Successione transfrontaliera e i requisiti di validità della rinuncia all’eredità resa dinanzi a giudice diverso da quello competente a decidere sull’intera successione.

02 DICEMBRE 2022 | Successioni e donazioni

di avv. Fulvia Catarinussi

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, con decisione del 2 giugno 2022 (causa C-617/20), chiamata dal giudice nazionale a fornire una soluzione ad una questione pregiudiziale circa i requisiti previsti per la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa, ai sensi degli artt. 13 e 28 del Reg. UE n. 650/2012, dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato di residenza abituale dell’erede che effettua la rinuncia, ha chiarito che, in tema di successione transfrontaliera, ferma restando l’applicabilità all’intera successione della legge dello stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte (art. 21 Reg. UE n. 650/2012) e ferma la validità dell’accettazione o della rinuncia resa dal chiamato all’eredità dinanzi all’organo giurisdizionale del proprio stato di residenza abituale (artt. 13 e 28 del citato Regolamento), tale atto di accettazione o rinuncia è valido se semplicemente rispetta i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che esso debba rispettare, ai fini della validità stessa, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile all’intera successione.

IL CASO. Tizio, deceduto il 21.5.2018, era cittadino dei Paesi Bassi ed aveva avuto come ultima residenza abituale Brema (Germania).

Il 21.1.2019 Caia, vedova di Tizio e residente in Germania, chiedeva al Tribunale circoscrizionale di Brema, giudice competente a decidere sulla successione di Tizio, il rilascio di un certificato ereditario attestante che ella, a titolo di successione legittima, avrebbe ereditato tre quarti dell’eredità, e i nipoti di Tizio, entrambi residenti nei Paesi Bassi, avrebbero ereditato il residuo quarto, per un ottavo ciascuno. Dal canto loro, i nipoti, una volta informati dal Tribunale tedesco competente a decidere sull’intera successione circa l’attivazione della procedura di successione legittima, rinunciavano all’eredità del defunto dinanzi al Tribunale dell’Aia (competente a ricevere la dichiarazione di rinuncia ai sensi degli artt. 13 e 28 del Reg. UE n. 650/2012). Detta rinuncia veniva iscritta nel registro delle successioni tenuto dal giudice dell’Aia. Nonostante la successiva trasmissione al Tribunale circoscrizionale di Brema della copia degli atti di rinunzia redatti dal Tribunale dell’Aia, dapprima in lingua originale neerlandese e successivamente anche in lingua tedesca, il Tribunale circoscrizionale di Brema dichiarava che l’eredità di Tizio doveva intendersi accettata anche dai nipoti.

IL CONTESTO NORMATIVO

La legge europea

Il capo III del Reg. UE n. 650/2012, rubricato “Legge applicabile”, comprende in particolare gli articoli 21, 23 e 28.

L’art. 21, rubricato “criterio generale”, al paragrafo 1 prevede che “salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte”.

L’art. 23, rubricato “Ambito di applicazione della legge applicabile”, ai paragrafi 1 e 2 dispone che “la legge designata a norma dell’art. 21 o dell’art. 22 regola l’intera successione”.

L’art. 13 del medesimo regolamento prevede, in tema di “Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima”, che “oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi ad un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale”.

Infine l’art. 28, rubricato “Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia”, prevede che: “La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell’art. 21 o dell’art. 22; o

b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale”.

La legge tedesca.

La legge tedesca, applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 21 del Reg. UE n. 650/2012, disciplina la devoluzione ereditaria e la rinuncia all’eredità agli artt. 1942 – 1945 del BGB. In particolare:

- l’art. 1942 del codice civile tedesco, nella versione applicabile alla controversia, rubricato “Devoluzione e rinuncia all’eredità” dispone che “1. L’eredità si trasmette agli eredi, fatto salvo il diritto di questi ultimi di rinunciarvi (…)”.

- l’art. 1943 del BGB, rubricato “Accettazione e rinuncia all’eredità” stabilisce che “L’erede non può più rinunciare all’eredità nel caso in cui l’abbia accettata oppure sia scaduto il termine stabilito per la rinuncia; alla scadenza di tale termine, l’eredità s’intende accettata”.

