L’abbandono del tetto coniugale giustifica l’addebito della separazione solo se è causa della disgregazione familiare

30 LUGLIO 2022 | Addebito | Separazione e divorzio

di avv. Anna Sartor

Con l’ordinanza n. 20228/2022, la Cassazione civile chiarisce che l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l’addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale, con la quale era stata respinta la domanda proposta dal marito di addebito della separazione nei confronti della moglie, disposto l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, un assegno di mantenimento per la moglie di € 2.500,00 ed un contributo di mantenimento a carico del padre per le due figlie di € 4.000,00.

La Corte territoriale aveva ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado in merito all’esclusione dei presupposti per l’addebito della separazione, in relazione al volontario allontanamento della moglie dall’abitazione coniugale, poiché da diversi elementi di prova, era emerso che già prima dell’abbandono del domicilio vi fosse una situazione di “forte tensione” all’interno del nucleo familiare tale da escludere che “il volontario abbandono del domicilio avesse avuto efficienza causale sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo piuttosto risultato conseguenza di una crisi familiare preesistente”.

Per le questioni economiche la Corte territoriale metteva in evidenza la notevole capacità economica del marito, avvocato, desunta da una serie di elementi “dimostrativi” che rendevano inattendibili le sue dichiarazioni dei redditi, ritenendo quindi corretta la quantificazione dell’assegno operata dal giudice di primo grado.

Il marito aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, esponendo in primo luogo che la Corte aveva errato nell’escludere l’efficacia causale dell’abbandono del domicilio, da parte della moglie e delle figlie, sulla rottura del vincolo coniugale, anche in relazione al comportamento tenuto dalla moglie successivamente a tale allontanamento.

Con un secondo motivo il marito lamentava l’erroneo utilizzo da parte della Corte territoriale del canone del tenore di vita matrimoniale ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento superato, a suo dire, dalla nota sentenza della Corte S.U. n.18287/2018.

La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze del marito.

In particolare, con riguardo all’abbandono del domicilio familiare, la Corte ha affermato che il giudice del merito “nell’ambito delle prerogative alla stessa riservate in ordine all’apprezzamento degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, ha ritenuto l’allontanamento della moglie e delle figlie dal tetto coniugale inidoneo ad incidere sul vincolo di coniugio, qualificandosi come conseguenza e non già come causa dell’intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, essendo intervenuta in un momento nel quale la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e a sostegno di tale fatto ha richiamato plurimi elementi indiziari………elementi che la Corte ha stimato idonei a conclamare un clima di tensione di notevole intensità all’interno del nucleo familiare che aveva determinato l’interruzione di ogni contatto tra le figlie ed il padre già di per sé dimostrativo del fatto che la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile già prima dell’allontanamento della moglie”.

La Corte respingeva anche la censura del ricorrente in merito all’errata determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie in quanto ancorato al criterio del tenore di vita, ribadendo che “l’indirizzo tradizionale che insiste sulla differenza di presupposti tra l’assegno divorzile e quello di separazione, ha trovato definitiva conferma anche di recente, essendosi ribadito che per quest’ultimo emolumento il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell’assegno divorzile il quale, a differenza dell’assegno di mantenimento, presuppone l’intervenuto scioglimento del matrimonio (Cass.n.13408/2022, Cass.n.20858/2021; Cass. n.5605/2020)”.

In conclusione, mentre l’assegno di mantenimento garantisce la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, l’assegno divorzile invece è volto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

 

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