Il Protocollo del Tribunale di Milano 6 ottobre 2021: “Indicazioni operative per la CTU su famiglia e minori”

A cura di Cecilia Giommi, avvocato in Treviso

Nei procedimenti contenziosi di diritto di famiglia, quando vi è contrasto fra i genitori, si ricorre frequentemente alla Consulenza tecnica d’ufficio, strumento normativamente previsto dal legislatore per fornire al Giudice le valutazioni tecniche (di carattere scientifico/ economico/psicologico etc.) che possano fondare il suo convincimento e siano risolutive del caso specifico (art. 61 c.p.c).

Nei procedimenti di famiglia, la consulenza d’ufficio ha trovato applicazioni molto peculiari ed articolate, e perciò si sente sempre più l’esigenza per gli operatori in questa delicata materia (che ha ad oggetto relazioni affettive/familiari con il coinvolgimento diretto del minore e dei suoi genitori) di una regolamentazione sempre più adeguata, e con regole precise condivise; ciò soprattutto a seguito alla l. n. 54/2006 che, sancendo il principio di bigenitorialità e la regola dell’affidamento condiviso, ha invertito il quesito sulla ricerca delle migliori condizioni di affidamento di visita dei figli minori al fine di garantire loro “di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori”.

Risulta, quindi, evidente che la CTU debba svolgersi con tutte le garanzie del giusto processo, nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, in condizioni di imparzialità e trasparenza. Essendo poi la Ctu la sede “preposta maggiormente” a recepire l’ascolto del minore (diritto soggettivo del minore che ha avuto pieno riconoscimento anche nel nostro ordinamento), è evidente come debba svolgersi con le modalità più idonee affinché tale diritto possa esser fatto valere in modo effettivo, e secondo criteri oggettivi e di attendibilità.

Con queste finalità da diverso tempo alcuni Tribunali hanno sottoscritto dei protocolli al fine di indicare delle regole e buone prassi condivise.

In particolare sono di notevole interesse e novità le previsioni di recente approvate dal Tribunale di Milano “Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori” (cfr. cfr. Protocollo n. 15761/2021 del 6 Ottobre 2021 del Tribunale di Milano: allegato 1) che offrono una regolamentazione particolarmente precisa e strutturata con attenzione alle esigenze di:

- competenza e professionalità del CTU,

- imparzialità e autonomia del CTU e dei consulenti di parte,

- rispetto di tempi congrui per l’efficacia degli interventi in materia di affidamento,

- autonomia valutativa del Giudice nell’esercizio dell’attività giurisdizionale,

- tutela dei diritti delle parti e rispetto di un equo contraddittorio,

- adozione di misure e strumenti tecnici volti a garantire la trasparenza ed attendibilità delle indagini sulle persone,

- porre al centro di ogni intervento e attività la ricerca del migliore interesse del minore.

La lettura della premessa bene illustra le finalità del documento del quale, senza pretese di esaustività e completezza, andremo ad analizzare alcuni degli articoli.

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Art.1 Nomina del consulente tecnico d’ufficio e conferimento dell’incarico.

L’art.1 sottolinea l’importanza dell’atto di nomina da parte del Giudice, al quale viene richiesta una nomina adeguata, con una preliminare valutazione delle competenze ed esperienze professionali del perito, al quale viene richiesta la produzione del curriculum in formato europeo; la nomina del perito va quindi valutata in aderenza alle concrete necessità del caso affinché: “ sia quello più adatto per l’espletamento dell’incarico”.

Inoltre il consulente nominato è tenuto egli stesso ad avvertire tempestivamente il Giudice nel caso in cui non ritenga di avere le competenze necessarie.

In questo articolo la CTU si caratterizza già dal momento dell’atto di nomina pregnante di significato per la delicatezza dell’indagine peritale: la consulenza si rivolge alla sfera delle relazioni della persona e dei minori, e richiede modalità di approccio ed ascolto qualificate, nonché la capacità di elaborare una soluzione concretamente rispondente al miglior interesse del minore, tenuto conto del contesto reale personale, familiare e sociale in cui vive.

