Procedimento di divorzio: se il coniuge muore cessa la materia del contendere

di avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Il Tribunale di Chieti aveva accolto la domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il marito, B.G. e la moglie L.A.M., nella contumacia di quest’ultima.

Quest’ultima impugnava la sentenza dichiarativa della cessazione, deducendo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, poiché eseguita ad un indirizzo non più corrispondente da anni alla propria effettiva residenza anagrafica; e chiedendo che la Corte dichiarasse la cessazione della materia del contendere, essendo nelle more venuto a mancare il marito B.G.

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 4 ottobre 2018, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per nullità della notifica e, preso atto dell’intervenuto decesso del coniuge, la cessazione della materia del contendere considerata la natura personalissima dell’azione. Tale sentenza veniva resa tra la signora L.M.A e M.N. quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori eredi del defunto, nonché tra gli altri eredi.

Ricorreva allora per cassazione, M.N. in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori di B.G. nei confronti della signora L.M.A. per 4 motivi tutti incentrati in tema di prova della nullità della notifica dell’atto introduttivo del primo grado e di vizio di motivazione della sentenza.

LA DECISIONE. Il Supremo collegio, nel richiamare il proprio (anche recente) orientamento, per cui “l’art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce invero i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione “, ribadisce la natura personalissima dell’azione di divorzio e la conseguente sua intrasmissibilità agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine agli obblighi di natura patrimoniale derivanti dal loro dante causa, e già acquisiti al suo patrimonio prima della morte.

La Cassazione, quindi, dichiara il ricorso inammissibile nella sua interezza in quanto ritiene, per i principi sopra richiamati, che le figlie del defunto B.G non siano legittimate ad impugnare la sentenza d’appello che ha dichiarato la nullità della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dal loro padre, né la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la di lui morte intervenuta nelle more.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli