La prova della “famiglia di fatto” che incide sull’assegno divorzile

di avv. Marta Gonizzi Barsanti

Dopo la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 32198 del 5 novembre 2021, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 2139/2022 torna ad occuparsi della questione dell’assegno divorzile in caso di nuova convivenza di fatto del richiedente l’assegno, e con l’occasione fornisce alcune indicazioni in merito a quando possa ritenersi provata l’instaurazione della cd. “famiglia di fatto” tra l’ex coniuge richiedente l’assegno e il nuovo partner.

Anzitutto, occorre evidenziare che le Sezioni Unite, con la richiamata sentenza n. 32198/2021, ha escluso l’applicazione analogica dell’art. 5, comma 10, l.n. 898/1970, che prevede la cessazione dell’assegno divorzile nel caso di nuove nozze del beneficiario, all’ipotesi della costituzione di una famiglia di fatto,  affermando che non è possibile “estendere analogicamente l'effetto automatico ed integrale della perdita del diritto all'assegno divorzile, conseguente alle nuove nozze, alla ben diversa e più precaria ipotesi della instaurazione da parte del coniuge beneficiario di una nuova convivenza”,  in quanto “ciò avrebbe la conseguenza di costruire per via interpretativa, con l'uso di una interpretazione analogica in malam partem in assenza di una piena identità di situazioni, la caducazione automatica di un diritto riconosciuto dall'ordinamento”, ed evidenziando in particolare come “l’affermazione di una caducazione automatica del diritto all'assegno di divorzio, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell'assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte (da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 in poi) come non esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa”.

In particolare, l’impossibilità di applicare analogicamente l’art. 5, comma 10, l.n. 898/1970, non significa che l’istaurazione di una famiglia di fatto non influisca in alcun modo sull’assegno divorzile, in quanto “la scelta, libera e responsabile, di dar luogo ad un diverso progetto di vita con un nuovo compagno, non è infatti priva di conseguenze, né sotto il profilo della serietà dell'impegno assunto, né sotto il profilo delle conseguenze giuridiche che ora ne derivano: avendo instaurato un altro legame con un'altra persona, all'interno della nuova coppia, dal quale derivano reciproci obblighi di assistenza morale e anche materiale, l'ex coniuge non potrà continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, perché il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente”.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 2139/2022, fornisce alcune indicazioni in merito a quando possa ritenersi provata l’esistenza di un rapporto affettivo tra l’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile e il nuovo compagno avente le caratteristiche della c.d. famiglia di fatto, quindi in grado di incidere sull’assegno divorzile.

In particolare, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva ritenuto non sussistente il diritto dell’ex moglie all’assegno divorzile, sul ritenuto presupposto della convivenza della donna con un terzo, malgrado il rapporto in questione non presentasse alcuno dei requisiti per dar vita ad una famiglia di fatto.

La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che la motivazione della sentenza di secondo grado fosse al di sotto del minimo costituzionale, non avendo in particolare la Corte di Appello chiarito “perché dalle circostanze riferite dal teste ritenuto maggiormente attendibile (ospitalità dalla ex moglie al suo attuale compagno per un periodo di circa dieci mesi, in attesa che si rendesse abitabile l’appartamento di quest’ultimo) si potesse ricavare la prova dell’esistenza fra l’odierna ricorrente e detto compagno di un rapporto affettivo caratterizzato da alto grado di stabilità, da un’effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri, tale da assumere  i connotati della c.d. “famiglia di fatto””, evidenziando come non emergono, nel caso di specie “i fatti posti a fondamento del fatto qui contestato; accertamento che, pur se frutto di un’opzione valutativa riservata al giudice del merito, non lo dispensa dal dar conto delle ragioni del proprio convincimento” .

Appare chiaro, dunque, come spesso sfuggano le regole sottese all’onere della prova e al principio di cd. vicinanza che, soprattutto quando si trattano questioni come la nuova convivenza piuttosto che l’addebito della separazione dei coniugi, possono diventare particolarmente insidiose anche per i professionisti con molta esperienza.

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