Anche l’art. 2 sull’incompatibilità dell’incarico evidenzia la necessità di garantire l’indipendenza e l’imparzialità del perito al fine di assicurare la attendibilità dell’indagine. La questione è più che mai attuale, considerati ad esempio i casi in cui il CTU nominato sia stato in precedenza incaricato come CTP o terapeuta di una delle parti che sono coinvolte nell’indagine peritale.

Art.3. Nomina del CTP. Analogo discorso può farsi con riferimento alla nomina del CTP circa la quale è da apprezzare la previsione di fattispecie particolari - come l’omessa nomina del CTP nel termine assegnato, o la sostituzione del CTP: casi questi in cui è prevista una regolamentazione abbastanza elastica ma anche rispettosa del contraddittorio e della preventiva autorizzazione del giudice.

Significativa la previsione che in caso di sostituzione del CTP non è possibile la rinnovazione delle indagini, precisazione tesa ad evitare comportamenti dilatori e strumentali ed il rispetto dei tempi congrui; così pure il successivo art. 4 sulla calendarizzazione delle procedure è volto ad assicurareil prioritario interesse dei minori affinché la valutazione si svolga in tempi congrui con le esigenze del caso”.

Emerge qui tutta l’importanza della tempestività degli interventi in materia di affidamento dei minori, così come sottolineato ripetutamente negli anni nella giurisprudenza della CEDU.

Art. 5. Funzione valutativa e non trasformativa della CTU. Grande interesse merita l’art. 5 che tiene conto della evoluzione avutasi nel nostro ordinamento riguardo gli strumenti di indagine, ascolto e sostegno delle persone e delle famiglie. In questo articolo si sottolinea l’importanza che la CTU si mantenga nei limiti delle funzioni previste dall’art. 61 c.p.c., nella precisa finalità di fornire al Giudice delle valutazioni di carattere tecnico per fondare la sua decisione; l’indagine deve avvenire senza commistioni o interferenze con altri strumenti come la mediazione familiare o la terapia di coppia… che hanno finalità diverse e potranno opportunamente essere svolte nelle sedi adeguate.

Art. 8. La produzione di documenti. Significativa la regolamentazione sulle produzioni documentali nella parte in cui si prevede un termine per la produzione di tutti i documenti affinché gli operatori possano effettuare un paritario controllo nel rispetto dei principi del contraddittorio; anche nel caso di acquisizione di ulteriori documenti da parte del CTU lo stesso ha il dovere di trasmissione tempestiva a tutte le parti “ con indicazione della fonte di acquisizione al CTP in modo che le parti possano effettuare il controllo ed interloquire sullo stesso a garanzia del contraddittorio”.

Importante è la previsione espressa del caso in cui una parte - tramite il CTP - trasmetta al CTU un documento formatosi successivamente al termine previsto dal Giudice: si prevede che il documento vada prima depositato dal difensore al Giudice, il quale ne valuta la rilevanza ai fini dell’indagine; in alternativa il documento potrà essere acquisito dal CTU solo in caso di accordo di tutte le parti.

Infatti non è infrequente nella prassi che una delle parti chieda o trasmetta al CTU documenti “scoperti” tardivamente, o formatisi successivamente (pensiamo al caso di messaggi WhatsApp o registrazioni) andando così ad alterare l’equilibrio del contraddittorio e la corretta tempistica delle valutazioni, precludendo all’altra parte una tempestiva difesa /controdeduzione.

Tale previsione, pertanto, si rivela importante per garantire la completa trasparenza delle indagini e il rispetto del contraddittorio.

Nella stessa direzione si collocano le altre previsioni in tema di verbale delle operazioni peritali (art.9) e operazioni peritali in presenza o in remoto (art. 10).

E’ interessante anche quanto previsto all’art.11 sull’esame peritale degli adulti.

Si privilegia la narrazione autobiografica, libera o guidata, per favorire la massima spontaneità e genuinità della narrazione (non sostituibile da interviste autosomministrate etc.).

Molto opportunamente si precisa che queste dichiarazioni non possono essere utilizzate dal Giudice a fondamento di altre domande proposte nel giudizio diverse dalla domanda relativa all’affidamento genitoriale.

