Accordi “a latere” della separazione e titolo esecutivo

29 APRILE 2023 | Separazione e divorzio

di avv. Monica Mocellin

Con sentenza n. 5353 del 5 dicembre 2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi degli accordi raggiunti tra i coniugi in sede di separazione, in particolare per l’ipotesi in cui essi non siano trasfusi negli accordi omologati dal Tribunale.

L’occasione è data dal ricorso alla Suprema Corte promosso da Tizia che aveva visto accolta dal Tribunale, e confermata dalla Corte d’Appello, l’opposizione al precetto che la signora aveva notificato all’ex marito per il pagamento dell’assegno divorzile fissato per lei e per i figli come da ordinanza del Presidente del Tribunale Roma.

L’ex marito si difendeva nei giudizi di merito eccependo l’avvenuto pagamento.

Entrambi i Giudici del merito avevano accolto l’opposizione “sul rilievo che l’accordo intervenuto tra gli ex coniugi, “a latere” del procedimento di separazione consensuale dagli stessi incardinato…fosse stato superato dal divorzio giudiziale…avendo tale provvedimento rideterminato le condizioni economiche previste in sede di separazione”

In sostanza i coniugi avevano concluso un accordo “a latere” della separazione personale, che riconosceva il suindicato obbligo di pagamento, accordo che il Giudice del merito aveva ritenuto superato dal divorzio giudiziale così accogliendo l’opposizione a precetto.

La signora ricorreva al Giudice di legittimità, ritenendo ancora in essere l’accordo “a latere” sotto il profilo della meritevolezza di tutela dello stesso ex art. 1322 c.c. e sotto il profilo della sua interpretazione come strumento di tutela integrativa degli obblighi collegati alla separazione.

La Corte, nonostante la diversa posizione del P.G. a favore di un parziale accoglimento, rigetta entrambi i motivi del ricorso, senza tuttavia affrontarne le questioni giuridiche sottese, in quanto l’opposizione a precetto andava rigettata con diversa motivazione rispetto a quella adottata dai giudici di merito.

Nel provvedimento, infatti, gli Ermellini si soffermano sul fatto che nel caso in esame l’accordo non costituisce un titolo esecutivo giudiziale ex art. 474 comma II, n. 1 c.p.c., perché esso non risulta “assorbito” nel procedimento di separazione personale così da integrare il titolo ivi formato.

Infatti, dice il Giudice di legittimità, l’accordo in esame non riveste la forma né di atto pubblico, né di scrittura privata autenticata.

Confermando il rigetto della pretesa di pagamento, la Suprema Corte lo fa non perché l’accordo è nullo, ma perché non risulta assorbito e trasfuso nel titolo giudiziale all’esito del giudizio di separazione personale

In sintesi, quindi, la Corte di Cassazione non coglie l’occasione di definire la natura e la validità degli accordi privati assunti dai coniugi in vista del divorzio, in discontinuità con la giurisprudenza esistente (sono accordi nulli perché incidono su diritti indisponibili – cfr. Cass. 26/04/2021 n. 11012), scelta che sarebbe stata funzionale all’avvenuta riforma del rito di famiglia.

Restano quindi i dubbi interpretativi: l’accordo è sempre nullo, è nullo (rectius inefficace) se non viene ripreso dal Giudice, deve essere sottoposto al vaglio di quest’ultimo, non ne ha bisogno o che altro?

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