Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Tra le conseguenze della pandemia anche l’affievolimento del diritto alla riservatezza. La privacy nel DL 139/202119 NOVEMBRE 2021 | RiservatezzaIl c.d. decreto capienze è stato adottato dal Governo per dare attuazione al PNRR- Piano nazionale di ripresa e resilienza – c.d. Recovery Plan – e molte sono le modifiche apportate al vecchio Codice Privacy (DLgs 196/2003), con l’intento di “semplificare l’assetto burocratico” delle P.a. e di accelerare la ripresa del Paese. Anteriormente alla novella, il trattamento di dati da parte della P.a. richiedeva necessariamente quale base giuridica (e condizione legale) la previsione normativa in una legge o regolamento, ex art. 2 ter, comma 1 Codice Privacy (che richiama espressamente l’art. 6, par. 3, lett.b, del Regolamento Europeo) L’art. 9, comma 1, lett. a), n.1 del D.L. in esame introduce il comma 1 bis all’art . 2 ter (Codice Privacy) e attribuisce alla P.a. un’ampia discrezionalità nel trattare i dati personali degli interessati: il trattamento dei dati personali è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non già prevista da legge o regolamento, viene indicata dallo stesso titolare del trattamento (quindi dalla pubblica amministrazione agente) con un proprio atto. Unico limite a questa ampia discrezionalità è il rispetto del principio di correttezza e trasparenza: la P.a. è tenuta ad assicurare adeguata pubblicità all’identità del titolare nonché alla finalità di trattamento. Tale norma parrebbe porsi in contrasto con la disciplina europea (Regolamento Europeo Privacy- GDPR) che all’art. 6, comma 3 GDPR, dispone che la base (giuridica) su cui si fonda il trattamento necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico (o connesso all’esercizio di pubblici poteri) debba sempre essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Nel nostro ordinamento interno questa base giuridica, per effetto del richiamo espresso dell’art. 2 ter comma 1 del Codice Privacy, è costituita da una norma di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La ratio della disposizione europea è intuitiva: solo con la norma che prevede il trattamento è possibile delineare in maniera puntuale (ex art. 6, comma 3, GDPR) le condizioni generali di liceità del trattamento, le tipologie dei dati oggetto dello stesso, i soggetti a cui possono comunicati i dati, le limitazioni delle finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto. Il decreto capienze attribuisce, inoltre, alla P.a. discrezionalità non solo nell’an e quomodo del trattamento dei dati personali, ma anche nella fase di loro comunicazione e diffusione. L’art. 9, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3 modifica i commi 2 e 3 dell’art. 2 ter del Codice Privacy. Il secondo comma prevedeva che “la comunicazione fra titolari che effettuano i trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all’art. 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento, per l’esecuzione di un compito interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 gg dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.” Il comma terzo prevedeva che: “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.” La novella introduce, invece, la possibilità per i titolari del trattamento di scambiare tra loro i dati trattati, qualora necessario ai sensi del comma 1 bis, e quindi per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri, e anche per una finalità individuata in modo autocratico dalla stessa amministrazione. È, altresì, consentita la possibilità di diffondere e comunicare i dati personali a soggetti che intendono trattarli per altre finalità, laddove l’amministrazione lo reputi necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri. Quest’ultima disposizione è stata interpretata come norma “anti evasione e antiabusivismo”: il direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva, infatti, negli scorsi mesi evidenziato che la normativa sulla privacy ostacola la lotta all’evasione e sollecitato l’adozione di provvedimenti modificativi. Le nuove norme consentiranno alle pubbliche amministrazioni di porre in essere nuovi trattamenti di dati, senza bisogno di una norma che li autorizzi e di incrociare questi dati con quelli presenti in qualsiasi banca dati gestita da enti pubblici. Ora, se nessuno può ragionevolmente discutere la finalità della lotta all’evasione e all’abusivismo, è anche vero che in uno stato di diritto questo non può avvenire a detrimento di libertà e principi fondamentali, e soprattutto con l’introduzione di norme di portata assolutamente generale. Non a caso questa discrezionalità di trattamento, comunicazione, scambio e diffusione dei dati trattati ha suscitato molte perplessità. E molte autorevoli voci hanno già invocato una riforma del testo in sede di conversione, soprattutto alla luce del ruolo sempre più marginale che viene riconosciuto al Garante della privacy dalla stessa riforma. Il Decreto