E ciò vuole evitare che il genitore possa utilizzare strumentalmente l’occasione della Ctu per precostituirsi dichiarazioni a suo favore riguardo le altre domande formulate nel giudizio; si pone, infatti, il problema frequente che uno dei coniugi - ai quali è richiesta una narrazione il più possibile sincera ai fini della miglior tutela del minore – riferisca circostanze di fatto che possono costituire prova a suo sfavore o a suo favore con riferimento ad altre domande proposte nel giudizio: pensiamo al caso di un coniuge che riferendo sulle ragioni del comportamento ostruzionistico dell’altro genitore, ammetta una relazione extraconiugale quando nel procedimento l’altro coniuge ha svolto domanda di addebito; oppure pensiamo alla narrazione di circostanze relative alla possibilità di lavoro o ai redditi.

Con la tale norma si vuole giustamente preservare l’autonomia dell’indagine peritale e la massima spontaneità delle dichiarazioni ai fini della individuazione delle migliori condizioni di visita del minore. Anche se, va sottolineato, viene aggiunto nello stesso articolo che è fatta salva la possibilità che le risultanze delle indagini peritali vengano utilizzate nel processo: qui in realtà la previsione potrebbe risultare non del tutto chiara e completa, anche se subito dopo si introduce il tema dei test, dando precise indicazioni sui limiti, metodologie di somministrazione, sull’ambito di indagine e sulle garanzie di obiettività.

Emerge in tutta la sua valenza il problema ampiamente discusso sull’attendibilità e valenza scientifica dei test diagnostici: opportunamente la norma del Protocollo di Milano prevede che i test sulla personalità possano essere utilizzati come strumenti di approfondimento ma sempre all’interno di un quadro fondato sull’esame clinico personale, e si specifica che il test psicologico: “è da intendersi complementare all’esame clinico”.

Art.12 Esame peritale del minore e Art.13 Ascolto del minore.

Vanno apprezzate le previsioni in oggetto ispirate alla necessità di rispettare la sensibilità del minore e con esplicita indicazione che il CTU adotti “ogni accortezza affinché l’esame peritale si svolga nel modo il meno stressante possibile per i minori”; questa previsione - che non è certo scontata - viene rafforzata da altre previsioni volte a garantire una corretta e completa informazione del bambino e a promuovere la sua libera espressione “diritto prioritario del minore”, che deve svolgersi in un contesto di serenità, senza un sovraccarico della presenza degli adulti che potrebbero esercitare - anche indirettamente - pressioni sulla spontaneità della narrazioni.

Si prevede, quindi, che l’esame normalmente si svolga senza la presenza dei CTP, fatta salva sempre la possibilità che questo ne faccia richiesta. Il tema delle possibili pressioni dei genitori esercitate - anche inconsciamente - sul figlio è di grandissima attualità - soprattutto quando vi è il rifiuto del figlio nei confronti di un genitore -, sul quale si è ampiamente discusso ed è difficile trovare soluzioni definitive.

Sull’ascolto del minore (fondamentale incombente e diritto soggettivo del minore che ha avuto pieno riconoscimento anche nel nostro ordinamento) si è discusso ampiamente da più parti sulla delicatezza dell’indagine, sui rischi e sulle migliori modalità per garantire la sua efficace attuazione. Va subito ricordato che l’ascolto del minore non è un mezzo di prova, ma un diritto del figlio ad esprimere i suoi desideri, aspirazioni e sentimenti nella difficile fase della crisi familiare, e il Giudice ne deve tener conto nel quadro del contesto ma non è vincolato nelle sue decisioni.

Anche su questo punto il Protocollo di Milano fornice indicazioni precise ed articolate, prevedendo l’astensione dalla partecipazione da parte dei difensori, delle parti e CTP per favorire la libertà e genuinità della narrazione.

Con riferimento all’uso del vetro-specchio con impianto citofonico, utilizzato da diversi Tribunali e suggerito da diversi Protocolli, si prevede una peculiare regolamentazione:” Per tutelare la serenità psicofisica del minore e la genuinità dell’esame è opportuno che per l’ascolto del minore non sia utilizzato il vetro specchio con impianto citofonico, come invece, indicato nell’art. 38 bis disp.att.e c., visto che il minore deve essere informato dell’uso del suddetto strumento, a meno che non sussistano ragioni assolutamente particolari…..” (cfr. art.13 u. comma).

