Per il Tribunale di Mantova il genitore inadempiente non può essere sanzionato ex art. 614-bis c.p.c. (ma solo ex art. 709-ter c.p.c.)

IL CASO. Tizia aveva adito il Tribunale di Mantova, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, aveva chiesto che, “previa istruttoria, volta a valutare le capacità genitoriali per accertare le ragioni del rifiuto di [Tizietta]” nei confronti del padre, fossero stabilite “le frequentazioni delle figlie con il padre nel rispetto della volontà delle minori stesse e nel loro esclusivo interesse”.
Caio si era costituito in giudizio, associandosi alla richiesta di accertamenti atti ad indagare le ragioni del rifiuto di Tizietta nei suoi confronti.
Al riguardo, egli sosteneva come tali difficoltà relazionali con la figlia dipendessero da una condotta “ostruzionistica” dell’ex moglie, la quale, “sin dall’epoca della separazione … aveva ostacolato i suoi rapporti con le figlie”, negandogli “di tener[le] con sé, per i più svariati e futili e motivi (e in particolare quale ritorsione per il mancato rimborso di richieste spese straordinarie o per allegati cambiamenti di turni lavorativi)”.
Per tale motivo, aveva chiesto la condanna di Tizia “a pagare ai sensi e per gli effetti dell’art. 614 bis c.p.c., la somma che il Tribunale [avesse ritenuto] di giustizia per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti di cui all’emanando decreto o per ogni ritardo nell’esecuzione di detti provvedimenti”.
Nel corso del giudizio, si era proceduto all’ascolto della minore Tizietta.

LA DECISIONE. Con la pronuncia in data 12.07.2018, il Tribunale di Mantova ha ritenuto che non potesse essere accolta la domanda proposta da Caio nei confronti di Tizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 614-bis c.p.c..
Nel farlo, ha premesso il proprio orientamento contrario a quella “giurisprudenza di merito” che, in alcuni casi, aveva, invece, “ritenuto applicabile il disposto della norma richiamata, a sanzione di comportamenti ostruzionistici del genitore collocatario all’esercizio del diritto di visita del genitore con il quale il figlio non convive stabilmente”.
Il Tribunale di Mantova ha, infatti, affermato come

tale misura di coercizione indiretta sia inammissibile nei procedimenti aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti ex art. 337 bis e ss. c.c.”, in quanto questa “può accedere …  unicamente a sentenze di condanna ad un obbligo (determinato) di fare o di non fare”.


Al contrario, “i provvedimenti riguardo ai figli che il Tribunale deve adottare ai sensi dell’art. 337 ter c.c.,

in relazione al regime di affidamento, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, ed alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore,

non comportano alcuna statuizione di ‘condanna’ a carico dell’uno o dell’altro genitore.


In particolare la determinazione dei periodi di permanenza dei figli presso il genitore con il quale non convivono stabilmente, e quindi le modalità in cui si esplica il diritto/dovere del genitore non collocatario di tenere con sé i figli, non costituisce provvedimento di condanna del genitore collocatario all’esecuzione di obblighi determinati di fare o di non fare”.
Il Tribunale di Mantova ha, però, precisato che l’inapplicabilità della sanzione prevista dall’art. 614-bis c.p.c. non determina l’impunità del genitore inadempiente.
Infatti, “la competenza ad accertare inadempimenti ai provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. o comportamenti che comunque ‘arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento’ spetta … ‘al giudice del procedimento in corso’ o al Tribunale in composizione collegiale, …

come espressamente previsto dall’art. 709 ter c.p.c., che disciplina il procedimento relativo e stabilisce le specifiche sanzioni applicabili, in ipotesi di accertata violazione”.

V’è, però, da precisare che, poste le succitate premesse in punto di rito, il Tribunale mantovano ha rigettato la domanda di Caio, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., soprattutto perché l’ha ritenuta infondata nel merito.
Infatti, ha rilevato come la condotta “ostruzionistica” asseritamente tenuta da Tizia non fosse stata “dimostrata” ed anzi fosse stata “supportata unicamente dalle denunce-querele presentate da [Caio] e dalle missive dei legali che negli anni lo hanno rappresentato”.
Ed aveva inoltre concluso, anche alla luce dell’ascolto di Tizietta, che il rifiuto di quest’ultima di “incontrare il padre non risulta[va] affatto addebitabile a comportamenti della ricorrente, ma alla condotta dello stesso [Caio]”.
Tenuto conto di queste circostanze fattuali, il Tribunale di Mantova non avrebbe, pertanto, comunque avuto motivo di disporre la succitata misura coercitiva indiretta nei confronti di Tizia.  

 

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