- l’art. 1944 del BGB, “Termine per la rinuncia”, afferma che “1. La rinuncia può avere luogo soltanto entro il termine di sei settimane 2. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui l’erede viene a conoscenza della devoluzione e del titolo della propria vocazione ereditaria (…) 3. Il termine è prorogato a sei mesi nel caso in cui (…) l’erede risieda all’estero al momento di inizio della decorrenza del termine”.

- l’art. 1945 del BGB, “Forma della rinuncia”, infine, dispone che “La rinuncia si effettua mediante dichiarazione al Tribunale per le successioni; la dichiarazione deve essere acquisita con verbale del Tribunale per le successioni o resa in un atto di fede pubblica”.

IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIRCOSCRIZIONALE DI BREMA: con lettera del 19.6.2019, il giudice del Tribunale circoscrizionale di Brema informava i nipoti di Tizio del fatto che era in corso un procedimento di successione legittima, e richiedeva loro la trasmissione di taluni documenti al fine dell’espletamento della successione.

Il 13.9.2019 i nipoti del defunto rendevano la dichiarazione di rinuncia all’eredità del defunto dinanzi al Tribunale dell’Aia (competente a ricevere la dichiarazione di rinuncia ai sensi degli artt. 13 e 28 del Reg. UE n. 650/2012), e in data 30.9.2019 detta rinuncia veniva iscritta nel registro delle successioni tenuto da tale giudice.

Con lettera del 22.11.2019 il Tribunale circoscrizionale di Brema trasmetteva la domanda di rilascio del certificato ereditario ai nipoti del defunto e li invitava a presentare le loro osservazioni.

Con lettera del 13.12.2019, redatta in lingua neerlandese, i nipoti del defunto trasmettevano al Tribunale circoscrizionale di Brema copia degli atti redatti dal Tribunale dell’Aia a seguito delle loro dichiarazioni di rinuncia all’eredità.

Con lettera del 3.1.2020 il Tribunale di Brema comunicava ai nipoti del defunto che, in mancanza di traduzione in lingua tedesca, la loro lettera (ed i relativi atti trasmessi) non aveva potuto essere presa in considerazione.

Con successiva lettera del 15.1.2020, redatta in lingua tedesca, i nipoti di Tizio informavano il Tribunale di Brema di aver rinunciato alla successione e che, detta dichiarazione, conformemente al diritto dell’Unione Europea, era stata raccolta in lingua neerlandese dalle autorità giudiziarie competenti: pertanto non era necessaria la traduzione in lingua tedesca della documentazione in questione.

Con ordinanza del 27.2.2020 il Tribunale, accertava i fatti necessari per il rilascio del certificato ereditario, in modo conforme alla richiesta di Caia, e dichiarava che l’eredità si considerava accettata anche dai nipoti del defunto.

Questi ultimi ricorrevano avverso tale ordinanza ed il 30.7.2020, chiesta la proroga del termine per la produzione di elementi di prova supplementari, trasmettevano al Tribunale di Brema una copia a colori nonché la traduzione in lingua tedesca degli atti redatti dal Tribunale dell’Aia. La traduzione in lingua tedesca e gli originali degli atti redatti dal giudice olandese pervenivano tuttavia al giudice tedesco solo il 17.8.2020 (oltre la scadenza del termine previsto dal diritto applicabile alla successione). Per tale motivo il Tribunale di Brema contestava ai nipoti la mancata trasmissione degli atti necessari.

Con ordinanza del 2.9.2020, il Tribunale quindi respingeva il ricorso: per poter considerare valida la dichiarazione di rinuncia all’eredità, non è sufficiente che il giudice tedesco competente venga semplicemente informato di tale dichiarazione resa dinanzi al giudice dei Paesi Bassi, né che il giudice tedesco riceva una copia degli atti pertinenti, ma è necessario che esso disponga degli atti pertinenti in originale. Essendo questi ultimi pervenuti solo dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dalla legge tedesca (art. 1944, par. 3, BGB), la rinunzia dei nipoti non poteva considerarsi valida.

