Vaccino anti-covid e minori per i Giudici della Corte di Appello di Venezia

di avv. Barbara Carnio

Tra la fine dello scorso anno e l’inizio di quello correte la Corte D’Appello di Venezia si è trovata più volte a doversi pronunciare sulla domanda proposta da un genitore per ottenere l’autorizzazione a procedere alla somministrazione del vaccino anti-covid al figlio minore, nonostante il rifiuto dell’altro genitore.

Le decisioni in esame sono due decreti adottati il 02.02.2021 ed il 14.02.2022, in cui i giudici lagunari hanno accolto i ricorsi, autorizzando il ricorrente a prestare il proprio consenso alla vaccinazione del figlio minore anche in assenza del consenso dell’atro genitore, una volta constatata l’assenza di controindicazioni sanitarie.

Il tutto in adesione alla posizione maggioritaria (seppur riconosciuta come non univoca) della comunità scientifica nazionale ed internazionale, per la quale i vaccini attualmente in uso avrebbero un’elevata efficacia nel proteggere, sia i singoli che la collettività, dalla malattia in forma grave, con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sarebbero superiori in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani, che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione.

I giudici evidenziano inoltre che per gli adolescenti da proteggere è la salute non solo fisica ma anche psichica, garantendo loro la possibilità di frequentare la scuola in presenza e di partecipare alle attività sportive, ricreative ed educative fondamentali per il loro sviluppo psicologico e della loro personalità.

Interesse del minore è quindi anche la tutela della vita di relazione, per non rischiare di comprometterne (nuovamente) la possibilità di confronto con i coetanei nei consueti luoghi di aggregazione, con conseguente isolamento, limitazione della capacità relazionale e pregiudizio per le inclinazioni naturali ed aspirazioni.

La Corte D’Appello sottolinea (Decreto del 14.02.2022) che il giudice non è portatore di un proprio autonomo sapere tecnico, e deve cercare di attuare il miglior interesse dei minori realizzando un adeguato bilanciamento del rapporto rischi-benefici, avvalendosi di fonti qualificate.

Entrambi i giudici d’Appello, così come in modo ancor più approfondito aveva fatto il Tribunale di Venezia nel Decreto del 20.01.2022, valorizzano:

  • I dati resi pubblici dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sulla Sorveglianza dei vaccini Covid19 dal 27.12.2020 al 26.09.2021 da cui emerge che, in tale periodo, il numero delle segnalazioni gravi ricevute in seguito alla somministrazione del vaccino è limitato (5 casi ogni 100.000 dosi somministrate) e che, peraltro, una sola segnalazione ogni 100.000 dosi somministrate risulta correlabile alla vaccinazione. Inoltre le segnalazioni gravi sarebbero maggiori nelle fasce di età comprese tra i 20 e i 60 anni per diminuire nei più anziani e nei giovanissimi. Gli eventi avversi più frequentemente segnalati sono cefalea, astenia, febbre, e reazioni locali nel sito di inoculazione e, più raramente, miocardite o miopericardite/perimiocardite.
  • I dati di miocardite e pericardite segnalati negli adulti dopo la vaccinazione presi in considerazione dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA): in Europa n. 145 persone vaccinate con Pfizer e n. 19 persone vaccinate con Moderna nella quasi totalità dei casi risolti con riposo e con le cure opportune;
  • Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Ema, che ha ritenuto i benefici dei vaccini nei ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni superiori ai rischi. Alla luce di tali dati, l’EMA ha raccomandato di estendere il vaccino Pfizer ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni (seppur con dose più bassa rispetto a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni). Tale indicazione è stata approvata anche dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA (CTS) nella riunione del 1.12.2021, rilevando che i dati disponibili hanno dimostrato un elevato livello di efficacia, senza evidenziare al momento segnali di allerta in termini di sicurezza, anzi sottolineando che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associato a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica, che può richiedere il ricovero in terapia intensiva” mentre “per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza lo studio non ha evidenziato avversi gravi correlati al vaccino”. La CTS ha, inoltre, ricordato che “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età”.
  • La Food and Drug Administration (ossia l’Agenzia per gli alimenti ed i medicinali degli Stati Uniti) che il 29.10.2021 ha autorizzato l’uso di emergenza del vaccino Pfizer nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.
  • Il Consiglio Superiore della Sanità che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti prima di tutto per proteggere gli stessi, ma anche per tutelare tutte le persone con cui entrano in contatto e per dare continuità alla didattica in presenza.
  • Il Comitato Nazionale di Bioetica che nel parere di luglio 2021 “Vaccini e adolescenti” si è espresso ritenendo che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica. Per il CNB la vaccinazione “contribuisce a rallentare la diffusione della pandemia e quindi a migliorare la situazione sanitaria della popolazione; costituisce un importante strumento di protezione per gli adolescenti, considerando i rischi diretti, indiretti e psico-sociali ed è in grado di fornire una tutela rafforzata dei familiari e delle comunità che gli adolescenti frequentano e consente una maggiore libertà di movimento e di riunione”.
  • Il consiglio direttivo della Società Italiana di Pediatria (SIP) che nel documento pubblicato a luglio 2021 ha reso noto come, anche in Italia, il Covid continua a colpire anche i più piccoli, ritenendo necessario un intervento vaccinale globale in tutte le età e in tutti i Paesi del mondo. La fascia di età pediatrica e adolescenziale può fungere da serbatoio per la diffusione del virus nell’intera popolazione. Quindi, anche se l’obbiettivo primario della vaccinazione è quello di non sviluppare la malattia, implementare la vaccinazione universale aiuterà a ridurre la circolazione del virus e, soprattutto, il rischio di generare varianti potenzialmente più contagiose o capaci di ridurre l’efficacia dei vaccini attualmente in uso. La rapidità del raggiungimento di alte coperture vaccinali in tali fasce di età permetterebbe, inoltre, di beneficiare della frequentazione scolastica in sicurezza.

