Solo l’eccezione di prescrizione comporta la perdita del diritto di accettare l’eredità ex art. 480 c.c.

22 GIUGNO 2021 | Successioni e donazioni

In tema di accettazione dell’eredità, sia essa tacita o espressa, il Tribunale di Treviso, con sentenza 837 del 6.5.2021, ha ribadito il principio secondo cui il decorso del termine di prescrizione previsto all’art. 480, comma 1, c.c. non impedisce al chiamato di accettare l’eredità, a meno che la parte interessata abbia sollevato eccezione di prescrizione di tale diritto (non rilevabile d’ufficio).

IL CASO. Con atto di citazione del 9.7.2020, Tizio conveniva in giudizio Caio, affermando di essere creditore di quest’ultimo delle somme di cui alla sentenza n. 382/2012 del Tribunale di Trieste, nonché delle somme di cui alla sentenza n. 412/14 della Corte d’appello di Trieste, per il mancato pagamento di compensi professionali.

Tizio affermava di aver altresì promosso nei confronti di Caio una procedura esecutiva immobiliare, relativa a beni immobili di provenienza ereditaria, nella quale il Giudice dell’Esecuzione aveva rilevato la mancanza di continuità delle trascrizioni, assegnando il termine per integrare la documentazione mancante.

Tizio esponeva, infine, che il Giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 25.3.2020, emesso dopo lo scambio di memorie nelle quali il creditore aveva dato atto che Caio aveva provveduto alla vendita di una vettura di proprietà del defunto padre, aveva assegnato al procedente un nuovo termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento per depositare prova dell’avvenuta introduzione del giudizio di merito per l’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte di Caio.

Con l’atto di citazione di cui sopra, l’attore chiedeva, quindi, che, a seguito di accertamento del compimento di atti manifestanti la volontà di accettazione (precisamente la vendita di un veicolo rientrante nell’asse ereditario), venisse accertata e dichiarata l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità del defunto genitore da parte di Caio.

Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, opponendo che, ai sensi dell’art. 480 c.c., il suo diritto di accettazione dell’eredità paterna si era prescritto nel 2006, ossia 10 anni dopo la morte del de cuius, avvenuta il 20.5.1996.

Il Tribunale, a fronte della sollevata eccezione, fissava l’udienza del 6.5.2021 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

LA SENTENZA. Il Tribunale di Treviso, sez. III, ripercorrendo alcuni principi cardine della prescrizione in materia successoria, ricorda che: i) ex art. 480 c.c., il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione; ii) ex art. 2934 c.c., il decorso del suddetto termine di prescrizione comporta l’estinzione del diritto di accettare (peraltro, la Corte di Cassazione, sent. 2975/1989, con riguardo all’art. 480, comma 1, c.c., parla di termine di “prescrizione estintiva”); iii) il termine non è soggetto a interruzione e l’unica ipotesi di sospensione è disciplinata dall’art. 480, comma 3, c.c., laddove prevede che il termine per i chiamati ulteriori non corre se il diritto dei chiamati precedenti è venuto meno; iv) la prescrizione può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, ma non può essere rilevata d’ufficio: ne deriva che l’eventuale accettazione tardiva è valida a condizione che nessuno ne abbia eccepito la prescrizione del relativo diritto (Cass. Civ. 5633/1987 e Cass. Civ. 3529/1969); v) l’eccezione di prescrizione formulata prima o dopo l’accettazione effettuata oltre il decennio comporta l’impossibilità di acquistare oppure la perdita della qualità d’erede per consumazione o estinzione del diritto di accettare.

Nel caso di specie, la successione del de cuius si era aperta il 20.5.1996, ma nessun chiamato aveva accettato la devoluzione ereditaria.

Risultava, altresì, agli atti un documento di parte convenuta datato 12.6.2016 che comprovava l’eccezione della prescrizione del diritto di accettare l’eredità (precisamente si trattava di un documento nel quale si dava atto che non risultava la trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità del de cuius e che Caio non avesse compiuto atti trascrivibili comportanti accettazione dell’eredità).

Pertanto, alla luce dei principi già ripercorsi, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 837 del 6.5.2021, tenuto conto della valida eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha concluso che, per quanto la vendita dell’auto appartenuta al de cuius potesse effettivamente comportare, in astratto, un atto di accettazione tacita dell’eredità da parte di Caio, detto atto dispositivo è comunque intervenuto allorché Caio aveva ormai perduto il diritto di accettare l’eredità stessa, di talché non era configurabile un’accettazione tacita in capo a Caio per l’intervenuta prescrizione del diritto di accettare.

Per tali motivi, il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda attorea e condannato parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite.

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