Affidamento del minore ai Servizi: perpetuatio competentiae e ruolo del Giudice Tutelare nell'esecuzione delle modalità di visita

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Il provvedimento del Tribunale di Piacenza del 5.3.2024, con il quale veniva disposto l’affidamento della figlia minore al Servizio Sociale del Comune di Siziano e la sua collocazione presso la madre, con conferma della residenza della minore nel Comune di Trivolzio, veniva impugnato dal padre avanti la Corte d’Appello di Bologna. Con sentenza del 16.4.2025, la Corte rigettava l’appello principale ed altresì quello incidentale proposto dalla madre (che aveva chiesto l’affidamento esclusivo e la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre), confermando l’affido ai Servizi ma individuando quale ente affidatario, per la durata di ventiquattro mesi, il Servizio Sociale del Comune di Segrate (ove la minore era collocata con la madre che ivi aveva nel frattempo trasferito la residenza), avente anche il compito di sostenere i deficit genitoriali alla luce della grave compromissione delle competenze.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il padre della minore sulla base di due motivi. Con il primo veniva lamentata la violazione delle norme sulla competenza, ritenendo che il procedimento relativo all’affidamento di minore di genitori non coniugati debba instaurarsi nel luogo della residenza abituale del minore, da individuarsi – secondo il ricorrente, sulla base degli atti di causa – nel Comune di Trivolzio (PV), e dunque al di fuori del circondario del Tribunale di Piacenza. Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione o falsa applicazione della norma sul diritto alla bigenitorialità e dell’art. 8 CEDU, per aver consentito ai Servizi di procrastinare sine die la forma protetta degli incontri padre-figlia e per la mancata nomina del curatore speciale del minore.

LA DECISIONE. Con ordinanza n. 22088 del 27.6.2026 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Per quanto riguarda la prima doglianza, relativa alla competenza, la Suprema Corte ha anzitutto ribadito il principio della perpetuatio competentiae: “la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive” (principio che, per esigenze di certezza e di effettività della tutela giurisdizionale, prevale su quello di prossimità).

Pertanto, correttamente era stata ritenuta infondata l’eccezione di incompetenza atteso che la residenza anagrafica della minore – all’epoca dell’introduzione della domanda ex art. 250 c.c. sita a San Giorgio Piacentino (PC) – era stata trasferita a Segrate (MI) solo nella fase di appello. La Corte ha così fondato la decisione sulla residenza anagrafica al momento della domanda, senza confrontarsi espressamente con la deduzione del ricorrente relativa alla diversa dimora abituale della minore.

Circa il secondo motivo, relativo alla compressione del diritto alla bigenitorialità, la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile, in quanto volto ad un riesame dei fatti, rilevando come nel caso di specie – alla luce della CTU richiamata dalla Corte d’appello – l’affidamento ai Servizi fosse la soluzione che meglio consentiva di perseguire il migliore interesse della minore: obiettivo cui deve mirare la valutazione della capacità genitoriale compiuta dal giudice e che può anche portare all’adozione di provvedimenti contenitivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, senza necessità di un bilanciamento tra questi ultimi e l’interesse superiore del minore.

Nel caso specifico, il provvedimento impugnato limitava la capacità genitoriale di entrambi i genitori, prevedendo però un percorso di sostegno genitoriale e una progressiva ripresa dei rapporti padre-figlia nell’ottica di una graduale liberalizzazione degli incontri. E trattandosi di misura transitoria volta per l’appunto ad una progressiva reintegrazione dei genitori nel pieno esercizio delle capacità genitoriali, doveva ritenersi irrilevante l’assenza di un termine di efficacia (affermazione da leggersi, verosimilmente, con riferimento alla durata delle modalità protette degli incontri, atteso che la Corte d’appello aveva fissato in ventiquattro mesi la durata dell’affido).

Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata nomina di un curatore speciale, che secondo il padre avrebbe consentito di superare eventuali problematiche insorgenti, a causa dell’alta conflittualità tra genitori, in sede di esecuzione dei provvedimenti emanati, in particolare per quanto riguarda i rapporti della minore con il padre stesso, la Cassazione ne ha rilevato l’infondatezza.

Anzitutto, la Suprema Corte ha rilevato che un Curatore speciale era stato nominato – e si era anche costituito nel giudizio di legittimità – ma che la Corte d’Appello gli aveva revocato i poteri sostanziali, invitando espressamente i Servizi a comunicare al Giudice Tutelare la necessità di nominare un curatore speciale con poteri sostanziali laddove non fosse possibile tutelare la minore a causa dell’alta conflittualità tra genitori. Inoltre, nel caso in cui dovesse emergere un contenzioso nella fase esecutiva del provvedimento che determina le modalità di visita tra minore e genitore, l’organo competente a dirimerlo è il Giudice Tutelare, ove sollecitato da chi si assuma leso nell’esercizio del diritto di visita.

Il riferimento al Giudice Tutelare andrà verosimilmente letto alla luce della funzione di vigilanza di cui all'art. 337 c.c., ferma la competenza del giudice del procedimento per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e le relative controversie ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c.

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