La causa veniva devoluta al giudice del rinvio, il Tribunale superiore del Land, chiamato a pronunciarsi su quali fossero i requisiti necessari per la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa innanzi all’organo giurisdizionale competente del luogo di residenza abituale (ai sensi degli artt. 13 e 28 del Reg. UE n. 650/2012), nel caso in cui (come in quello in commento) la legge applicabile alla successione prevede che tale dichiarazione debba essere resa entro un certo termine dinanzi al giudice competente a decidere sulla successione, affinché possa essere ritenuta tempestiva.

IL GIUDIZIO DI RINVIO. Il giudice del rinvio rilevava che nel mondo giuridico tedesco vi sono divergenze dottrinali e giurisprudenziali in merito alla validità della dichiarazione di rinuncia alla successione resa dinanzi a un giudice di uno Stato membro diverso da quello competente per l’intera successione.

Secondo una prima linea di pensiero, maggioritario, la validità di tale dichiarazione discende dal semplice fatto che essa è resa dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede. Il secondo orientamento, minoritario, ritiene che la dichiarazione di rinuncia alla successione sia valida solo nel caso in cui sia trasmessa nella debita forma al giudice competente a decidere sulla successione o, in ogni caso, sia portata a conoscenza di quest’ultimo.

Dal considerando n. 32 del Reg. UE n. 650/2012 emerge che una siffatta dichiarazione di rinuncia potrebbe produrre effetti solo dopo essere stata portata a conoscenza dell’organo giurisdizionale competente per l’intera successione, mentre l’art. 13 del medesimo regolamento UE non prevede l’obbligo per l’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede di portare la dichiarazione di rinuncia all’eredità a conoscenza dell’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione.

Nel caso di specie, secondo il primo orientamento, la dichiarazione di rinuncia all’eredità sarebbe considerata valida dal giorno in cui è stata resa dai nipoti di Tizio dinanzi al Tribunale dell’Aia, ossia il 13.9.2019 e, pertanto, sarebbe stato rispettato dai dichiaranti il termine dei sei mesi previsto dall’art. 1944, par. 3 del BGB.

Al contrario, seguendo il secondo orientamento, la validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità sarebbe dovuta dipendere dalla data in cui il giudice competente a decidere sull’intera successione è venuto a conoscenza della dichiarazione stessa. A questo punto, proseguiva il giudice del rinvio, “subentra il tema dei requisiti di forma ai quali è subordinata la validità della dichiarazione stessa e, in particolare, la questione se sia sufficiente informare il giudice competente a decidere sulla successione dell’esistenza di una siffatta dichiarazione, trasmettergli copie degli atti pertinenti o comunicargli informazioni redatte nella lingua di tale dichiarazione, oppure se, al contrario, occorra trasmettere a tale giudice gli originali degli atti relativi alla rinuncia redatti dal giudice di un altro Stato membro nonché una traduzione giurata nella lingua del giudice competente a decidere sulla successione”.

Dinanzi a tale quesito, il Tribunale superiore del Land, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se la dichiarazione di rinuncia di un erede, resa dallo stesso dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti, sostituisca la dichiarazione di rinuncia da presentare al giudice di un altro Stato membro, giurisdizionalmente competente per la successione mortis causa, cosicché venga considerata efficace al momento del rilascio della dichiarazione”;

“2) nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1):

Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, occorra che l’autore, oltre alla dichiarazione resa in forma valida dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale, comunichi l’avvenuto rilascio di tale dichiarazione anche al giudice giurisdizionalmente competente per la successione:

3) nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1) e in senso affermativo alla questione sub 2):

a) se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, sia obbligatorio rivolgersi al giudice competente per la successione nella lingua ufficiale della sua giurisdizione;

b) se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, occorra presentare al giudice giurisdizionalmente competente per la successione l’originale dell’atto di rinuncia emesso dal giudice competente in base alla residenza abituale del suo autore, corredato di traduzione”.

LA SOLUZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

A. IN MERITO AI REQUISITI DELLA DICHIARAZIONE. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ricorda anzitutto che, nel caso in cui una disposizione di diritto europeo non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri, ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme.

