Codice Penale: le innovazioni introdotte dalla legge n. 4/2018

Modifica introdotta dall’art. 2 della legge n. 4 del 2018.

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

 

Art. 577.

Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

 

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:

1) contro l’ascendente o il discendente;

 

 

 

 

 

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

 

3) con premeditazione;

 

4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.

 

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

 

Art. 577.

Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

 

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:

1) contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

 

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

 

3) con premeditazione;

 

4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.

 

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

L’art. 577 c.p. nella previgente formulazione aveva suscitato non poche perplessità interpretative laddove non consentiva la configurabilità dell’aggravante nei rapporti tra conviventi (Cass. Pen. n. 808/2017), mentre, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, era ritenuto applicabile nei confronti del coniuge legalmente separato sul rilievo che la separazione legale, pur attenuando gli obblighi nascenti dal matrimonio, non elide lo status di coniuge (Cass. Pen. n. 42462/2006 - Cass. Pen. n. 7198/2012). Nessun aggravamento di pena era invece previsto in ipotesi di omicidio in danno dell’ex coniuge divorziato.

La nuova disciplina modifica il primo comma prevedendo ora la pena dell’ergastolo per l’ipotesi di omicidio (oltre che contro l’ascendente o il discendente) contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Specularmente il secondo comma prevede la reclusione da ventiquattro a trent’anni in caso di omicidio in danno del coniuge divorziato, dell’altra parte dell’unione civile ove cessata …

L’intento del legislatore di un più coerente riordino della normativa, anche alla luce delle più recenti modifiche legislative nella disciplina delle diverse ipotesi di unioni, non sembra pienamente realizzato ove si consideri che l’aggravante di cui al secondo comma del novellato art. 577 pare non essere applicabile nei confronti dell’ex convivente more uxorio, attesa la tassatività dell’elencazione. In tal modo si realizza così un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’“altra parte dell’unione civile, ove cessata”.

L’ampliamento del novero delle persone offese nei confronti delle quali si configura l’aggravante di cui all’art. 577 c.p. non rileva solo ai fini del più grave delitto di omicidio, ma anche con riferimento al più lieve reato di lesioni personali in relazione al quale comporta un aggravamento di pena.

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