Il consenso a contrarre matrimonio non può essere espresso dall’ADS in rappresentanza o in sostituzione del beneficiario in stato di assoluta incoscienza

IL CASO. Durante l’udienza in cui veniva nominata amministratrice di sostegno del proprio compagno (con il quale era legata da una relazione da oltre dieci anni), l’ADS formulava istanza al Giudice Tutelare del Tribunale di La Spezia affinché le fossero riconosciuti, tra gli altri, anche il potere di richiedere all’ufficiale di stato civile la celebrazione del matrimonio con il beneficiario senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio da parte del beneficiario ed il potere di rilasciare, all’atto di matrimonio, dichiarazione di volontà di contrarre le nozze in nome e per conto del medesimo, in stato di coma.

LA DECISIONE. Il Giudice Tutelare, con decreto del 4.3.2020, ha rigettato la richiesta di estensione dei poteri in capo all’amministratrice di sostegno, confermando invece quelli già esplicitati nel decreto di nomina.

La decisione del GT ha preso le mosse dall’analisi dei c.d atti personalissimi (tra i quali rientrano, oltre al matrimonio, il testamento, la donazione ed il riconoscimento del figlio) ritenuti insuscettibili di delega a terzi e con possibilità di essere effettuati soltanto dal beneficiario di amministrazione di sostegno stante il pieno riconoscimento, a livello internazionale e costituzionale, anche in capo ai soggetti c.d. deboli, dell’esercizio dei diritti fondamentali. Gli atti personalissimi possono dunque essere posti in essere dal beneficiario in piena autonomia e salvo che il Giudice Tutelare ritenga opportuno disporre l’assistenza da parte dell’amministratore di sostegno.  

La regola è quindi quella della libertà del beneficiario di amministrazione di sostegno di contrarre matrimonio: egli “potrà manifestare il proprio consenso autonomamente o, al più, assistito dall’amministratore di sostegno eventualmente incaricato dal Giudice Tutelare di affiancare il beneficiario nel percorso di formazione della volontà, aiutandolo così a comprendere le implicazioni (personali e giuridiche) della scelta coniugale”.

Non trova, invece, applicazione nei confronti del beneficiario di ADS il divieto di contrarre matrimonio previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto, che “può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato”.

Il Giudice Tutelare di La Spezia ha inoltre evidenziato che, seppur vero che tanto il legislatore quanto la giurisprudenza hanno recentemente ammesso che alcuni atti personalissimi possano essere compiuti dal soggetto che rappresenta l’incapace (si pensi in particolare al consenso ai trattamenti sanitari), nel caso preso in esame ciò che è stato richiesto al GT è l’autorizzazione ad esprimere la volontà di contrarre matrimonio, e quindi ad assumere una decisione, in nome e per conto di un soggetto in stato di coma,  non necessaria, né indispensabile.

A fronte della ratio ispiratrice dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e alla luce della normativa in tema di celebrazione di matrimonio,

è dunque necessario che il consenso a contrarlo sia espresso direttamente e personalmente da un soggetto cosciente “in grado di manifestare un consenso libero, pieno, effettivo e consapevole (in altri termini, di autodeterminarsi sul punto), non potendo questo consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua rappresentanza” laddove il beneficiario sia in stato di incoscienza.

caso preso in esame, pertanto, sebbene il beneficiario avesse ripetutamente manifestato ai propri familiari e colleghi la volontà di sposarsi con la compagna, e l’istruttoria avesse rilevato una convivenza consolidata e duratura nel tempo, il fatto che egli si trovasse in un “assoluto stato di incoscienza e di incapacità di manifestare un consenso” ha condotto il Giudice Tutelare al rigetto dell’istanza formulata dall’amministratrice di sostegno.

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