Diversa è la previsione del Protocollo del Tribunale di Treviso nella parte in cui si prevedono le modalità di ascolto (cfr. Protocollo per il Processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso par. 2 Tempi e modalità dell’ascolto giudiziario): l’audizione deve svolgersi in una stanza attrezzata con impianto audiovideo collegata ad altra stanza ove i soggetti di cui all’art. 38 bis c.p.c potranno seguire l’ascolto (cfr. Protocollo Trib. Treviso cit. par. 2.3 Pag. 7).

Art. 15 Registrazioni di colloqui peritali e deposito.

Regole importanti e precise sono previste in tema di videoregistrazione dell’ascolto del minore e del suo esame clinico, al fine di garantire la trasparenza ed obiettività dell’esame; la delicatezza di tale incombente richiede grande attenzione alle esigenze e sensibilità del figlio, esigenze che vanno contemperate con la necessità di garantire ai genitori la trasparenza e conoscibilità delle dichiarazioni, e qui è richiesta al consulente una particolare capacità e competenza. Le videoregistrazioni vengono poi consegnate ai CTP subito dopo l’audizione al fine di consentire un immediato confronto “a caldo” sull’audizione del minore: i CTP dovranno utilizzare le videoregistrazioni nel rispetto delle regole deontologiche e di tutela del minore. Quale garanzia di trasparenza l’audio-registrazione va interamente trascritta dal CTU ed i supporti delle registrazioni audiovideo devono essere allegati alla CTU e depositati nella cancelleria del Giudice.

Con riferimento all’esame degli adulti, l’art.15 prevede una regolamentazione parzialmente diversa nella metodologia di approccio, in particolare per la registrazione dell’esame degli adulti che non costituisce la regola, e che il Giudice può disporre in casi di particolare necessità legati al caso specifico: la registrazione dell’esame dell’adulto non viene consegnata ai CTP e neppure depositata dal CTU unitamente alla perizia.

Art. 16 Violenza domestica. Molto significativo è il fatto di aver inserito nel Protocollo una norma relativa alle fattispecie di violenza in ambito familiare (art.16), quando il CTU si trova ad operare nei confronti di un nucleo familiare in cui si verificano o sono verificati episodi sia di violenza diretta sui minori sia di violenza assistita.

Qui la necessità di ascolto delle parti deve essere contemperata dalla necessità di tutela delle persone che hanno subito violenza fisica o psicologica: appare necessario tener conto dello stato psicologico e delle fragilità della persona maltrattata, o che ha assistito alla violenza poiché, duranti i colloqui, si potrebbe trovare in uno stato di difficoltà, disagio, paura ad esprimere i suoi stati d’animo e/o addirittura potrebbe comprensibilmente non avere piena lucidità e consapevolezza.

Per di più il soggetto maltrattante potrebbe utilizzare il contesto della consulenza per continuare a prevaricare ed esprimere atteggiamenti di molestia, umiliazioni e maltrattamenti etc.

Viceversa potrebbe anche accadere che la persona maltrattata utilizzi il setting della consulenza “per sfogare” le proprie sofferenze e ottenere riparazione, amplificando gli episodi di molestie e/o alterando le condizioni per una obiettiva valutazione dei fatti.

In tal casi, come detto sopra, il CTU deve porre particolare attenzione per modulare il suo intervento in modo corretto, ed evitare di assumere compiti estranei al suo incarico e alla funzione propria della CTU così come prevista dall’art. 61 c.p.c .

Ciò che è evidente è che nei casi di violenza familiare le possibilità e modalità di svolgimento degli incontri andranno ricercate con estrema ponderazione, tenuto conto che l’audizione delle parti avviene in un contesto fortemente alterato dalla vicenda della violenza e conseguentemente con posizioni squilibrate fra i coniugi.

L‘ art.16 rileva perché fornisce indicazioni pratiche, recependo gli orientamenti sovranazionali in materia di violenza domestica e in tal senso prescrive al CTU di operare “valutando soluzioni che non compromettano i diritti e la sicurezza delle vittime e dei bambini”.

Queste previsioni costituiscono indicazioni concrete affinché, in quest’ambito ove è richiesta particolare sensibilità e attenzione alla sfera delle relazioni familiari ed affetti, ogni intervento ed indagine si svolga con la massima attenzione alla finalità della tutela dei minori.

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