Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
L’efficacia dei patti parasociali accessori al decreto di omologa della separazione secondo la Cassazione 05 SETTEMBRE 2018 | Separazione e divorzio | Varie | Comunione dei beni (legale e convenzionale) e separazione dei beniCon una recentissima decisione la Corte di Cassazione ha risolto una interessantissima controversia insorta in tema di interferenza tra accordi di separazione personale e patti parasociali. IL CASO. Tizio e Caia avevano stipulato un patto parasociale quale “accessorio al decreto di omologa della [loro] separazione personale”, intervenuta nel novembre del 2010. In particolare, nel verbale di separazione erano state riportate la ripartizione delle quote della società Alfa S.p.a., “assegnate per il 45% del capitale sociale a [Caia] e per il 50% a [Tizio]”, nonché una “convenzione parasociale”. In data 28.03.2011 l’accordo separativo era stato “ripreso, e meglio specificato, nonché addizionato, a mezzo di un ulteriore atto, denominato ‘patto esecutivo’”, col quale i coniugi separati avevano “essenzialmente regolato la materia delle nomine dei membri del consiglio di amministrazione, dei sindaci e del presidente del consiglio, lasciando a [Tizio] quest'ultima carica, con il potere di rappresentare la società e di esercitare in via delegata i poteri di ordinaria amministrazione, nonché, entro dati limiti, quelli di straordinaria amministrazione” ed avevano, altresì, previsto, “per il caso di mancato rispetto degli accordi assunti, … il pagamento a carico dell'inadempiente di una ‘penale dell'importo di Euro 500.000,00 per ogni inadempienza che dovesse aver luogo, fatto salvo il diritto’ della parte non inadempiente ‘a pretendere il risarcimento di ogni ipotetico maggior danno’”. Nel novembre del 2012 Caia aveva adito il Tribunale di Trieste, allegando come, a seguito dell’aumento del capitale della società Alfa, che aveva sottoscritto anche per la parte lasciata inoptata dal marito, detenesse il 97,30% del capitale sociale, mentre la partecipazione del marito era scesa alla percentuale del 2,5%. Per tale ragione, ella aveva chiesto l'accertamento della nullità del patto anzidetto “per sopravvenuta immeritevolezza ex art. 1322 c.c., comma 2 ovvero per illiceità degli interessi ad esso sottesi ovvero pure per violazione del principio dell'esclusività della funzione gestoria ex art. 2380 bis c.c.”, in via subordinata “la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o il diritto di recedere per giusta causa”, nonché, in ulteriore subordine, la “modifica delle condizioni di separazione”. Tizio si era costituito in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna della moglie al “pagamento della somma di un milione e mezzo di Euro a titolo di penale (secondo quanto contrattualmente stabilito), per avere la stessa tenuto in tre distinte situazioni, tra l'ottobre e il dicembre 2012, comportamenti divergenti dalle prescrizioni contenute nel patto parasociale e in violazione delle stesse”. Il Tribunale di Trieste aveva accolto la domanda proposta da Caia, dichiarando la nullità del patto parasociale per il venir meno della sua causa concreta. Tale decisione era stata riformata dalla Corte d’appello di Trieste, che, in accoglimento della domanda di Tizio, aveva condannato Caia al pagamento delle penali. Quest’ultima aveva, pertanto, proposto ricorso per cassazione, in base a otto motivi. In particolare, con i primi tre aveva censurato la sentenza della Corte d’appello per non aver riconosciuto che “il sopravvenuto mutamento delle percentuali di capitale … possedute dai parasoci … [aveva] senz’altro comportato … la cessazione … degli effetti del patto parasociale”. Ciò in quanto “il contenuto essenziale del patto è quello di prevedere un regime di controllo congiunto della società da parte dei due coniugi separati. La presenza di [Tizio] in c.d.a. è prevista come solo possibile... e non come necessaria … In sostanza, si tratta … di un elemento accessorio, di taglio unicamente ‘eventuale’”. Di qui, la “piena plausibilità dell'interpretazione che ritiene il patto di stabilizzazione del governo societario logicamente e funzionalmente collegato a un certo assetto proprietario, che sussisteva al momento della conclusione dell'accordo