della tutela della salute, di competenza regionale concorrente, sono per contro incostituzionali le disposizioni regionali che riproducono o cristallizzano i requisiti individuati dalla Corte Costituzionale per accedere al suicidio medicalmente assistito incidendo così – seppur indirettamente - sull’ambito della non punibilità dell’art. 580 c.p. (per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e penale).

Questo principio è stato ribadito anche con la sentenza n. 148 del 2026 (sulla legge della Regione Sardegna n. 26 del 2025): è costituzionalmente illegittimo il richiamo alle pronunce in tema di aiuto al suicidio della stessa Corte Costituzionale perché “realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte” (la disposizione regionale censurata ammetteva alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale “le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale”)

Legittime invece, perché riconducibili alla competenza regionale, le disposizioni di carattere organizzativo e procedurale, purché rispettose dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale: questo l’ambito di operatività della competenza concorrente regionale che, nella materia della tutela della salute, non può ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.

Nei limiti precisati, i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte.

Ad oggi non vi sono comunicazioni circa l’eventuale intenzione del Governo di sottoporre al vaglio di legittimità la Legge della Regione Veneto.

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