La condanna penale non è di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per accudire il figlio minore

IL CASO. Con decreto 11.4.2016, il Tribunale per i minorenni dell’Abruzzo, adito da due genitori stranieri che chiedevano - ai sensi dell’art. 31, comma III, D.lgs. n. 286/1998 - l’autorizzazione a permanere in Italia per accudire i figli minori, respingeva il ricorso. Nel motivare tale decisione, i giudici minorili evidenziavano come non sussistesse la prova dell’esistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori cui la norma subordina la concessione dell’autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, non essendosi rivenute condizioni di emergenza eccezionali e transeunti, né essendo stata fornita alcuna dimostrazione circa l’esistenza di un pericolo di grave danno alla personalità dei figli in caso di allontanamento dei genitori.
Avverso tale pronuncia, i genitori proponevano reclamo alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, nel respingere il gravame, osservava come l’autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano per ragioni di accudimento dei figli sia subordinata all’esistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore di durata limitata e, comunque, non indeterminabile, mentre nel caso di specie gli stessi coniugi avevano rappresentato come l’esigenza di permanere in Italia fosse destinata ad esaurirsi solo a seguito del raggiungimento della piena autonomia economica ed affettiva da parte dei figli.
La Corte rilevava poi, quale ulteriore motivo di diniego dell’autorizzazione limitatamente al padre, come quest’ultimo fosse stato più volte condannato per reati connessi allo spaccio ed all’immigrazione, così rendendosi responsabile di “attività incompatibile con la permanenza in Italia” che, ai sensi dell’art. 31, comma III, D.lgs. n. 286/1998, imponeva la revoca dell’autorizzazione concessa e, a maggior ragione, il mancato rilascio della stessa.
Avverso tale decisione, i coniugi proponevano ricorso per Cassazione, lamentando, tra i plurimi motivi, come la disposizione di cui all’art. 31, comma III, D.lgs. n. 286/1998, facesse conseguire al comportamento del familiare incompatibile con la permanenza in Italia unicamente la revoca dell’autorizzazione già concessa, e non anche - come invece aveva ritenuto la Corte abruzzese - il diniego del suo rilascio.
La tematica veniva rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a risolvere la questione di massima “se, in presenza di minore straniero che si trova nel territorio italiano, il comportamento del familiare incompatibile con la permanenza in Italia possa essere preso in considerazione solo ai fini della revoca dell’autorizzazione già concessa, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, o anche ai fini del diniego del rilascio dell’autorizzazione”.

LA DECISIONE. Con sentenza n. 15750/2019 le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, evidenziato come la disposizione in esame sia volta a tutelare il diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, garantendo, al contempo, che la tutela di tale diritto non si risolva in un evento controproducente per il fanciullo o intollerabile per le ragioni interne di ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Proprio l’esigenza di tutelare interessi potenzialmente confliggenti impone al Tribunale per i minorenni di effettuare un giudizio di bilanciamento tra la protezione del benessere psicofisico del minore – cui la presenza del genitore in Italia è finalizzata – e la tutela delle esigenze di difesa dalla criminalità del Paese che offre accoglienza.
Tanto premesso, il Collegio risolve la questione sottopostagli nel senso di privilegiare un’interpretazione non letterale della disposizione in esame, ritenendo che, a norma dell’art. 31, comma III, t.u. immigrazione, debba attribuirsi rilievo ai comportamenti del familiare non soltanto per giustificare la revoca dell’autorizzazione già rilasciata, ma anche per impedirne la concessione ab origine. Ragioni di ordine logico-sistematico, infatti, impongono, ad opinione della Corte, di non rilasciare l’autorizzazione alla permanenza in Italia in tutti i casi in cui sussistono i presupposti per una sua immediata revoca.
Chiarito quanto sopra, le Sezioni Unite si premurano di indagare l’incidenza che può rivestire, sul rilascio dell’autorizzazione, l’esistenza di una condanna del genitore richiedente per reati considerati particolarmente gravi.
Tenuto conto della previsione, contenuta nell’art. 31, comma III, t.u. immigrazione, per la quale l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso del familiare è possibile “anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

"In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, approvato con il D.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto".

Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni Unite cassano il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, alla quale imputano di aver incentrato la propria valutazione negativa pressoché esclusivamente sulla condotta del padre, senza prendere in considerazione la posizione della madre, e di non aver svolto un bilanciamento tra le esigenze dei minori e quelle di tutela della sicurezza nazionale alla luce delle condizioni concretamente esistenti.


 

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