Assegno divorzile, ripetibilità delle somme erogate

di Avv. Monica Mocellin

Con ordinanza numero 1999 del 26 gennaio 2026, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso da una signora a seguito del provvedimento della Corte d’Appello di Bologna con cui, riformando la sentenza di primo grado, non le era stato riconosciuto il diritto all’assegno divorzile e conseguentemente era stata condannata alla restituzione delle somme percepite a tale titolo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo matrimoniale.

La Corte, infatti, rilevava che il Tribunale si era limitato a constatare una mera disparità reddituale tra le parti, omettendo di verificare il necessario nesso causale tra tale squilibrio e le scelte condivise durante la vita familiare.

Né la richiedente aveva assolto all'onere probatorio riguardante la rinuncia a prospettive lavorative o di guadagno nell'interesse della famiglia, limitandosi invece ad allegare genericamente la scelta di un lavoro part-time risalente al 1999.

Infine, la condizione economica della donna (titolare di un reddito lordo annuo superiore a € 20.000,00 e proprietaria della casa di abitazione) non giustificava l'attribuzione di un assegno con funzione assistenziale.

Il ricorso dell'ex moglie al giudice di legittimità è articolato in quattro motivi, tutti rigettati dagli Ermellini, che con l’occasione hanno ribadito alcuni principi fondamentali circa l’assegno di divorzio.

Con il primo motivo (violazione art. 342 c.p.c.), sul quale vale la pena soffermarsi, la ricorrente lamentava la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello avversario per genericità.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il contenuto specifico dell'atto di appello contestato impedendo in tal modo al giudice di legittimità di valutarne la specificità senza accedere agli atti di merito. La Suprema Corte, ricorda che ciò è in violazione, appunto, del principio di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366 co. primo numeri 4 e 6 e ricorda altresì i propri precedenti sul punto e una pronuncia CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c/ Italia).

Con il secondo motivo la ricorrente censurava il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello, infatti, non aveva negato la disparità economica tra le parti, ma aveva fondato il proprio convincimento sulla mancata prova (in capo alla moglie) che tale disparità fosse conseguenza delle scelte matrimoniali (la cosiddetta funzione compensativa-perequativa).

Con tale motivo la signora si è limitata ancora a ribadire, come nei gradi di giudizio precedenti, lo squilibrio reddituale con l’ex marito senza contestare efficacemente l’eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio.

Con il terzo e quarto motivo la ricorrente contestava la declaratoria di mancanza ex tunc dei requisiti per l’assegno e la condanna alla restituzione delle somme ricevute a tale titolo. In altre parole, la ricorrente sosteneva che il giudice avesse rivalutato la sua condizione economica con effetti retroattivi.

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, ribadendo due principi cardine:

il primo consiste nella ormai nota distinzione tra gli assegni. L'assegno di separazione e quello di divorzio hanno presupposti e funzioni diverse: il primo presuppone l’esistenza del vincolo matrimoniale (con i doveri da esso nascenti) ed il quantum è collegato al tenore di vita goduto; il secondo sorge solo dopo la cessazione del vincolo coniugale ma solo ove vi siano necessità assistenziali, perequative, compensative.

Pertanto è solo dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status che, ove ne ricorrano i presupposti, l’assegno di divorzio sarà dovuto.

Il secondo principio è quello della piena ripetibilità delle somme versate a titolo di assegno divorzile qualora il giudice dell’impugnazione non ritesse sussisterne i presupposti.

Infatti, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite, qualora - come nel caso in esame - venga accertata l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno divorzile (e non una semplice riduzione del quantum), opera la regola civilistica della piena ripetibilità delle prestazioni economiche indebite.

In altre partole la fattispecie rientra nell’area di operatività della regola generale della ripetibilità e di conseguenza è legittima la condanna alla restituzione di quanto percepito a far data dal giudicato sullo status.

Resta fermo, invece, l’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione che è dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti o scioglimento del vincolo, in quanto sino ad allora le parti hanno ancora l’obbligo di assistenza morale e materiale reciproca.

In conclusione la giurisprudenza è orientata verso un’instabilità dell’assegno di divorzio con la necessità, per chi lo percepisce, di considerare potenzialmente immanente l’obbligo di restituzione.

Questo argomento dovrebbe essere oggetto di tutte le considerazioni da farsi nel rapporto tra l’assistito e il suo difensore.

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