È legittima la regola che impone l’attribuzione automatica del solo cognome paterno?

Con ordinanza n. 18/2021, depositata in data 11.2.2021, la Corte Costituzionale ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.
Dunque, la Corte deciderà sulla costituzionalità della regola che da sempre attribuisce prevalenza al ramo paterno nella trasmissione del cognome ai figli e che la medesima Corte ha già avuto occasione di definire “…retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna” (Corte Cost., ord. n. 61/2006).
La questione prende origine dal caso di due genitori che hanno riconosciuto contemporaneamente la figlia nata fuori dal matrimonio e le hanno attribuito il solo cognome materno, facendo così una scelta non contemplata dall’ordinamento.
Infatti, con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti contemporaneamente, le possibilità all’atto di nascita sono due: l’attribuzione automatica del solo cognome del padre (ex art. 262, primo comma, c.c.) o dei cognomi di entrambi i genitori, su accordo espresso degli stessi (Cfr. Corte Cost., sent. n. 286/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, c.c. “…nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno”).
L'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente ha chiesto, quindi, alla Procura della Repubblica di promuovere giudizio di rettifica dell’atto di nascita avanti al Tribunale di Bolzano, non essendo prevista dall’ordinamento l’ipotesi di attribuzione del solo cognome materno, pur in presenza di accordo tra i genitori.
Il Tribunale di Bolzano ha riconosciuto che l'art. 262, primo comma, c.c. non consente ai genitori di attribuire il solo cognome materno, ma ha ritenuto tale divieto incostituzionale, in quanto dovrebbe essere riconosciuta, in  presenza di accordo, la facoltà dei genitori di scegliere la trasmissione del solo cognome materno e, conseguentemente, ha sollevato, con ordinanza di remissione n. 78/2019, la relativa questione avanti alla Corte Costituzionale, “…per violazione delle disposizioni della Costituzione: articoli 2, 3, intesi quale  tutela dell'identità personale e riconoscimento dell'uguaglianza tra la donna e l'uomo (cfr. art. 29, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi); articolo 11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali intesi quali tutela della vita privata e familiare e divieto di discriminazione, articolo 11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 7 e  21  della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea intesi quali rispetto della vita privata e della vita familiare e divieto di discriminazione”. 
La Corte Costituzionale, investita della questione, ha osservato, con l’ordinanza in commento, che il Giudice remittente si era limitato ad attribuire rilevanza alla presenza o meno di accordo tra i genitori, chiedendo che l’art. 262, primo comma, c.c. fosse dichiarato incostituzionale nella parte in cui non consente la sola attribuzione del cognome materno in presenza di accordo.
Seguendo tale prospettazione, rimarrebbe confermata

…la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno” in tutte le ipotesi in cui tale accordo manchi, nonostante la sua “…incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte Costituzionale (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006)” (Cfr. Corte Cost., ord. n. 18/2021).

Pertanto, la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio, sollevando avanti a sé una questione ben più ampia, ovvero quella che ha ad oggetto

la verifica della legittimità costituzionale della regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in relazione agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ritenendo che tale questione sia logicamente pregiudiziale e strumentale per rispondere al quesito sollevato dal Tribunale di Bolzano in ordine alla legittimità costituzionale della preclusione della facoltà di scelta del solo cognome materno in presenza di accordo.

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