La vaccinazione, l’uso delle mascherine, il distanziamento tra individui, rientra nell’ambito di quei comportamenti raccomandati (anche per i minori) e dovuti (in ragione soprattutto della loro ragionevolezza rispetto al fine conseguito), di adempimento al dovere inderogabile di solidarietà, elemento costitutivo di una comunità propriamente detta e vincolante a prescindere dall’imposizione di una legge dello Stato.

Il fatto poi che non sussista un obbligo vaccinale generalizzato non comporterebbe di per sé l’automatica affermazione, a contrario, di un diritto soggettivo a non vaccinarsi (o di una libertà di non vaccinarsi), quanto più semplicemente una situazione emergenziale di fatto non ancora regolata compiutamente dal legislatore con una legge e, dunque, regolata, nel vuoto legislativo, dal richiamato principio solidaristico.

In tutti i procedimenti sono stati sentiti i minori coinvolti.

Il Comitato Nazionale di Bioetica nel parere del 29.07.2021 “Vaccini anti-covid-19 e adolescenti” aveva sottolineato l’importanza di “ascoltare l’adolescente e valorizzarne il diritto ad esprimere la sua scelta in relazione alla sua capacità di discernimento”.

E questo anche in considerazione della progressiva partecipazione del minore alle scelte terapeutiche di cui all’art. 3 della l.n. 249/2017

La Corte D’Appello (Decreto 02.12.2021) evidenzia che il minore è parte sostanziale del procedimento. E ricorda che nell’assumere decisioni come quella di cui si tratta “quanto più l’età del minore si avvicina ai diciotto anni tanto più la sua volontà deve essere rispettata”.

Delle dichiarazioni del minore, quindi, il giudice deve tener conto “ma, dovendo orientare la decisione a realizzare il suo interesse, può anche giungere a un convincimento diverso rispetto alla volontà manifestata”.

In particolare, nel caso giunto all’attenzione della Corte, il minore pur opponendosi alla richiesta di vaccinazione avanzata dal padre, non era consapevole dei vantaggi e dei rischi della vaccinazione, riportando unicamente l’esperienza della madre che, dopo essersi vaccinata, aveva avvertito febbre, cefalea e disturbi del sonno.

Conosceva, inoltre, poco le limitazioni che la mancata vaccinazione poteva comportare alla sua vita sociale, ed avendo per contro espresso il desiderio al compimento del quattordicesimo anno di età di iscriversi in palestra (e che sarebbe stato disposto a vaccinarsi se fosse stato necessario per poterla frequentare).

La Corte “nel tentativo di offrire una soluzione che possa essere compresa e non subita dal minore” ha invitato i genitori ad accompagnare il figlio dal pediatra affinché il professionista gli fornisca “ogni spiegazione, in un linguaggio a lui adatto, sul vaccino, sullo sviluppo delle ricerche scientifiche e delle campagne di vaccinazione e risponda a tutte le sue domande”, auspicando una collaborazione dei genitori nella fase di attuazione della decisione, “per rassicurare il figlio ed evitare che essa possa essere interpretata come un tentativo di allontanarlo dalla figura materna di riferimento”.

Nel procedimento conclusosi con Decreto n. 518/2022 si legge che “la minore è stata sentita anche sul punto, esprimendo il proprio assenso motivato anche tenuto conto dell’età”.

Il Comitato Nazionale di Bioetica nel precitato parere del 29.07.2021 aveva sottolineato la necessità di valorizzare la decisione del grande minore anche in caso di contrasto con i genitori: “Se la volontà del grande minore di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l’adolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica” e che “Nel caso dell’adolescente che rifiuti la vaccinazione a fronte del consenso dei genitori, il Comitato ritiene importante e auspicabile che l’adolescente sia informato che la vaccinazione è nell’interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica. In ultimo appare comunque corretto, dal punto di vista bioetico, non procedere all’obbligo di vaccinare in mancanza di una legge, ma porre in essere misure atte a salvaguardare la salute pubblica”.

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