Per il Tribunale di Bologna l’affidamento del minore ai Servizi Sociali è da preferirsi alla nomina di un coordinatore genitoriale

IL CASO. Dalla relazione tra Tizio e Caia era nato Tizietto, che era stato riconosciuto da entrambi i genitori.
A seguito della cessazione della convivenza, Caia aveva proposto ricorso al Tribunale di Bologna, chiedendo l’affidamento condiviso del figlio minore, con “collocazione presso la madre”, ed un contributo al mantenimento da parte del padre nella misura di euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si era costituito in giudizio Tizio, chiedendo una diversa regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un proprio contributo al mantenimento del figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Bologna, con i provvedimenti provvisori ed urgenti, aveva autorizzato il trasferimento di Caia e Tizietto presso l’abitazione dei genitori, “sulla base delle seguenti considerazioni: - la condanna di [Tizio] alla sanzione di anni due di reclusione per il delitto di maltrattamenti in pregiudizio della convivente, posti in essere anche alla presenza di [Tizietto]; - la dimostrata, persistente aggressività del resistente nei confronti della signora …; la circostanza che la signora … a Bologna era sola … e che verosimilmente tale situazione accresceva lo stato di preoccupazione e agitazione della stessa, con possibili ripercussioni sul figlio”.
Il Tribunale aveva, altresì, incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare incontri protetti tra il padre ed il figlio, “alla presenza degli operatori o di persone da questi ultime individuati”, nonché disposto CTU.
I Servizi Sociali avevano, quindi, individuato il luogo neutro nell’asilo nido frequentato da Tizietto, dando atto che, “vista l’altissima conflittualità non solo tra i genitori, ma anche tra i loro nuclei familiari, si doveva per il momento ‘escludere tassativamente’ il coinvolgimento di un parente delle parti come figura preposta, con la sua presenza, a garantire il sereno svolgimento delle visite”.
Essi avevano, pertanto, stipulato una collaborazione con uno psicologo libero professionista.
Nel corso del procedimento avanti il Tribunale di Bologna, Tizio era stato condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, aggravato per essere stato commesso alla presenza del figlio minore, alla pena di anni due di reclusione, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche a causa del precedente specifico e dell’assenza di resipiscenza.
Egli era inoltre stato rinviato a giudizio per il delitto di atti persecutori a danno dell’ex convivente ed indagato per ulteriori condotte persecutorie.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Bologna, con decreto pronunciato in data 11.12.2018, ha ritenuto opportuno premettere “brevemente le osservazioni e le considerazioni del C.T.U.”.
Quest’ultimo aveva suggerito l’affidamento di Tizietto ai Servizi Sociali, con designazione da parte di quest’ultimi di un “coordinatore genitoriale competente in psicologia, sotto la cui direzione e osservazione [far avvenire] gli scambi del bambino”, la predisposizione di un progetto d’introduzione graduale della figura genitoriale paterna e di un percorso, “per ciascuno dei genitori separatamente”, di “aiuto alla genitorialità con particolare attenzione al tema della facilitazione alla bigenitorialità e alla necessità che ciascuno passi da un aspetto proiettivo di attribuzione di colpa all’altro a una più ragionevole ed elaborativa riflessione sulle proprie responsabilità”.
Il Collegio bolognese ha ritenuto di condividere le considerazioni del CTU in merito all’opportunità dell’affidamento del minore ai Servizi Sociali, con collocamento presso la residenza materna.
Ciò perché, in una situazione in cui entrambi i genitori erano risultati “attualmente connotati da gravi criticità”, tale tipologia di affidamento appariva “maggiormente tutelante per il minore …, anche allo scopo di favorire una normalizzazione dei rapporti tra i genitori, tramite la riduzione delle occasioni di contrasto e l’attribuzione di un ruolo di decisione, controllo e vigilanza a un’autorità terza”.
Il Tribunale ha altresì condiviso col CTU la necessità d’invitare entrambi i genitori a “intraprendere, autonomamente l’uno dall’altra, il percorso di sostegno alla genitorialità”.

Non ha, invece, ritenuto “opportuna la nomina di un coordinatore genitoriale”, in quanto “tale figura non è prevista normativamente e andrebbe a sovrapporsi ai Servizi affidatari, duplicando i centri decisionali e di fatto aumentando le possibilità di contrasti”.

Il Giudice felsineo ha, poi, regolamentato le occasioni per il padre di vedere ed incontrare il figlio, “alla presenza di un educatore indicato dai servizi sociali e in un luogo stabilito da questi ultimi”, nonché di contattarlo “tramite telefono o ‘skypee’”, demandando ai Servizi affidatari “il compito di vigilare sul buon andamento delle visite, con facoltà di cambiarne le modalità esecutive (anche stabilendo che il padre possa incontrare il figlio senza la presenza di un operatore), di aumentarne o diminuirne la frequenza e gli orari, o anche di sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per il bambino”.
Ha, invece, respinto la domanda di ammonimento di Tizio e di sua condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni provocati all’ex convivente ed al minore col suo comportamento.
Ciò perché ha ritenuto, da un lato “non dimostrato che [Tizio avesse] cagionato al figlio un concreto pregiudizio” e, dall’altro, che non vi fosse la “prova di attuali inadempimenti del resistente ai suoi doveri genitoriali che impongano il suo ammonimento ai sensi dell’art. 709 ter c.c.”.

Da ultimo, il provvedimento si segnala per altri due aspetti d’interesse.
Anzitutto, la decorrenza del contributo al mantenimento del figlio e delle spese straordinarie “dalla domanda”, come da giurisprudenza oramai maggioritaria.
Inoltre, il richiamo integrale al “protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017” sulle “spese straordinarie”, argomento che è stato oggetto di approfondimento in un Numero Speciale della Newsletter di APF

 

 

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