Legato in sostituzione di legittima o legato in conto di legittima? Lo stabilisce il giudice di merito anche secondo il principio di ermeneutica previsto dall’art. 1362 c.c.

27 GENNAIO 2023 | Successioni e donazioni

di avv. Fulvia Catarinussi

Quando il legatario è anche erede legittimario, per stabilire se il legato è da intendersi in sostituzione e non in conto di legittima, data l’assenza di formule sacramentali previste dalla legge, dall’indagine sulla volontà del testatore deve emergere un’inequivoca volontà del de cuius di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni e contestualmente precludergli la possibilità di mantenere il legato e attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva di legittima.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. II, con ordinanza del 6 luglio 2022 n. 2135 in occasione della quale ha stabilito anche che l’indagine sulla volontà è rimessa al giudice di merito, e la decisione correttamente motivata è insindacabile in sede di legittimità.

IL CASO. La vicenda trae origine da un procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Cagliari da due figli di Tizio nei confronti degli altri sette fratelli, per chiedere l’accertamento della lesione della propria quota di legittima e conseguentemente la reintegrazione della stessa.

Va premesso che Tizio, con testamento pubblico ricevuto da notaio in data 23.11.1979, aveva disposto delle sue sostanze lasciando a ciascuno dei nove figli un immobile.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Cagliari dichiarava l’apertura della successione testamentaria e determinava i beni compresi nella massa ereditaria.

Successivamente, con sentenza definitiva, il Tribunale: accoglieva la domanda degli attori affermando che, con il testamento, il de cuius aveva disposto del patrimonio con legati in conto di legittima, disponendo così la riunione fittizia del relictum e del donatum. Accertato che era stata lesa la quota di legittima degli attori, effettuava, quindi, la riduzione proporzionale delle quote e disponeva in favore degli stessi un conguaglio in denaro.

Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello per avere il Tribunale errato nell’interpretazione delle disposizioni testamentarie di Tizio, qualificandole come legati in conto di legittima e non come legati in sostituzione di legittima, in quanto egli aveva disposto di tutto il suo patrimonio, con la conseguenza che i beneficiari avrebbero dovuto rinunciare ai legati prima di promuovere l’azione di riduzione.

La Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale ritenendo che, in mancanza di elementi che esprimessero in modo inequivoco la volontà di attribuire un legato in sostituzione di legittima, le disposizioni testamentarie andassero interpretate come legati in conto di legittima.

In particolare, secondo la Corte distrettuale, la circostanza che i beni fossero stati puntualmente determinati e divisi in parti molto simili in realtà era stata una scelta del testatore semplicemente dettata da un’esigenza di equità.

 

IL RICORSO PER CASSAZIONE E L’ORDINANZA.

Avverso la sentenza della Corte d’appello veniva proposto ricorso per Cassazione.

Per quanto qui d’interesse, parte ricorrente deduceva l’insufficienza della motivazione nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 558, 560 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello qualificato le disposizioni testamentarie quali legati in conto di legittima e non legati in sostituzione di legittima, nonostante il testatore avesse lasciato ai propri successori la totalità del proprio patrimonio mediante attribuzioni puntualmente determinate.

Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di svolgere l’indagine sulla volontà del testatore, che avrebbe inteso soddisfare integralmente il legittimario con l’attribuzione di beni senza chiamarlo all’eredità, assegnando determinati beni immobili con minime differenze di valore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Gli ermellini hanno precisato che:

  1. nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, con salvezza del principio di conservazione del testamento
  2. e che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, deve risultare se il legato sia stato attribuito in sostituzione o in conto di legittima, tenendo conto che l’inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, costituisce legato in sostituzione di legittima mentre, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima.

Pertanto, afferma la Corte di Cassazione,

ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre quindi che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell’atto attraverso l’opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima”.

Nel caso di specie, dall’interpretazione della volontà del testatore, non risultava che con l’attribuzione dei beni il medesimo volesse tacitare il legittimario precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva.

Inoltre, proseguono gli ermellini, “lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato”.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, aveva motivato le ragioni in base alle quali aveva ritenuto di qualificare come legato in conto di legittima le disposizioni testamentarie, ritenendo, alla stregua dell’art. 1362 c.c., che non vi fosse la volontà di tacitare i legittimari attraverso l’attribuzione dei legati, a nulla rilevando che con il testamento avesse disposto della totalità del patrimonio relitto. Parte ricorrente “non aveva censurato la sentenza di appello sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ma aveva prospettato il vizio di falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, allegando un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione”.

In conclusione, la Corte di Cassazione, sez. II, con ordinanza del 6 luglio 2022, n. 2135, ha accolto il ricorso solo per un ulteriore motivo proposto in relazione al calcolo della liquidazione degli onorari dell’avvocato nelle controversie aventi ad oggetto un’azione di riduzione per lesione della quota di legittima, ma ha rigettato tutti gli altri motivi proposti.

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