Un collega ci segnala un recente decreto del Tribunale di Treviso che si distingue per l’originalità. La vertenza sorge perchè il padre non prestava consenso al rinnovo dell’iscrizione scolastica delle figlie alla scuola privata. Veniva poi adito il Tribunale affinchè si pronunciasse sulle modalità di affidamento delle figlie, nate dalla convivenza tra le parti. Il padre chiedeva un affidamento condiviso con tempi paritetici, mentre la madre un affidamento super-esclusivo in quanto il padre paralizzava ogni decisione relativa alle figlie. Dopo una CTU, il Tribunale si pronunciava accogliendo le domande della ricorrente. Innanzitutto il Tribunale, contrariamente alla giurisprudenza maggioritaria, preferiva la scuola privata rispetto quella pubblica valorizzando la continuità del percorso scolastico delle due bambine in questione. Inoltre il Giudice, sulla base delle risultanze della CTU, concedeva alla madre l’affidamento super-esclusivo in quanto il padre è stato ritenuto incapace di sovrapporre l’interesse delle figlie a quello personale, paralizzando di fatto la famiglia riguardo ogni decisione relativa alle figlie. Interessante poi è anche la posizione del Tribunale in relazione alla richiesta di sanzione ex 709 ter cpc, in quanto, prima nega la sussistenza dei presupposti, e poi invece AMMONISCE il padre, come se fosse l’applicazione proprio della sanzione tipica del 709 ter cpc.