Il cambio del cognome dell’orfano di vittima di crimine domestico

Il figlio, minorenne o maggiorenne, il cui genitore sia stato vittima del reato di cui all’art. 575 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 577 n. 1 c.p. e commesso da parte dell’altro genitore, può richiedere la modificazione del proprio cognome, nel caso il suo sia quello stesso del genitore condannato in via definitiva. Se il figlio della vittima è di età minore, in sua vece la domanda potrà essere proposta dal tutore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Con questa disposizione, contenuta nell’ultimo articolo, l’art. 13, della l. n. 4/2018, il legislatore ha inteso disciplinare in modo autonomo ed anche semplificato, il procedimento di modificazione del cognome predisposto dal regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (d.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche), tenuto conto dello scopo precipuo della legge sui crimini domestici, ovvero la più efficace tutela dei figli rimasti orfani a causa di un crimine domestico.
Di norma la procedura diretta ad ottenere la modificazione del cognome non è facilmente praticabile quando il richiedente sia un minore.
Ricordiamo qui, solo incidentalmente, che il d.P.R. n. 54/2012 aveva già apportato alcune modifiche alla normativa di cui all’ordinamento dello stato civile finalizzate a snellire l’iter procedimentale delle domande di cambiamento di cognome, individuando nel Prefetto l’unica autorità decisionale in materia ed eliminando la distinzione tra una fase istruttoria (affidata al prefetto) ed una fase decisionale (di competenza del Ministro dell’Interno).
Secondo la normativa generale, la domanda di cambiamento del cognome relativa ai minori deve essere presentata da entrambi i genitori ovvero anche da uno solo di essi qualora sussistano comprovati motivi che non ne consentano la presentazione congiunta o sia evidente l’interesse del minore all’accoglimento della domanda.
Deve inoltre evidenziarsi che il rigetto o l’accoglimento della domanda di cambiamento di cognome è un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa, e – nei casi in cui il minore intenda cambiare il proprio cognome, ma non vi sia stata una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre – le Prefetture sono solite interpretare in modo piuttosto restrittivo la sussistenza di quelle peculiari circostanze familiari adeguatamente comprovate tali da arrecare pregiudizio o danno al minore (circolare del Ministero dell’Interno 12 novembre 2008 n. 15) che legittimerebbero l’accoglimento dell’istanza.
È evidente che per il caso del minore orfano della vittima di crimini domestici sussistono già di per sé quel pregiudizio ovvero quel danno che legittimerebbero l’accoglimento dell’istanza.
Il legislatore ha quindi previsto una disciplina più celere ed essenziale, in deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al d.P.R. 396/2000, secondo la quale il Prefetto, ricevuta la domanda, “autorizza il richiedente a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda” senza assumere informazioni sulla stessa e senza formulare un previo giudizio sulla sua meritevolezza. L’affissione deve avere la durata di soli 10 giorni (e non 30, come di norma negli stessi casi), durante i quali non è nemmeno prevista la possibilità di proporre opposizione da parte di chi vi abbia interesse e trascorsi i quali il Prefetto “provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome”, senza ulteriori accertamenti della regolarità delle affissioni.
Non è, invece, prevista una deroga quanto all’efficacia del decreto: secondo quanto previsto dall’art. 94 del d.P.R. menzionato, a cui rinvia l’art. 13 ultimo comma della legge sui crimini domestici, gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità e annotazioni negli atti di stato civile.
La novità legislativa, che dev’essere sicuramente accolta con favore, visto l’obiettivo di tutela del figlio della vittima di crimine domestico, lascia tuttavia spazio a qualche perplessità in ordine a due fondamentali questioni.
La prima è quella riguardante il presupposto della condanna in via definitiva del genitore, che presumibilmente non consentirà di accedere alla procedura di cambio del cognome con rapidità.
La seconda è quella della ipotesi di morte di entrambi i genitori di figlio minorenne in occasione della commissione del crimine domestico. Anche in questo caso il presupposto della condanna definitiva del genitore, previsto dal comma 1 dell’art. 13 della l. n. 4/2018, è di ostacolo all’applicazione della procedura prevista per gli orfani speciali e rimane il dubbio di quale procedura sia concretamente applicabile.

 

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