Dichiarare l’estinzione del giudizio di divorzio compete al collegio, e non al giudice delegato

Il caso

La Corte d’Appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso il provvedimento di primo grado con cui il Giudice delegato all’udienza presidenziale, nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva pronunciato l'estinzione del procedimento per mancata comparizione delle parti. Secondo la Corte territoriale, infatti, la decisione avrebbe dovuto essere impugnata mediante reclamo al Collegio, ex art 178 comma 2 e 308 c.p.c., in quanto il Giudice delegato non può mai operare come giudice monocratico, attesa la riserva di trattazione e decisione collegiale ex art. 50 bis c.p.c..

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione e denunciata, tra le altre, la violazione dell'art. 4 Lc. 7 l. n. 789/1970, nonchè dell’art. 307 c.p.c. per essere “… stata dichiarata l’estinzione fuori dai casi previsti dalla norma ..., nonché quella dell’art. ex art. 306 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe … equiparato la mancata comparizione non giustificata dalla ricorrente in primo grado, alla rinuncia gli atti ...”.

La decisione

Con ordinanza n. 2703/ 2020, depositata il 02.04.2021, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, aderisce integralmente alla pronuncia della Corte d’Appello, poiché “… il provvedimento adottato nella specie dal Giudice delegato delle funzioni presidenziali, esaurisce la fase processuale nella quale è adottato, perché così prevede l’art. 4 c. 7 della L.789/1970 .... Precisano gli Ermellini che … tale natura giuridica investe anche i provvedimenti di natura processuale ... ma trattandosi di provvedimento emesso da giudice privo di potestà di definire il giudizio, è soggetto al reclamo ex art 307 c.p.c ...”.

Secondo il ragionamento della Suprema Corte, quindi, il provvedimento della Corte d'Appello non è abnorme, in quanto “… adottato all’interno della applicazione coordinata dell’art. 306 c.p.c e art 4 L. 898/1970...”.

In questa prospettiva, è dunque confermato il principio in base al quale “… nelle cause di competenza collegiale il provvedimento del giudice istruttore (o del Presiedente o del Giudice delegato alle funzioni) poiché non adottato dal collegio è suscettibile di reclamo e non di appello …”. Secondo la Suprema Corte, infatti, il reclamo alla Corte d'Appello è limitato ai soli provvedimenti indicati dal terzo comma dell’art. 708 c.p.c. ovvero “… quelli temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole …”, mentre per quelli “… a contenuto diverso, di natura processuale, rimane applicabile il reclamo al Tribunale in composizione collegiale di primo grado ...”.

La Suprema Corte quindi ha rigettato il ricorso compensando le spese.

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