Non è censurabile per cassazione l’accertamento di fatto, riguardante lo stato di abbandono del minore, compiuto dal giudice di merito

IL CASO. La madre di un minore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale di rigetto degli appelli proposti da entrambi i genitori nei confronti della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio, avendone accertato lo stato di abbandono grave e irreversibile.

Il ricorso per cassazione si fondava su quattro censure. Con la prima – lamentando la mancata indicazione delle situazioni pregiudizievoli per il minore e le carenze della madre – la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Con la seconda censura, veniva denunciata la motivazione apparente della sentenza riguardo allo stato di abbandono del minore, ritenendo che l’episodio di maltrattamento e le carenze genitoriali non giustificassero la dichiarazione di adottabilità.

Con la terza censura la ricorrente si doleva che l’accertamento dello stato di abbandono del minore non fosse stato valutato concretamente e tenendo conto dell’eventuale possibilità di recupero delle capacità genitoriali.

Infine, con la quarta censura, veniva denunciata la violazione dell’art. 8 CEDU, stante la mancata adozione delle misure necessarie a far si che il minore potesse permanere nella sua famiglia d’origine.

LA DECISIONE. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 19946 depositata in data 13.7.2021, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che la corte territoriale avesse correttamente applicato quelli che sono i principi affermati in modo, oramai, granitico dalla giurisprudenza. Secondo tali principi, la dichiarazione di adottabilità, che costituisce la soluzione estrema, è giustificata dallo stato di abbandono del minore che ricorre laddove i genitori non siano in grado di “assicurare quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio”, secondo una valutazione che non è censurabile in cassazione ed è rimessa al giudice di merito, riguardando un accertamento di fatto.

Ebbene, secondo la Cassazione, nel caso specifico, la Corte territoriale aveva accertato lo stato di abbandono sulla base dei predetti principi e tenendo conto delle complesse risultanze istruttorie, dalle quali erano emersi:

  • un grave episodio di maltrattamenti che aveva determinato gravi lesioni cerebrali al minore ancora neonato, con conseguente avvio di un procedimento penale nei confronti dei genitori;
  • gravi carenze nella cura e nella soddisfazione dei bisogni primari del minore e fragilità genitoriali;
  • esito negativo dei progetti di sostegno e recupero della genitorialità;
  • inidoneità degli altri membri della famiglia a prendersi cura del minore;
  • inserimento positivo del minore nel nucleo familiare degli affidatari.  

La Suprema Corte ha quindi ritenuto che la decisione della Corte d’appello di Bologna fosse stata adeguatamente motivata, tanto con riguardo alle questioni specificamente rigettate, quanto con riguardo a quei motivi di appello ritenuti inammissibili, e che la ricorrente si fosse limitata a formulare doglianze astratte volte a sollecitare, in realtà, un riesame nel merito, non ammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di indicare eventuali fatti di cui il giudice di primo e di secondo grado non avesse tenuto conto.  

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