Come valutare la denuncia di abusi sessuali inesistenti del marito sulle figlie

Con ordinanza n. 9765/2019, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al comportamento della moglie separata che denuncia il marito di aver commesso abusi sessuali sulle figlie, ritenendo che una condotta ispirata all’ossessiva convinzione delle violenze perpetrate, rivelatasi infondata, di fatto ostacola o comunque rende più difficili i rapporti tra genitore e figlie.

Nel caso esaminato, il Tribunale di Catania aveva pronunciato la separazione dei coniugi con affidamento alla madre delle due figlie minori, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale era stato disposto un assegno per il mantenimento della moglie e delle figlie.

La Corte d’appello di Catania aveva rigettato l’appello proposto dalla madre che ricorreva in Cassazione, con due motivi ritenuti dalla Corte in parte inammissibili ed in parte infondati.

Nel ricorso la madre lamentava l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito dei presunti abusi sessuali compiuti dal padre ai danni delle figlie.

La Corte rilevava che, invece, i giudici di merito avevano svolto un’approfondita valutazione dei fatti ed in particolare evidenziava che i molti procedimenti giudiziari, in sede civile e penale, a carico del padre, si erano conclusi con l’accertamento della “totale infondatezza” delle accuse mosse dalla ricorrente.

La decisone della Corte di merito aveva altresì condiviso le valutazioni espresse dalla consulenza tecnica, che aveva escluso la sussistenza di abusi ed invece accertato l’ottimo rapporto affettivo delle figlie con il padre. La stessa consulenza tecnica aveva evidenziato, inoltre, l’atteggiamento della madre, condizionato da una “patologia mentale” da definire nella sua complessità.

La Corte riteneva comunque inammissibile la censura, poiché rivolta ad una revisione di valutazioni compiute dal giudice di merito per una pronuncia sul fatto.

Col secondo motivo la madre lamentava l’erronea valutazione compiuta dalla Corte di merito, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata condannata ai sensi dell’art.709 ter c.p.c. al pagamento di una sanzione pecuniaria per condotta ostruzionistica ai danni del padre.

La Corte riteneva infondata anche questa seconda censura ed evidenziava che la madre, in base ai precedenti giudiziari e alle risultanze della consulenza,

con la sua condotta ispirata all’ossessiva convinzione delle violenze perpetrate dal padre sulle figlie, ha di fatto ostacolato o reso più difficili i rapporti tra il primo e le seconde”.

La Corte a confutazione della critica relativa all’art.96 c.p.c. conclude rilevando che correttamente la Corte di merito aveva valutato che “la donna aveva agito con colpa grave, essendo ben consapevole della infondatezza delle sue accuse, già escluse in diverse sedi giudiziarie, proponendo un giudizio di gravame la cui piena inutilità è rivelata dalle stesse richieste avanzate”.

 

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