In tema di adozione è il luogo dell’abbandono che individua il T.M. competente.

27 GENNAIO 2023 | Adozione

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO.  il Tribunale per i minorenni di Roma nell’agosto del 2018, su sollecitazione del PM, revocava la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di un minore, disponendo anche la sua collocazione in una struttura protetta, con provvedimento che i genitori reclamavano immediatamente senza successo.

Il gravissimo provvedimento trovava ragione ed urgenza nella situazione sanitaria del piccolo, le cui condizioni - accertate a seguito di un ricovero per una frattura - facevano ritenere che lo stesso avesse subito pesanti e ripetuti maltrattamenti.

L’anno successivo la madre metteva al mondo un altro bambino con una terza persona, e il PM minorile provvedeva ad estendere la richiesta di decadenza della madre anche con riferimento alla genitorialità del nuovo nato.

Veniva, quindi, nominato un curatore speciale per entrambi i minori e un tutore i quali, concordemente, richiedevano, in sede di udienza svoltasi il 27.2.2020 la verifica dello stato di abbandono dei bambini: di qui la conseguente  apertura, da parte del PM, in data 24.4.2020 del procedimento per lo stato di abbandono.

Il 10 maggio 2020 il TM di Roma nel disporre la chiusura del procedimento di VG e l’ apertura del procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono di entrambi i minori, confermava la  sospensione dalla decadenza di tutti e tre i genitori, confermava il collocamento del primogenito presso la struttura, con divieto di prelievo e conferma della facoltà di visite per i suoi nonni materni già autorizzati; confermava altresì le nomine già esistenti del Curatore speciale e del Tutore, autorizzando quest'ultimo a modificare il regime di visite ovvero ad interromperle in funzione del benessere del minore, riservando la decisione sulla ripresa della frequentazione madre-figlio, all'esito dei disposti accertamenti e dell'evoluzione della vicenda penale, vicenda insorta a seguito del rinvio a giudizio per maltrattamenti dei genitori.

Contro tale provvedimento reclamavano la madre e la nonna materna. La Corte d’appello di Roma respingeva il reclamo.

Ricorrevano allora per Cassazione la madre e la nonna; resisteva con controricorso il curatore speciale dei minori. Il PG presso la CDA di Roma, i rispettivi padri dei bambini e il sindaco di Roma quale tutore non si sono costituiti.

 

LA DECISIONE

La suprema Corte (Sez. I, Ord. 13/12/2022 n. 36420) dichiara inammissibile il ricorso in relazione ad entrambi i motivi.

Con il primo motivo il decreto impugnato era stato censurato dalle ricorrenti per essere stato violato il criterio per l’individuazione della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 2201/2003 in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n.2, poiché  la residenza abituale del minore era in luogo posto al di fuori del circondario di competenza del TM romano come sarebbe risultato da due relazioni del servizio sociale del Comune dove viveva il bambino, nonché dal contenuto di una memoria difensiva del loro legale.

Con il secondo motivo il decreto impugnato era stato censurato per falsa applicazione degli artt. 8 e ss della l.n. 184/1983 e dell’art. 111 Cost per aver ritenuto che la circostanza che la madre avesse acconsentito, nelle more della procedura, ad entrare in casa famiglia con il figlio più piccolo superasse la carenza di istruttoria in relazione all’assenza di segnalazioni e di pregiudizio per questo secondo bambino.

Entrambe le censure sono per la Corte inammissibili.

Con riferimento al primo motivo è sufficiente il richiamo alla normativa: ai sensi dell’art. 8 della l. n. 184 del 1983 la competenza per la dichiarazione di adottabilità si radica:

  1. Al momento della proposizione della domanda
  2. Nel luogo dove di fatto si trova il minore

senza che abbiano rilievo i successivi mutamenti dello stato di fatto ai sensi dell’art. 5 cpc.

In particolare richiamando i precedenti consolidati, la Corte ha ribadito che la procedura per la dichiarazione di adottabilità inizia quando:

  1. lo stato di abbandono viene segnalato al Tribunale del distretto del luogo dove si trova in quel momento il minore (art. 8)
  2. o quantomeno quando ex art. 10 il TM locale dispone approfonditi accertamenti.

Nel caso di specie, quindi, la competenza si è radicata all’udienza del 27.2.2020 nel corso della quale il curatore speciale dei minori e il delegato del tutore hanno segnalato la sussistenza a loro parere dello stato di abbandono, e non il 24.4.2020 data nella quale il PM minorile ha chiesto l’apertura del procedimento.

Per di più la prova documentale offerta dalle ricorrenti per sostenere il radicamento presso altro TM non è sufficiente a sostenere una censura per difetto di autosufficienza e per la sua genericità.

Con riferimento al secondo motivo l’inammissibilità è evidente: infatti la motivazione sottesa al provvedimento prescinde dalle condotte direttamente indirizzate nei confronti del secondo figlio della ricorrente, fondando la decisione della sospensione della responsabilità genitoriale anche con riferimento al secondo figlio proprio sulle gravissime condotte riscontrate nei confronti del primo figlio (che hanno indotto a ritenere  che l’ambiente in cui questo viveva non fosse idoneo ad ospitare nemmeno il più piccolo), inidoneità indirettamente ammessa anche dalla madre laddove ha accettato di essere collocata in casa famiglia. Il provvedimento provvisorio, quindi, trova la sua ratio nella garanzia di evitare che le condotte pregiudizievoli si possano concretizzare anche nei confronti del secondo figlio.

Essendo appunto il provvedimento provvisorio, il Tm svolgerà ogni accertamento istruttorio necessario.

 

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