Diritto di visita dei nonni nella giurisprudenza della Corte d’Appello di Venezia

05 MAGGIO 2022 | Diritti dei nonni

di avv. Monica Mocellin

Con interessante decreto del 18 febbraio 2022, la Corte d’Appello di Venezia - Sezione Speciale per i Minorenni, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda di una nonna paterna di poter instaurare un rapporto significativo con la nipotina mai incontrata.

La bambina, infatti, nata fuori dal matrimonio, dopo una complessa vicenda era stata affidata ai Servizi Sociali e collocata presso la madre mentre il padre, dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, si trovava ai domiciliari presso la ricorrente (nonna paterna della minore).

La nonna, ai sensi degli artt. 315 bis e 317 bis c.c., promuoveva ricorso al competente Tribunale per i Minorenni di Venezia per vedersi riconosciuto il diritto di frequentare la bambina e disciplinato il diritto di visita.

Esponeva, infatti, di essersi sempre interessata della nipotina, anche mediante l’acquisto di beni di prima necessità, ma di non averla mai potuta incontrare in quanto la madre della piccola le aveva impedito ogni possibile contatto: il comportamento ostile della madre era agevolato anche dalla notevole distanza (la ricorrente vive in Abruzzo).

Aggiungeva, poi, di avere preso contatto con i Servizi Sociali affidatari nel tentativo di riuscire a vedere la bambina ma questi le avevano spiegato che si rendeva necessario un particolare percorso e che avrebbe dovuto contattare anche i Servici Sociali della sua città.

Si era così determinata a rivolgersi al Tribunale competente.

Si costituiva, anche con intervento ad adiuvandum, il padre della bambina sostanzialmente ribadendo le argomentazioni della nonna mentre la madre della piccola, nei propri scritti difensivi, esponeva che la nonna paterna non si era attivata presso i Servizi Sociali (unici competenti) per instaurare un rapporto con la nipotina e che oramai, a distanza di tempo, la piccola aveva raggiunto un proprio equilibrio con la madre e la nonna materna e l’accoglimento del ricorso avrebbe potuto essere di pregiudizio per la minore.

Il Tribunale, condividendo le argomentazioni della resistente, rigettava il ricorso della nonna la quale proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Venezia.

Con parere favorevole del Procuratore Generale, la Corte lagunare, come anticipato, accoglieva il reclamo rilevando che secondo i Servizi Sociali la nonna paterna vive in un alloggio Ater ben curato e in ordine, ha cresciuto il figlio da sola, e in passato aveva preso contatto con i Servizi Sociali per poter vedere la nipotina “…facendo peraltro riferimento a innumerevoli altre telefonate…”.

La Corte ritiene che la risposta dei Servizi Sociali alla signora che chiedeva di poter incontrare la nipotina sia stata, per quanto dato a sapere, generica e abbia radicato in lei “…una sorta di disorientamento…”, motivo per cui solo dopo una apparente e parziale inerzia la nonna si sarebbe rivolta ad un legale e poi al Tribunale per i Minorenni.

Secondo la Corte “Le tesi svolte nel decreto in ordine al comportamento della reclamante ed all’equilibrio nel frattempo ritrovato dalla minore spiegano poco in quanto generiche mentre la distanza e le difficoltà rappresentate possono costituire spiegazioni sufficienti in assenza di elementi addotti a comprovare che il comportamento della reclamante possa essere di pregiudizio per la minore e per il suo equilibrio”.

Pertanto, accogliendo il reclamo, con il decreto in esame la Corte dispone che la nonna, con l’ausilio dei Servizi Sociali e secondo un calendario da questi predisposto, possa frequentare la nipote presso la sua abitazione per poi giungere, “…dopo la creazione di rapporto di confidenzialità con la minore…”, a un calendario di frequentazione di un fine settimana al mese.

La decisione in esame risulta di particolare interesse poiché, come anticipato, viene superata l’interpretazione letterale dell’art. 317 bis c.c. secondo cui “Gli ascendenti hanno diritto a mantenere un rapporto significativo con i nipoti minorenni” per giungere a riconoscere il diritto degli ascendenti a costruire un rapporto significativo con nipoti anche se mai conosciuti prima.

In particolare, la nonna appare secondo la Corte persona meritevole alla quale non può essere attribuita la colpa di non aver mai incontrato la nipotina. L’attenzione sembrerebbe focalizzata sull’ascendente laddove la linea di confine tra il diritto dei minori e quello degli ascendenti deve vedere quest’ultimo necessariamente recessivo rispetto al primo.

Evidentemente questa decisione si pone nel solco tracciato dalla Suprema Corte che interpreta la norma, laddove possibile, in maniera estensiva (cfr. ad esempio Cass. 19780/2018 che ha riconosciuto il diritto di mantenere rapporti significativi con i minori alla nonna acquisita) poiché l’art. 317 bis, che nasce in sordina, viene interpretato quasi fosse, nel significato inconsapevole del legislatore, lo strumento per costituire un solido perno sul quale far confluire i disagi della rottura familiare compensandone gli effetti a volte estremamente deleteri sui minori.

Nel caso in esame il Giudice del reclamo ha fatto, addirittura, un passo ulteriore rispetto a quanto ci si poteva aspettare aprendo così un fronte di riflessione per nulla semplice e potenzialmente in grado di portare la norma ben oltre i confini originariamente immaginati dal legislatore.

La norma, infatti, presuppone che già esistano rapporti tra ascendente e minore e la Suprema Corte, in particolare, condiziona il diritto degli ascendenti all’esistenza di una relazione stabile tra nonni e nipoti, tendenzialmente duratura e che possa essere facilmente portata ad un punto “significativo”, in modo tale che il rapporto stesso alimenti l’”esclusivo interesse del minore” e divenga significativamente coerente con esso.

Nel caso in esame non è così, la nonna non aveva nemmeno mai visto la nipote, sicché la riflessione dell’interprete, anche in ragione dei passi ulteriori che potrebbero essere ancora fatti, deve rivolgersi al dubbio se “mantenere rapporti significativi” possa essere anche “costruire rapporti significativi” e se la condizione di equilibrio emotivo del minore privo della relazione con l’ascendente significhi anche che il suo essenziale interesse possa attraversare il “trauma”, piccolo o grande non importa, di una nuova e ignota relazione.

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