stesso e che poi è venuto meno dopo l'operazione di aumento del capitale”. A sostegno della propria tesi, Caia aveva altresì sostenuto che “al tempo della confezione del patto l'assetto proprietario di [Alfa] vedeva una partecipazione quasi-paritaria dei parasoci al capitale sociale. Questa caratteristica, comportando una partecipazione pressoché paritaria al rischio di impresa, giustificava senz'altro la costruzione, a mezzo della convenzione parasociale, di un regime di controllo congiunto … Di conseguenza, … la funzione del patto e la sua causa concreta non possono non venire meno nel caso cessi la situazione di ‘condivisione’ dell'investimento e del rischio d'impresa”. Al contrario, la Corte d’appello, assegnando al patto parasociale la “specifica funzione di regolare il ‘solo aspetto gestionale della società con attribuzione di maggiori poteri” a Tizio e individuandone la “causa concreta … nella funzione di governo societario orientato a favore” di Tizio stesso, aveva “compiuto violazioni determinanti nell’adozione dei canoni di interpretazione del patto parasociale”, altresì violando il “principio generale dell'ordinamento che vieta lo svuotamento dei poteri assembleari”, il “principio di ragionevolezza” ed il “principio costituzionale di tutela della proprietà privata (cfr. art. 42 Cost.)”, in quanto, a seguito dell’aumento, “il socio che detiene una partecipazione quasi totalitaria si vede vincolato da obblighi assunti nel patto nei confronti dell'altro socio ... che … detiene il 2,5% del capitale”. Col settimo motivo di ricorso Caia aveva censurato la sentenza della Corte d’appello triestina laddove aveva “escluso il [suo] diritto a recedere dal patto parasociale”, in quanto “è principio del diritto societario applicabile anche ai patti parasociali, in ragione della partecipazione, della ratio che lo giustifica, alla relazione sociale come quella parasociale, quello espresso dall'art. 2285 c.c., comma 2, secondo il quale il socio può recedere dal contratto di società quando sussiste una giusta causa”, quale “l'alterazione degli assetti proprietari, portata dall'aumento” del capitale sociale. Con l’ottavo motivo la ricorrente aveva, invece, contestato la “decisione della sentenza impugnata di non procedere, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., alla riduzione per eccessività della penale prevista dalla clausola numero 7 del patto parasociale”, in quanto la “funzione della penale … rimane esclusivamente quella di consentire una liquidazione preventiva e forfetaria del danno patrimoniale subito dal creditore”. LA DECISIONE. La Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 18138/2018, ha accolto solamente l’ottavo motivo di ricorso. Quanto ai primi tre motivi, li ha respinti, negando che la Corte d’appello avesse “compiuto violazioni determinanti nell'adozione dei canoni di interpretazione del patto parasociale”, essenzialmente per due ragioni. Anzitutto, “la valorizzazione del canone dell'interpretazione sistematica, su cui preme la ricorrente, fa in effetti emergere … che il detto patto possiede in sé (pure) una componente rivolta alla delineazione e formazione di ‘decisioni congiunte’ (o di ‘condizionamento reciproco’, secondo l'espressione della ricorrente)”, ma “questa connotazione, tuttavia, non viene a oscurare, né a far impallidire la constatazione che il patto in esame anche contempla e regola in peculiare maniera la posizione di [Tizio] in punto di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore con deleghe … ll fatto che il patto assegni a [Tizio] una facoltà in proposito - e non già un compito, ovvero una funzione - indica solamente che si tratta di previsione contrattuale posta nell'interesse proprio del medesimo [Tizio] … Né si può mettere in dubbio - dati appunto i poteri riconnessi dal patto all'esercizio della detta facoltà - che quest'ultima rivesta, nell'economia complessiva del patto medesimo, un rilievo del tutto primario”. Inoltre, “nemmeno può essere condivisa l'opinione della ricorrente là dove viene a ricollegare la richiamata previsione di ‘decisioni congiunte’ al fatto che - al tempo della confezione del patto parasociale - le partecipazioni di [Tizio e Caia] al capitale della [Alfa] fossero ‘pressoché paritarie’”. Diversamente, la