Non basta un interesse tardivo per il minore ad evitare la dichiarazione di adottabilità, se non si prova l’esistenza di pregressi ,significativi rapporti affettivi

Il Tribunale dei Minorenni di Roma, previo accertamento dello stato di abbandono di un minore, lasciato in tenera età dalla madre al padre seppur violento, senza mai segnalare lo stato di degrado in cui lo stesso si trovava, nel 2017, ne pronunciava la dichiarazione di adottabilità, precisando altresì che la madre e la nonna, pur avendone risorse personali ed economiche, non si erano attivate per cercarlo presso le istituzioni di assistenza pubblica cui era stato affidato.
Madre e nonna impugnavano il provvedimento innanzi la Corte d’appello di Roma, che nel dicembre del 2017, confermava lo stato di adottabilità.
Le due donne proponevano quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi:
    a.  col primo lamentavano che  il Tribunale dei Minorenni avesse dato corso ad un  procedimento per la dichiarazione di adottabilità utilizzando, a tal fine, le risultanze del procedimento de potestate avviato nei confronti dei genitori, procedimento al quale la madre, per ragioni non chiarite, non aveva potuto partecipare: tale motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità ;
    b. col secondo motivo deducevano la violazione dell’art. 360 comma primo  nn. 3 e 5 in relazione all’art. 10 l.184/83 per omesso avvertimento dell’avvio del procedimento alla nonna materna: il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non era stato provato il pregresso rapporto significativo tra nonna e nipote, questione sulla quale  la Corte d’appello aveva ben motivato  e perché le censure di merito surrettiziamente proposte nel giudizio di cassazione, al fine di accreditare una diversa ricostruzione della vicenda processuale, non possono essere proposte  in sede di legittimità;
    c. col terzo motivo le ricorrenti lamentavano che non fossero state valorizzate tutte le circostanze verificatesi in corso di causa e tutte le dichiarazioni rese da madre e nonna volte ad incidere sull’irreversibilità della situazione di abbandono: anche questo  motivo è stato ritenuto infondato.
Premesso che la curatrice speciale del minore, non aveva proposto difese il Supremo collegio,  aveva anzitutto ricordato il proprio consolidato orientamento, secondo il quale

il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine, non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità perfino quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire un’ equilibrata crescita psico fisica (Cass. 16537/18 Cass 17603/19).

Nel caso di specie il Giudice del merito aveva invece potuto accertare come non ci fosse mai stato alcun rapporto affettivo pregresso che giustificasse un accertamento delle capacità genitoriale della madre, ritenendolo incompatibile con le esigenze del minore attualmente sereno e accudito in una casa famiglia.
Il ricorso pertanto veniva rigettato.

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