Il genitore detenuto e condannato alla pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale non può essere dichiarato decaduto ex art. 330 c.c.

IL CASO. Avanti il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta veniva aperto procedimento ex art. 330 c.c. nei confronti di un padre condannato alla pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale per reati non commessi in danno dei figli minori o con abuso della responsabilità genitoriale.
Si è posto quindi il problema di stabilire se la condanna alla predetta pena accessoria, di per sé, possa comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

LA DECISIONE. Secondo il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ciò non può avvenire, poiché l’Autorità giudiziaria è comunque tenuta ad effettuare una verifica, in concreto, della sussistenza di condotte pregiudizievoli del genitore nei confronti dei figli.
Occorre, anzitutto, prendere le mosse dal principio fondamentale del diritto del minore a mantenere un legame con i propri genitori enunciato tanto dal diritto comunitario (art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) e internazionale (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo), quanto dal diritto interno.
In particolare, l’art. 9 della Convenzione di New York pone in capo agli Stati un vero e proprio dovere di vigilanza affinché il fanciullo, salvi i casi particolari in cui risulti necessario nel suo stesso interesse, non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, nonché il dovere di rispettare “il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori”.
Nel caso in cui la detta separazione derivi dall’adozione di un provvedimento, ad esempio, di detenzione da parte di uno Stato Membro, al minore debbono essere fornite le informazioni riguardanti il luogo in cui si trova il proprio familiare, sempre che ciò non sia pregiudizievole al suo benessere.
Secondo il TM, da tale norma “si evince l’importanza del diritto del minore a mantenere un legame significativo con i genitori, anche nell’ipotesi in cui questi ultimi si trovino in stato di detenzione” eccettuati tutti i casi in cui i rapporti con i genitori “siano contrari all’interesse del figlio stesso, divenendo pregiudizievoli per quest’ultimo”.
Sul piano del diritto interno, poi, è l’art. 315 bis c.c. a sancire il diritto del minore ad essere cresciuto dai propri genitori, oltreché ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente.
Quanto alla pronuncia di decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale, fermo il potere del giudice civile di pronunciarla nell’ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale medesima o abusi dei relativi poteri con pregiudizio per il figlio, essa opera – in alcuni casi automaticamente in altri no – come pena accessoria conseguente alla commissione dei delitti previsti dalla legge.
Secondo il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, tuttavia,

“lo stato di detenzione del genitore condannato alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale non può in ogni caso determinare automaticamente una pronuncia di decadenza dalla suddetta responsabilità”,

perché ciò sarebbe contrario tanto al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., quanto al principio di uguaglianza, comportando una illegittima comprensione dei diritti sia dei genitori, che dei minori coinvolti.
Nel caso di specie, non essendo emersa alcuna condotta del padre pregiudizievole nei confronti dei figli, ma anzi una significativa relazione affettiva e un profondo legame tra gli stessi, il TM ha ritenuto di dover disporre il non luogo a provvedere ex art. 330 c.c. nei confronti del padre detenuto.

 

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