Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di famiglia predisposte dal Consiglio Nazionale Forense

In data 14 luglio 2017 il Consiglio Nazionale Forense ha sottoscritto le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di famiglia, testo elaborato congiuntamente alla Commissione “famiglia”, la Rete dei referenti per il diritto di famiglia e le Associazioni di settore; il successivo 29 novembre tale documento è stato inviato ai Presidenti di tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale.
Obiettivo di questo importante documento è non solo quello di semplificare la distinzione delle voci di spesa che costituiscono complessivamente l’obbligazione di mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente, ma anche quello di incentivare la stipula di Protocolli con la magistratura territoriale, in modo da favore la diffusione di prassi virtuose e da ridurre il contenzioso in materia.
Il documento elenca in maniera particolarmente analitica le voci di spesa da ricomprendere nell’assegno periodico, distinguendo tra spese extra assegno obbligatorie (straordinarie che non necessitano di preventivo accordo) e spese extra assegno (ovvero le spese straordinarie che abbisognano invece della “previa concertazione” dei genitori).
Per identificare queste ultime il CNF richiama i canoni elaborati dalla giurisprudenza, secondo la quale tali spese sono caratterizzate dai requisiti dell’imprevedibilità nell’an, dell’imprevedibiltà nel quantum e della voluttuarietà.
Il CNF, a differenza dei Protocolli e di quanto si legge normalmente nei provvedimenti giudiziari e negli atti di parte, fa riferimento a spese extra assegno al fine di sottolineare la natura meramente perequativa dell’assegno periodico e il privilegio per il mantenimento diretto dei figli.
Inutile in questa sede ricordare tutte le voci di spesa elencate dal CNF, per le quali si rinvia alla lettura del documento, ma vale la pena sottolineare come tra le spese ordinarie (comprese nell’assegno di mantenimento periodico) siano state inserite  voci non strettamente essenziali alla cura ed educazione del minore quali ad esempio la ricarica del cellulare, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (feste, cinema, spettacoli) che ormai rientrano nella ordinaria gestione dei figli.
Ancora tra le spese ordinarie vengono fatte rientrare alcune voci subordinate a condizione, ovvero alla loro preesistenza alla crisi familiare. Tra queste le spese per la cura di animali domestici, quelle per l’assistenza domestica (baby sitter), quelle relative al prescuola e al doposcuola, se già in essere o se resesi necessarie in conseguenza del nuovo assetto domestico, le quali ultime, però, sono soggette alla ulteriore condizione della loro sostenibilità.  
Per le spese straordinarie, il documento prevede che il genitore intenzionato a sostenerle debba fare formale richiesta scritta all’altro (a mezzo sms, email, fax, pec) e che quest’ultimo manifesti il suo eventuale dissenso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine la spesa si riterrà approvata.
Il rimborso pro quota va effettuato entro un mese dalla richiesta accompagnata dalla documentazione della spesa. Anche le spese extra assegno obbligatorie devono sempre essere supportate, per il rimborso, dalla relativa documentazione.
Quanto agli assegni familiari, salvo diverso accordo, questi andranno percepiti dal genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se erogato dal datore di lavoro dell’altro.
Le linee guida, come detto, sono finalizzate a sollecitare a sollecitare la formazione di Protocolli nelle sedi giudiziarie che ancora ne sono prive (e sono la maggior parte). L’intento è quello di promuovere l'attuazione, nella prassi forense, di una disciplina delle spese straordinarie il più possibile omogenea a livello nazionale.
Il limite dell’iniziativa è rappresentata dal fatto che le linee guida del CNF rimangono un documento unilaterale, non concertato con la magistratura. Ciò non toglie che gli avvocati, specialmente nelle sedi giudiziarie sfornite di un “Protocollo”, possano fare riferimento ad esse nei loro atti, sollecitando il Giudice a valorizzarne i contenuti nelle loro decisioni.
 

 

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