Cassazione sottolinea che “il patto parasociale ... viene posto in essere nel contesto dello scioglimento di una comunione legale tra coniugi avvenuto a seguito della loro separazione personale. Esso fa parte, correlativamente, degli accordi di divisione del compendio che all'epoca era in comunione. Lo stesso, dunque, si confronta con una tematica di ‘assetti proprietari’ - e di equilibrio nella divisione -, che si manifesta decisamente diversa da quella circoscritta al possesso di una società e in sé stessa assai più ampia, perché assume a proprio perimetro l'intero asse dei beni caduti in comunione. In questa complessa fattispecie - formata dall'accordo di separazione, con scioglimento della comunione legale e divisione del compendio - risiede, conseguentemente, la causa concreta del detto patto parasociale, quale parte di questo tutto”. La Cassazione ha, così, colto l’occasione per precisare che “sulla efficienza di un patto parasociale - che trova la sua causa giustificativa nell'ambito degli accordi di divisione del complessivo compendio di una comunione sciolta per separazione personale tra coniugi - non hanno influenza, per sé, le vicende che concernono il successivo svolgimento dell'impresa sociale a cui è relativo, quale, nella specie concreta, l'aumento di capitale verificatosi nel luglio del 2012. Contro la permanente efficacia del patto in questione neppure possono valere, d'altro canto, gli ulteriori rilievi che la ricorrente muove adducendo la mancanza di meritevolezza … di un patto parasociale operante tra una maggioranza del 97,30% del capitale sociale e una minoranza del 2,50%”. Ciò in quanto “la prosecuzione di efficacia del patto parasociale” non viola alcun principio laddove, come nel caso di specie, presenti il carattere della “temporaneità”, si concentri sul “solo tema delle cariche sociali … sì che non ha in ogni caso luogo discorrere, in proposito, di svuotamento dei poteri dell'assemblea, né di compressione esorbitante del diritto di proprietà” e ponga regole che “non vengono a incidere sul potere di controllo che sull'agire dell'apparato amministrativo la legge attribuisce all'assemblea dei soci”. La Corte di Cassazione ha, poi, rigettato il settimo motivo, rilevando che “ad assumere la prospettiva fatta propria dalla attuale ricorrente, dell'equiparazione della disciplina del recesso dal patto parasociale a quella del recesso dal contratto di società - la situazione nel concreto dedotta nel presente giudizio non fa sorgere un diritto di recesso”. Ciò perché “la norma dell'art. 2437 c.c. viene a tipizzare la ‘giusta causa’ di recesso in una serie peculiari di ipotesi. Nell'ambito delle quali non rientra, in quanto tale, il genere delle delibere dell'aumento di capitale”. Nell’esaminare l’ottavo motivo di ricorso, il Giudice di legittimità ha affermato che “è orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte che l'apprezzamento dell'eventuale eccessività della penale per inadempimento supponga - si tratti di richiesta di parte o di iniziativa d'ufficio - che le circostanze rilevanti per il giudizio di sproporzione comunque emergano dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, quale risultante ex actis, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr., tra le più recenti Cass., 25 ottobre 2017, n. 25334; Cass., 19 ottobre 2017, n. 24732)”. Nel caso di specie, per la Cassazione “il materiale probatorio acquisito al processo, specie per iniziativa dell'attuale ricorrente, rivel[ava] la presenza di più elementi senz'altro rilevanti per la formulazione del giudizio di eventuale eccessività”: il “comportamento nell'insieme tenuto da [Tizio], come espressivo del suo interesse rispetto all'adempimento delle prestazioni altrui … e come polarizzantesi, in buona sostanza, nella votazione in assemblea dell'aumento”, la “mancata sottoscrizione della quota riservatagli in opzione”, “il fatto che l'oggettiva necessità dell'aumento di capitale sia riconosciuta dallo stesso resistente”. Ritenendo che “la sentenza della Corte territoriale [avesse] invece del tutto trascurato, senza motivazione”, tali elementi, la Corte di Cassazione ha, pertanto, accolto quest’ultimo motivo. Allegati Cassazione civile 18138 del 2018
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