In particolare, premesso che:

i) l’art. 13 del Reg. UE n. 650/2012 prevede un foro alternativo (rispetto a quello stabilito ai sensi dell’art. 21 Reg. UE n. 650/2012) di competenza giurisdizionale in favore degli eredi che vogliano e/o debbano rendere dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità;

ii) l’art. 28 Reg. UE n. 650/2012 è una disposizione concepita in modo tale da riconoscere la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità (anche) nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge dello Stato di residenza abituale dell’erede che rinuncia; 

iii) come già precisato in passato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 21.6.2018, Oberle, C-20/17, EU:C:2018:485, punto 42), gli obiettivi perseguiti dal regolamento europeo n. 650/2012 per mezzo degli artt. 13 e 28 vanno corroborati dal sia considerando n. 32 del regolamento stesso (secondo il quale lo scopo di tali disposizioni è di semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residente in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata), sia dal considerando 7 (secondo il quale lo scopo di tali disposizioni è anche quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che intendono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera);

iv) qualsiasi altra interpretazione volta a restringere la validità formale di una dichiarazione di rinuncia all’eredità assoggettandola ai requisiti formali della legge applicabile alla successione, avrebbe la conseguenza di  privare di ogni effetto utile le disposizioni dell’art. 13 e dell’art. 28, lett. b) del Reg. UE n. 650/2012 e di pregiudicare gli obiettivi di detto regolamento nonché il principio della certezza del diritto, emerge chiaramente che:

il rispetto dell’obiettivo del regolamento n. 650/2012, consiste nel consentire agli eredi di rendere dichiarazioni di rinuncia all’eredità nello Stato membro della loro residenza abituale,” e conseguentemente che, “affinchè tali dichiarazioni siano considerate valide, gli eredi non debbano compiere dinanzi agli organi giurisdizionali di altri Stati membri atti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato membro in cui viene resa siffatta dichiarazione”.

B. IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Circa la questione, invece, della comunicazione delle dichiarazioni di rinuncia al giudice competente a decidere sull’intera successione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea rileva la mancanza di un sistema uniforme nel diritto dell’Unione europea sulle modalità di trasmissione delle dichiarazioni in questione: infatti né l’art. 13 né l’art. 28 del Reg. UE n. 650/2012 prevedono alcuna procedura di trasmissione delle dichiarazioni dall’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede che rinuncia all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione.

Pertanto, premesso che comunque esiste un obbligo imposto ai dichiaranti di informare l’organo giurisdizionale che si occupa della successione (il considerando n. 32, ultima frase), quest’ultimo “deve essere inteso che spetta alla persona che ha reso una dichiarazione di rinuncia all’eredità effettuare gli adempimenti necessari affinché l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione venga a conoscenza dell’esistenza di una valida dichiarazione”.

Nonostante ciò, la Corte afferma che “in caso di mancanza di effettuazione di tali adempimenti, entro il termine stabilito dalla legge applicabile alla successione, la validità di una dichiarazione siffatta non può essere rimessa in discussione”.

Sul punto della questione delle modalità di comunicazione della dichiarazione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce che “la dichiarazione di rinuncia alla successione resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale, nel rispetto dei requisiti di forma applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, dovrebbe produrre effetti giuridici dinanzi all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione, purché quest’ultimo sia venuto a conoscenza dell’esistenza di tale dichiarazione, senza che siffatta dichiarazione sia soggetta agli ulteriori requisiti di forma previsti dalla legge applicabile alla successione

In conclusione, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in risposta all’intero quesito sottopostole

la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione”.

NEL CASO DI SPECIE

Resa la risposta al quesito preliminare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, addentrandosi nel caso in esame, rilevava anzitutto che i nipoti del defunto avevano effettuato una dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi a un giudice dei Paesi Bassi nel rispetto dei requisiti di forma applicabili dinanzi a tale giudice; e che il Tribunale circoscrizionale di Brema era venuto a conoscenza dell’esistenza di tale dichiarazione prima di pronunciarsi sulla successione. Di conseguenza secondo la Corte quest’ultimo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione detta dichiarazione.

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