Capienze, all’art. 9, comma 1, lett. b) abroga l’art. 2 quinquiesdecies del Codice Privacy, per il quale: “Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento e’ tenuto ad adottare”. La novella elimina, quindi, il potere del Garante di intervenire tempestivamente e d’ufficio ogniqualvolta il trattamento dei dati svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ex art. 35 del Regolamento Europeo. Oggi la P.a. potrà utilizzare i dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, anche qualora esponga ad un rischio elevato l’interessato, senza possibilità per il Garante di indicare misure o accorgimenti di cautela. Infine, il decreto in esame abroga il comma 5 dell’art. 132 del Codice Privacy, rendendo sempre ammissibile la conservazione di dati relativi al traffico telefonico (inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta), ogniqualvolta ciò sia necessario per l’accertamento e la repressione dei reati, eliminando anche in questo caso la possibilità di intervento del Garante. Il titolare del trattamento potrà, quindi, procedere alla conservazione senza alcun limite, non essendovi alcuna misura e/o accorgimento prescrivibile dal Garante. La marginalizzazione del ruolo Garante (dettata dalla dichiarata volontà di accelerare la ripresa del Paese) è ribadita anche dall’ulteriore previsione normativa dell’art. 9, comma 3 del Codice Privacy: il Garante dovrà rendere i pareri richiesti in merito alla protezione dei dati personali (in occasione di riforme, misure e progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza) entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine (molto ridotto) il Governo potrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Nel nostro ordinamento (e in quello europeo) il Garante Privacy rappresenta l’organo deputato a proteggere gli interessati a fronte del trattamento dei loro dati da parte di soggetti pubblici e privati. La riduzione del suo ruolo, con norma di portata generale e strutturale, non pare trovare idonea giustificazione nelle mere esigenze organizzative di accelerazione e semplificazione, essendo all’evidenza una scelta normativa del tutto priva di proporzione rispetto agli interessi e diritti sacrificati. Né sembrano sufficientemente convincenti le motivazioni di “soluzionismo tecnologico”, che sottolineano la necessità (soprattutto futura) da parte delle P.a. di gestire dei dati “interoperabili”, accessibili e consultabili senza troppi limiti. Le nuove norme, che modificano in via permanente e senza limitazione di oggetto la normativa sulla Privacy, paiono invece destinate a creare una inaccettabile “trasparenza asimmetrica tra P.a. e cittadini”, e scaturire da una scelta operativa che percepisce il GDPR e il TU Privacy come un limite alle necessità di modernizzazione e sviluppo. Si invoca la semplificazione dei processi e la sburocratizzazione quando il Paese si sta preparando ad affrontare un piano di massicci interventi sul piano tecnologico grazie al PNRR. Ma il punto è questo: attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in assenza di doverose garanzie per i cittadini rischia di creare un’infrastruttura fragile foriera di ricorsi giurisdizionali, banche dati non accurate e protette, e altre violazioni di diritti fondamentali. La privacy non è un orpello burocratico ma un diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale (anche europeo) come più volte ribadito a tutti i livelli giurisprudenziali. Per questo il Garante godeva di un potere di intervento, anche d’ufficio, sulle norme di legge o di regolamento in presenza di gravi rischi per i diritti dei cittadini correlati al trattamento di dati personali per fini di interesse pubblico. Oggi il governo e le P.a. potranno sviluppare nuovi servizi, app, ad esempio per prestazioni sanitarie o innovative, senza dover temere che il Garante possa fermare il tutto laddove ravvisi un rischio per gli interessati. Resta ovviamente il potere sanzionatorio: il Garante potrà intervenire in caso di violazioni delle norme se la P.a. non rispetti le regole già stabilite. Ma è un potere diverso: se una norma viene adottata senza che il Garante possa più opporsi (prima o dopo), poi i relativi trattamenti di dati personali dei cittadini saranno comunque leciti. E il Garante, anche se in disaccordo con la norma, non potrà sanzionare le amministrazioni che se ne avvalgono. Nota apprezzabile sono invece le nuove regole sul revenge porn, a tutela delle vittime – spesso minori – di diffusione impropria di contenuti espliciti. Prima della modifica ai minori era consentito richiamare solo l’attenzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per situazioni ad alto rischio di violazione dei loro diritti: ora potranno adire direttamente il Garante privacy tramite reclamo a mezzo raccomandata A/R o PEC, oppure tramite una segnalazione che può essere inviata anche con mail ordinaria. In conclusione rimangono motivate perplessità complessive. Alcune posizioni più