Il coordinatore genitoriale nei Tribunali italiani: l’analisi dell’Osservatorio sulla Giustizia di Milano

Tra genitori e figli metti, quando serve, il coordinatore. L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano - Gruppo ADR, riprendendo il tema della possibile sinergia tra processo e autonomia privata lanciato dalla XIII Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, tenutasi a Reggio Emilia nel giugno 2018, di cui abbiamo già relazionato in questa Newsletter, ha sviluppato un progetto di osservazione della applicazione nei Tribunali italiani e lombardi del metodo della coordinazione genitoriale, sulla base delle pronunce reperite e disponibili, evidenziando come lo strumento sia stato recepito dall’esperienza statunitense e poi diffuso, con l’intento di prevenire e contenere il conflitto genitoriale caratterizzato da elevato livello di conflittualità e perciò pregiudizievole del benessere della prole.
L’analisi della pronunce nazionali ha consentito di evidenziarne le potenzialità, che ne legittimano a pieno titolo l’affiancamento agli altri ben noti strumenti di ADR da più tempo praticati in Italia (mediazione, negoziazione, pratica collaborativa), e le criticità, da riconnettere ad una difficoltà di adattamento dello strumento nel sistema italiano e alla assenza di un supporto normativo, che a tutt’oggi, manca, nonostante che la pratica abbia superato decisamente la fase sperimentale”.
La coordinazione genitoriale sperimentata dalla nostra magistratura di merito si forgia sul modello cd.  “integrato” delle Linee Guida della AFCC (Association of Family and Conciliation Courts), che è stato divulgato in Italia nel 2012 da Debra K. Carter, la cui peculiarità sta nell’affidare la gestione del conflitto genitoriale non tanto ad una équipe specializzata ma ad una figura formata almeno nei campi della salute mentale, del diritto di famiglia e della mediazione, attraverso lo studio e l’esperienza. 
Nella frequente interazione tra il Co.Ge e le parti si persegue l’obiettivo di aiutare i genitori ad attuare il loro piano genitoriale o quello disposto dal Tribunale, facilitando in modo tempestivo la risoluzione di specifiche controversie sui figli, attraverso l’esercizio della funzione direzionale attribuita al Co.GE, potendo quest'ultimo generalmente formulare raccomandazioni e, se autorizzato dalle parti o dal Tribunale, anche assumere decisioni in caso di perdurante disaccordo.
Le abilità direttive del Co.Ge., unite alle competenze specialistiche multidisciplinari, dovrebbero consentire la graduale riapertura della comunicazione tra i genitori e ricentrarla sui bisogni dei figli.

Nella giurisprudenza esaminata si riscontra tutt’ora una significativa disomogeneità nell’inquadramento e applicazione della figura del Co.Ge., senz’altro connessa alla mancanza di una disciplina normativa, in particolare con riguardo alle modalità di designazione.
Alcune pronunce sottolineano la necessità di una designazione su mandato esclusivamente privato, mentre in altre il Co.Ge. viene assimilato alla figura dell’ausiliario con nomina giudiziale. Non manca un orientamento intermedio, che coniuga l’atto di designazione da parte del Giudice con invito alla formalizzazione dell’incarico privato entro il termine assegnato alle parti.
Pure le funzioni attribuite risentono di diversificazioni, con compiti che oscillano dal monitoraggio al sostegno della genitorialità, alla vigilanza sul regime di visita, al coordinamento con i servizi sociali, alla predisposizione di relazione informativa al Giudice, richiedendosi comunque regole precise sull’ambito di autorità e responsabilità del Co.Ge. e una interazione effettiva ed agile tra Co.Ge., genitori, avvocati, quali parti essenziali del procedimento.
Nei Tribunali italiani si sono sperimentate anche forme di interazione tra Co.Ge. e Servizi Sociali, constatando che, nel rispetto dei rispettivi ruoli, l’intervento integrato fosse auspicabile per evitare la cronicizzazione del conflitto genitoriale e il rischio che il ruolo dei servizi sociali venga svilito a quello di terzo vertice di un triangolo in cui far convergere la conflittualità.
Nelle conclusioni, l’Osservatorio Milanese evidenzia come lo strumento della coordinazione genitoriale, pur risentendo del vuoto normativo che lo espone a forti criticità e a “malpractice”, rappresenta una effettiva risorsa per la prevenzione dell’alta conflittualità genitoriale e una opzione che può consentire di rivalorizzare la capacità genitoriale, oltre che perseguire scopi deflattivi del contenzioso giudiziario.
In una prospettiva de iure condendo si è constatato che coppie in aspro conflitto difficilmente riescono a superare da sole l’impasse della difficile interazione e solo se inserite in un contesto istituzionale strutturato che le guidi, anche in maniera direttiva, in un lavoro sinergico tra Istituzioni e parti, si riesce a orientarle criticamente verso soluzioni alternative di risoluzione del loro conflitto, ottenendo l’effettivo depotenziamento dell’alta conflittualità.
Il documento di sintesi del progetto è consultabile a questo link:
http://milanosservatorio.it/documento-di-sintesi-del-progetto-coge/ 

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli