IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI E LE SCELTE EX ART. 337 TER, COMMA 3°, C.C.

La giurisprudenza del Tribunale di Treviso sull’argomento non è particolarmente ricca poiché i provvedimenti del Giudice del primo grado spesso si limitano ad una quantificazione “in fatto”, priva di particolare motivazione (che si riserva, invece, alle statuizioni sul mantenimento del coniuge).

Senza dubbio il presupposto da cui origina ogni valutazione è quello che, anche in sede di separazione coniugale, continua a trovare applicazione l’art. 147 c.c., che obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare.

Il concetto di mantenimento della prole deve estendersi alle necessità abitative, culturali, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, ed all’esistenza di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere ad ogni esigenza di cura e di educazione.  Il tutto in modo da poter garantire alla prole un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, ed analogo – per quanto possibile – a quello goduto in precedenza.

Va sottolineato come il contenzioso sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori presso il Tribunale trevigiano sia oltremodo diminuito a seguito della adozione del Protocollo sottoscritto da Magistratura ed Avvocatura sull’argomento, che viene richiamato nella quasi totalità delle pronunzie in materia familiare rispetto ai diritti dei figli minori.
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SENTENZA TRIB. TREVISO N. 19/2016
L’indirizzo scolastico dei figli non può essere modificato dal Tribunale dopo la separazione dei genitori, qualora emerga che in costanza di convivenza tale indirizzo sia stato condiviso da entrambi i genitori; l’eventuale modifica risulterebbe pregiudizievole per gli stessi minori, in quanto “un cambiamento radicale di indirizzo scolastico finirebbe per essere vissuto in concreto come l’ulteriore disgregazione dell’ambiente in cui sono cresciuti sino ad ora”. Né ai fini di tale modifica può essere invocata la mutata condizione economica di uno dei genitori rispetto all’epoca  della scelta di indirizzo scolastico.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1188/2016
Ai fini della determinazione dell’assegno in favore della prole minore non può tenersi conto del mutuo contratto dal genitore “in epoca recente, per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 86/2017
La circostanza di aver corrisposto regolarmente, in corso di procedimento di divorzio, l’assegno di contribuzione al mantenimento anche delle figlie disposto in sede presidenziale, pur avendo continuato a svolgere un’attività tutt’altro che redditizia, attese le dichiarazioni dei redditi dimesse, denota una certa capacità economica in capo all’obbligato di cui deve tenersi conto in sede di decisione definitiva.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 357/2018
Pur non avendo depositato il resistente le dichiarazioni fiscali aggiornate, risulta che il medesimo abbia reperito una nuova attività lavorativa per esser stato assunto, con orario a tempo pieno, quale dipendente (impiegato addetto alla vendita di automobili), con mansioni analoghe a quelle svolte all’epoca della convivenza matrimoniale.
Si ritiene quindi che l’aver reperito nuova occupazione nel medesimo settore commerciale e con analoghe mansioni sia espressione di una capacità lavorativa specifica che va considerata ai fini della quantificazione dell’assegno di contribuzione al mantenimento della prole, ancorchè non sia noto se il contratto di assunzione (a tempo determinato) sia stato poi rinnovato a o meno.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 2459/2016
Tenuto conto che il padre non provvede nemmeno in parte in via diretta al sostentamento delle figlie minori; considerata la capacità di guadagno che si può evincere dal fatto che egli (già operaio specializzato) ha avviato un’attività di lavoro autonomo, che denota capacità imprenditoriale e di auto ed etero organizzazione del lavoro, nonché di investimento, il Tribunale ha ritenuto equo e conforme a giustizia che egli contribuisca al mantenimento delle figlie minori in misura conforme al tenore di vita goduto da costoro durante la convivenza matrimoniale, ancorché in mancanza di compatibili dati sui suoi attuali redditi.
Le figlie minorenni sono state affidate ad entrambi i genitori; tuttavia il Tribunale, “considerata la regolare inottemperanza del padre ai provvedimenti presidenziali, dispone che le decisioni relative alle spese straordinarie concernenti la scuola (purché pubblica), la salute e lo sport possano essere prese autonomamente dalla madre”.
 

 

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