Codice Procedura Penale: la provvisionale

Modifica introdotta dall’art. 4 della legge n. 4 del 2018.

VECCHIO TESTO

CODICE DI PROCEDURA PENALE

NUOVO TESTO

CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

Art. 539.

Condanna generica ai danni e provvisionale.

 

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

 

2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

 

Art. 539.

Condanna generica ai danni e provvisionale.

 

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

 

2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

 

2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.


Il comma 2 bis dell’art. 539 c.p.p., nel solco della rafforzata tutela processuale, ai fini risarcitori, sancita dall’art. 316 co. 1 bis c.p.p. a favore degli orfani di vittime di crimini domestici, introduce, a beneficio dei medesimi soggetti, l’obbligo per il Giudice di assegnare, contestualmente alla pronuncia di condanna, una provvisionale, immediatamente esecutiva a norma del successivo art. 540 co. 2 c.p.p., non inferiore al 50% del presumibile danno.

Ciò in quanto l’integrale danno non sia immediatamente liquidabile ed i figli delle vittime dei crimini domestici siano costituiti parte civile.

Derogando alla previsione di cui al comma 2 dello stesso art. 539, che subordina la condanna al pagamento di una provvisionale all’espressa richiesta della parte civile, la norma sancisce – quindi – un dovere per il Giudice di assegnare una provvisionale anche in ipotesi di inerzia della parte civile.

Deroga ancor più rilevante attiene all’entità della provvisionale, che nel regime ordinario di cui all’art. 539 n. 2 c.p.p. è liquidata “nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova”, mentre, a norma del comma 2 bis del medesimo articolo la misura della provvisionale deve essere non inferiore (quindi anche superiore) al 50% del “presumibile danno”. Il Giudice, pur non essendo in grado di quantificare il danno sulla scorta delle prove acquisite ed eventualmente introdotte anche dalla parte civile, dev’essere comunque in grado di valutarne la presumibile entità, sulla base di una sorta di semiplena probatio.

Vi è da chiedersi se sussista un obbligo motivazionale in ordine ai criteri adottati per determinare il “presumibile danno”, alla quantificazione della provvisionale liquidata ex art. 539 co. 2 bis ed al suo rapporto percentuale rispetto al danno presunto dal Giudice penale.

La giurisprudenza di legittimità ha invero costantemente affermato che la determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale è riservata insindacabilmente al Giudice di merito “che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile” (cfr. Cass. Pen. n. 49877/2009; Cass. Pen. n. 22647/2013).

In coordinamento con la previsione di cui all’art. 316 comma 1 bis, l’art. 539 co. 2 bis prevede inoltre che ove sia stato disposto il sequestro conservativo dei beni dell’imputato, questo si converta in pignoramento con la decisione di primo grado fino alla concorrenza della somma liquidata a titolo di provvisionale, derogando così alla diversa previsione di cui all’art. 320 c.p.p..

Secondo tale ultima disposizione il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria o quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ovvero con la pronuncia del Giudice d’appello, ex art. 605 n. 2 c.p.p..

Anche per questo aspetto si è voluta accordare una tutela rafforzata sotto il profilo risarcitorio agli orfani di vittime di crimini domestici.

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