Riforma Cartabia e il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto: le prime discordanti interpretazioni dei Tribunali

29 APRILE 2023 | Separazione e divorzio

di avv. Massimo Osler

Uno dei principali dubbi interpretativi emersi a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia attiene all’ammissibilità o meno del cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto.

Invero, l’art. 473-bis.49 c.p.c., rubricato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, prevede che, nel procedimento contenzioso di separazione personale dei coniugi, le parti possano già formulare domanda di divorzio, ma non prevede espressamente che tale cumulo di domande sia possibile anche nel caso di procedimento di separazione consensuale a domanda congiunta.

Secondo alcuni, tale silenzio è coerente con il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui è affetto da nullità, per illiceità della causa, ogni accordo concluso in sede di separazione in vista del futuro divorzio, in quanto patti di natura economica conclusi in sede di separazione potrebbero condizionare il consenso al successivo divorzio, andando così ad incidere su un diritto indisponibile qual è quello sullo status, in violazione dell’art. 160 c.c.

Al contrario, vi è chi sostiene la possibilità del cumulo delle domande congiunte di status, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art. 473-bis.49 c.p.c., basata sulle seguenti ragioni:

  1. se, come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, l’art. 473-bis.49 c.p.c. mira a realizzare "economie processuali, considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l’ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali", non si comprende perché tale vantaggio processuale debba ritenersi limitato nella ratio legis ai soli procedimenti contenziosi, con esclusione di quelli su domanda congiunta;
  2. tale interpretazione estensiva sarebbe oltretutto sostenuta dal dato letterale, in quanto l’art. 473-bis.49, primo comma, c.p.c. non distingue tra ricorso e comparsa di costituzione, limitandosi a prevedere che: “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse”. Poiché la separazione consensuale si chiede con ricorso, che è un atto introduttivo, ancorché unico, del giudizio, non si comprende perché il medesimo non si possa annoverare tra gli ‘atti introduttivi’ a cui fa riferimento la norma e, per l’effetto, consentire il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto.

Tale orientamento è seguito dal Tribunale di Genova che, con nota pubblicata in data 08.03.2023, ammette il cumulo di domande ex art. 473 bis.49 cpc anche nell’ipotesi di separazione consensuale, precisando che “quando diventa procedibile la domanda di divorzio, i coniugi dovranno essere riconvocati per confermare le condizioni precedentemente proposte ed in caso di mancata conferma delle condizioni non potrà essere pronunciata sentenza di divorzio congiunto”. In sintesi, la procedura adottata dal Tribunale di Genova prevede che, in caso di cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all’esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimetta la causa sul ruolo e fissi una nuova udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio.

L’ammissibilità del cumulo di domande nei procedimenti di separazione consensuale sembra essere accolta anche da altri Tribunali, quali quello di Rovigo (31.03.2023), di Modena (27.02.2023) e di Bolzano (21.04.2023), che, sia pur senza espressa motivazione, indicano - nei comunicati operativi pubblicati a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia – i nuovi codici da utilizzare per le iscrizioni a ruolo della domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio (cod. 111003: separazione consensuale e domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili; cod. 111004: separazione consensuale e domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio).

Di diverso avviso, i Tribunali di Bari (nota di data 06.04.2023) e Padova (nota di data 07.04.2023).

Con le rispettive note, infatti, i predetti Tribunali non reputano ammissibile “in caso di domanda congiunta, il cumulo di domande di separazione e divorzio e quindi l’estensione della disciplina dettata dall’art. 473 bis.49 cpc ai procedimenti disciplinati dall’art. 473 bis.51 cpc” (cfr. nota di data 07.04.2023 Tribunale di Padova) e ciò per due ordini di ragioni:

  1. l’art. 473 bis.51 c.p.c. introduce un rito unico per i procedimenti di separazione consensuale e divorzio su domanda congiunta e tale disciplina, specifica ed articolata, non prevede espressamente la possibilità del cumulo di tali domande né opera un richiamo all’art. 473 bis.49 c.p.c.; ne consegue che tale esclusione non può essere superata attraverso un’interpretazione estensiva della norma;
  2. tale conclusione è coerente con il sovra richiamato principio, consolidato in giurisprudenza, che vieta alle parti di disciplinare già in sede di separazione eventuali patti relativi al loro futuro divorzio, con conseguente invalidità degli stessi.  

Ad ogni modo, il Tribunale di Padova riconosce alle parti la possibilità, anche nel caso di deposito di domanda congiunta di separazione e divorzio, di “salvare la domanda di separazione”, posto che verrà comunque fissata un’udienza nella quale i coniugi potranno confermare la loro volontà limitatamente agli accordi presi per la separazione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità limitata alla sola domanda di divorzio.

In conclusione, non resta che prendere atto del fatto che “allo stato gli orientamenti dei Tribunali non appaiono sufficientemente stabilizzati” (cfr. nota del Tribunale di Macerata di data 21.04.2023).

 Allegati:

  1. Nota del Tribunale di Modena di data 27.02.2023;
  2. Nota del Tribunale di Genova di data 08.03.2023;
  3. Nota del Tribunale di Rovigo di data 31.03.2023;
  4. Nota del Tribunale di Bari di data 06.04.2023;
  5. Nota del Tribunale di Padova di data 07.04.2023;
  6. Nota del Tribunale di Bolzano di data 21.04.2023;
  7. Nota del Tribunale di Macerata di data 21.04.2023.

 

 

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