Le Sezioni Unite sulla sorte dell’assegno divorzile in caso di sopravvenuta, stabile convivenza del beneficiario

19 NOVEMBRE 2021 | Mantenimento del coniuge

L’art. 5, comma 10, della L. n. 898/70 stabilisce che, nel caso di nuove nozze del beneficiario, il diritto all’assegno viene meno.

E’ quindi pacifico che il matrimonio è causa estintiva del diritto di percepire l’assegno divorzile.

La questione, al contrario, controversa – oggetto del principio di diritto oggi enunciato da Cass. Civ., SS UU, n. 32198/2021 - riguarda la disciplina dell’ipotesi in cui il beneficiario, anziché contrarre matrimonio, instauri una stabile convivenza con un terzo.

Dunque, se la stabile convivenza è una situazione che si può paragonare al matrimonio, l’accertamento della convivenza implica ipso iure il venir meno dell’assegno divorzile? Oppure, nel caso in cui si escluda l'automaticità dell'effetto estintivo, in che modo l'istaurarsi di una stabile convivenza da parte dell'ex coniuge titolare del diritto all'assegno può incidere sul suo diritto di percepirlo?

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dopo aver esaminato i tre orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si erano delineati sul punto, osserva che tutti sono accomunati dall'attribuire rilevanza giuridica al fatto nuovo della convivenza, se accertata come stabile.

Vi è però una rilevante differenza nel terzo orientamento, che segna una vera e propria cesura rispetto alle interpretazioni precedenti (cfr. Cass. n. 6855 del 2015, ripreso da Cass. n. 2466 del 2016, Cass. n. 18111 del 2017, Cass. n. 4649 del 2017, Cass. n. 2732 del 2018, Cass. n. 5974 del 2019, Cass. n. 29781 del 2020).

Infatti, tale ultimo orientamento non solo, come i precedenti, attribuisce rilevanza giuridica alla stabile convivenza, ma giunge a considerarla elemento, che, come il matrimonio, determina l’estinzione dell’assegno divorzile automaticamente e per l'intero, cessando per sempre e non prestandosi a rivivere neppure in caso di cessazione della convivenza”.

Si è determinato, in tal modo, un contrasto interpretativo su una questione di particolare importanza per cui, con ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, si chiedeva alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

di stabilire se, instaurata una convivenza di fatto tra una persona divorziata e un terzo, eseguito un accertamento pieno sulla stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto all'assegno divorzile di chi abbia intrapreso una nuova convivenza stabile, ove la sua posizione economica sia sperequata rispetto a quella del suo ex coniuge, si estingua comunque, per un meccanismo ispirato all'automatismo nella parte in cui prescinde dal vagliare le finalità proprie dell'assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengano dell'assegno divorzile negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una rimodulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento”.
 

Nel giudizio de quo, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, riconoscendo al convivente di fatto una condizione paragonabile a quella del coniuge, concludeva per il rigetto del ricorso, aderendo in tal modo al citato terzo orientamento. Invero, partendo dal presupposto che vi è una eadem ratio tra le due situazioni (matrimonio e stabile convivenza) il P.G. concludeva per la soluzione caducatoria del diritto all'assegno, anche nella sua componente compensativa, nei confronti di chi abbia instaurato una nuova convivenza, sulla base del principio di autoresponsabilità. Sempre a parere del P.G., l’unica differenza che residua tra le due situazioni è data dal fatto che, in caso di convivenza, i caratteri di serietà e stabilità della nuova situazione devono necessariamente essere accertati in via giudiziale.

La Corte di Cassazione ha risposto diversamente al quesito, chiarendo innanzitutto che la stabile convivenza non può affatto determinare una caducazione automatica del diritto all'assegno di divorzio, essendo tale conseguenza mancante di un saldo fondamento normativo attuale. In tal modo Il Procuratore generale sottolinea che residua comunque una differenza tra le due situazioni, che passa attraverso il necessario accertamento giudiziale dei caratteri di serietà e stabilità della nuova situazione, nel caso della convivenza.

Infatti, tale interpretazione potrebbe essere sostenibile solo nell’ipotesi in cui si riconosca all’assegno divorzile una funzione esclusivamente assistenziale. Ma ciò non è, in quanto la funzione dell'assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte (da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 in poi) non è affatto esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa.

Pertanto, nel caso in cui il beneficiario instauri una stabile convivenza di fatto, non è automatico il venir meno dell’assegno, in quanto esso può essere stato determinato e quantificato anche con riferimento a criteri di natura compensativa e perequativa, propri anch’essi della funzione dell’assegno divorzile, che non vengono meno per il fatto dell’instaurazione di una stabile convivenza.

Così prospettata la questione, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, la Corte di Cassazione osserva che è in gioco il bilanciamento di due principi: il principio di autoresponsabilità e la tutela della riaffermata solidarietà post-coniugale.

In considerazione del principio di autoresponsabilità, non vi è dubbio che una nuova convivenza stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita dal quale, almeno finché permane la convivenza, possono derivare contribuzioni economiche, che giustificano il venir meno del “diritto alla componente assistenziale dell'assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con l'assegno divorzile”.

Al contrario, se il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, “è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perché, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva”, nonostante abbia “contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell'altro coniuge”.

Dunque, la convivenza di fatto instaurata dal beneficiario dell'assegno non può determinare la perdita anche della componente compensativo-perequativa dell'assegno di divorzio, “perché essa non ha alcuna connessione con il nuovo progetto di vita, né verrebbe in alcun modo all'interno di essa recuperata, in quanto la sua funzione non è sostituita né può essere sostituita dalla nuova solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto”.

In coerenza con tale ricostruzione che contempera la caducazione della componente assistenziale dell’assegno divorzile in conseguenza della scelta di ricostituirsi un diverso nucleo familiare di fatto con la salvaguardia del diritto a percepire la componente compensativa dell'assegno di divorzio, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha pronunciato il seguente principio di diritto:

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.

Da ultimo, merita richiamare che la sentenza in commento raccomanda ai “mediatori professionali della crisi familiare, siano essi i giudici di merito o gli avvocati e gli altri professionisti specializzati, cui la legge ora dà ampio spazio nel trovare la soluzione migliore per definire in modo incruento la crisi coniugale” di adoperarsi “per incrementare il ricorso agli accordi di corresponsione temporanea o in unica soluzione … che appaiono meglio garantire la pacifica convivenza della pluralità della formazioni sociali familiari”, commisurati all'apporto dato durante il matrimonio, ove un parametro di riferimento importante è proprio quello rappresentato dalla durata del matrimonio.

Tali accordi, prosegue la Corte, non rinnegano la sopravvivenza di un valore di solidarietà tra i coniugi, valorizzata nella componente compensativa dell'assegno di divorzio e sono rispondenti all'esigenza, socialmente avvertita, “di responsabilizzare ciascuno all'interno delle nuove comunità familiari e di evitare legami patrimoniali che si intersechino e possano protrarsi all'infinito, senza una idonea giustificazione”.

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