critiche paventano che in assenza di una regolamentazione rigorosa dell’accesso e trattamento da parte delle pubbliche autorità e delle pubbliche amministrazioni ai dati personali dei cittadini, l’esercizio dei pubblici poteri per finalità di pubblico interesse potrà assumere forme pervasive di intrusione nella vita privata e anche di sorveglianza. È stato poi sottolineato il contrasto con l’art. 5.1 del GDPR (per il quale le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime): una norma di legge o di regolamento può fondare la legittimità di uno o più trattamenti specifici basati sul pubblico interesse, ma non introdurre la possibilità generalizzata di trattamenti del tutto indefiniti. La novella introduce, invece, una sorta di clausola “aperta” (il trattamento “è sempre consentito”) per il perseguimento di un generico “pubblico interesse”, variamente e diversamente interpretabile a seconda della PA che lo applica. Questo vale anche e soprattutto per la comunicazione dei dati tra P.a. : una volta conferiti i dati ad una P.a. per uno specifico trattamento, questi potrebbero sfuggire al controllo dell’interessato. I cittadini potrebbero vedersi coinvolti in violazioni di dati personali riguardanti Pubbliche Amministrazioni, senza essere a conoscenza che queste siano in possesso dei loro dati. Oltre a ciò la presenza dei dati in diversi database potrebbe anche condurre all’aumento dei “dati breach”. La mancanza di potere di intervento del Garante potrebbe, inoltre, indurre le PA ad una valutazione poco attenta circa la correttezza dei trattamenti di dati personali dei cittadini: anche a causa dello scarso grado di competenze e risorse, la maggior parte della Pubblica Amministrazione non è in grado di applicare e rispettare la normativa per la protezione dei dati. In altri termini si rischia una generale deresponsabilizzazione delle PA: sinora se il titolare del trattamento disattendeva le prescrizioni del Garante rispondeva penalmente di trattamento illecito di dati (art. 167 Cod. Privacy). Ma oggi è stato abrogato il potere del Garante di prescrivere misure e accorgimenti. Questa modifica non potrà che peggiorare la situazione, in un contesto in cui le misure proposte dal Garante erano spesso l’unico modo di garantire la liceità del trattamento di dati. Dati di assoluta rilevanza come quelli relativi alla propria situazione economica potrebbero essere utilizzati da ogni pubblica amministrazione senza che gli interessati abbiano alcuna possibilità di controllo concreto e con il rischio di circolazione di dati non accurati o errati (in violazione del principio di esattezza del dato, di cui all’art. 5, 1, d. GDPR). Queste informazioni potrebbero essere utilizzate per alimentare algoritmi o fondare decisioni automatizzate (pensiamo alla diffusione sempre maggiore di tecnologie di IA – Intelligenza Artificiale), che potrebbero risultare inique, se non del tutto errate. Va detto che l’art. 2-quinquiesdecies (oggi abrogato dall’art. 9 comma 1 lett. b) si ricollegava all’art. 36.5 GDPR che riconosceva agli Stati membri la facoltà di conferire alle proprie Autorità poteri autorizzativi maggiormente incisivi: costituiva, quindi, una tutela ulteriore rispetto alla consultazione preventiva, di cui all’art. 36.1. La disposizione abrogata (“Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall’art. 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare”) estendeva i poteri di controllo del Garante anche ai trattamenti non sottoposti a D.P.I.A. (Data Protection Impact Assessment : valutazione di impatto del trattamento - onere posto direttamente a carico del titolare del trattamento dall’art. 35 GDPR) o che, se sottoposti, presentavano un rischio elevato. Questa facoltà era stata data al Garante dal legislatore nel 2018, in occasione del coordinamento del Codice Privacy al GDPR. Dopo soli due anni il governo ci ha ripensato. Allegati Decreto Legge 139 del 2021
14 MAR 2024 Questioni probatorie e procedurali attinenti i procedimenti di separazione e divorzio La nuova piattaforma del CNF per la trasmissione degli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia
14 MAR 2024 Biodiritto, bioetica e diritti umani L’Europa e l’intelligenza artificiale, tra fiducia nel cambiamento e gestione dei rischi
16 FEB 2024 Unioni civili La convivenza more uxorio prima della legge sulle unioni civili: l’assegno di mantenimento dovrà tenerne conto
16 FEB 2024 Biodiritto, bioetica e diritti umani La deindicizzazione per tutelare il diritto all’oblio nell’era di internet
16 FEB 2024 Separazione e divorzio Il Tribunale di Treviso affronta le problematiche relative alla procedura che permette il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio
11 GEN 2024 Affidamento ai servizi sociali L’affido “apparente” ai Servizi Sociali e le conseguenze di ordine processuale
11 GEN 2024 Responsabilità endofamiliare La consapevolezza del concepimento quale presupposto del dovere genitoriale di mantenere ed educare i figli