La coppia omosessuale ha diritto alla pensione di reversibilità?

di avv. Luana Momesso

IL CASO: Caia aveva convenuto l’INPS dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità quale superstite della compagna Tizia, scomparsa, avendo convissuto per lungo tempo con la stessa, senza aver potuto contrarre matrimonio trattandosi di relazione tra persone dello stesso sesso.

La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, ritenendo non sussistere discriminazione per la differente posizione del coniuge superstite rispetto al convivente superstite dello stesso sesso.

Caia, quindi, proponeva un articolato ricorso per Cassazione affidando le sue difese a undici motivi, tra i quali i più significativi, riguardano la definizione di coppia omoaffettiva quale formazione da tutelare ai sensi dell’art. 2 della Costituzione anche sul piano previdenziale, nonché la violazione dell’art. 8 della CEDU, per avere la Corte adottato un comportamento discriminatorio per motivi legati all’orientamento sessuale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, rigetta integralmente il ricorso sostenendo che la sola convivenza tra le persone dello stesso sesso non è requisito sufficiente per il riconoscimento della misura assistenziale.

La Suprema Corte individua, come primo aspetto, l’oggetto della questione, ovvero la configurabilità del diritto alla pensione di reversibilità a favore del partner in una relazione affettiva stabile e di lunga durata con persona dello stesso sesso, conclusa a seguito del decesso della compagna prima dell’entrata in vigore della legge n.76 del 2016 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

La Legge Cirinnà del 2016 ha portato all’estensione dei diritti ereditari e previdenziali (pensione indiretta, di reversibilità, indennità di morte) per tutte le coppie di fatto unite da vincolo civile.

Gli Ermellini sottolineano che, per quanto riguarda le coppie di fatto omosessuali prima dell’entrata in vigore della normativa dedicata, non è possibile riconoscere al compagno superstite la pensione di reversibilità in forza del principio di irretroattività stabilito dall’art. 11 delle Preleggi, secondo il quale una norma non può avere efficacia prima della sua entrata in vigore.

L’attrice/ricorrente sosteneva invece che l’irretroattività riguardasse lo status di civilmente uniti e non, invece, il diritto alla pensione di reversibilità, generando altrimenti una situazione discriminatoria tra chi potrebbe unirsi secondo la nuova legge e chi non ha potuto farlo in quanto il compagno era venuto a mancare.

La Suprema Corte, rilevando che la tesi è infondata, ricorda che le persone dello stesso sesso legate da stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare” ex art. 8 della CEDU: esse possono quindi rivolgersi al giudice per vedersi assicurato un trattamento omogeneo rispetto alle coppie coniugate, ma solo in “specifiche situazioni”.

E’ infatti riservata alla discrezionalità del legislatore la facoltà di individuare le forme di garanzia e di riconoscimento delle unioni civili, e l’Italia ha colmato la lacuna presente nell’ordinamento solo nel 2016, con l’approvazione della legge n. 76, che riconosce giuridicamente le unioni civili e ad esse estende il diritto ai trattamenti previdenziali.

Specifica la Corte che “il grado di tutela somministrabile dal giudice non può consistere in una applicazione retroattiva della stessa legge del 2016, né può consistere in una operazione ermeneutica orientata a rimuovere gli effetti di quella che è denunciata come discriminazione, mediante il riconoscimento del trattamento previdenziale mancato, ai fini del ripristino in forma specifica della parità di trattamento asseritamente violata”.

La Suprema Corte, quindi, ripercorrendo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che, poiché la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso, è rimessa al libero apprezzamento degli Stati membri, non è possibile riconoscere alle coppie omoaffettive in via giurisprudenziale, indipendentemente dall’intervento del legislatore, tutti di diritti anche patrimoniali e previdenziali riconosciuti alle coppie coniugate solo dal 2016.

In questo senso: ”l’impossibilità per la coppia omoaffettiva di beneficiare del trattamento previdenziale, nel contesto normativo antecedente la legge n.76 del 2016, trova giustificazione nella impossibilità di contrarre il vincolo matrimoniale, trattandosi di una scelta del legislatore nella sua facoltà di apprezzamento riconosciuta agli Stati membri dell’Unione europea”.

Il giudice delle leggi non riconosce, peraltro, nemmeno una discriminazione in tale mancato riconoscimento in quanto tale valutazione ricade nella competenza del giudice nazionale il quale non può prescindere “dal considerare, in concreto, le prassi e le tradizioni costituzionali dello Stato, specialmente quando vengono in rilievo gli obblighi positivi finalizzati a garantire il rispetto effettivo dei diritti tutelati dall’art. 8 CEDU”: tanto è ancor più vero se si considera, che il trattamento previdenziale INPS e quello INAIL in ipotesi di infortunio sul lavoro non sono previsti nemmeno per i conviventi more uxorio.

La Suprema Corte ha in conclusione ribadito che, le coppie di fatto, formate da persone conviventi ma non sposate, né unite civilmente o che non hanno dichiarato la loro convivenza attraverso la registrazione in Comune di un contratto di convivenza, non potranno usufruire della pensione di reversibilità, senza che ciò sia da intendersi come forma discriminatoria.

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