Immobile destinato a casa coniugale, contratto di comodato e COVID 19

IL CASO. Nell’ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi, il marito, amministratore di una società proprietaria dell’immobile già destinato a casa coniugale, concedeva detto immobile in comodato con destinazione di scopo in favore della moglie, affinché continuasse ad abitarla col figlio di minore età. 
Con successivo ricorso d'urgenza, la società, che opera nel settore turistico- alberghiero, ed in particolare del c.d. Wedding, chiedeva al Tribunale lo scioglimento del contratto di comodato ai sensi dell’art. 1809, comma II, c.c. per “urgente e impreveduto bisogno” del comodante e la conseguente restituzione dell’immobile alla società comodante. 
Rappresentava, a fondamento della domanda: a) il pressoché totale azzeramento dei ricavi dell’attività a causa della pandemia da Covid-19; b) la sopravvenuta offerta di locare l’intero immobile, compresa la porzione oggetto del comodato, ad altra società, a fronte di un sostanzioso canone, per la durata di sei anni con rinnovo già determinato per altri sei anni, a canone mensile maggiorato, idoneo a coprire le ingenti esposizioni debitorie già gravanti sulla società.  
In primo grado, il ricorso veniva respinto. Il Tribunale riteneva la documentazione prodotta a sostegno della domanda di scioglimento non idonea a provare la sopravvenuta sussistenza dell’urgente ed imprevisto bisogno del comodante, tale da giustificare l’immediata restituzione del bene immobile oggetto del comodato. 
Avverso tale decisione, la società comodante proponeva reclamo. Secondo la tesi del reclamante, il Tribunale aveva negato la restituzione dell’immobile al comodante per non aver la società dato prova di una effettiva e significativa contrazione dell’attività di impresa a causa della pandemia da Covid-19 in atto, “senza peraltro nemmeno considerare la evidente convenienza della proposta di locazione dell’intero compendio immobiliare”, proposta che avrebbe “consentito di scongiurare le dannose conseguenze sotto il profilo patrimoniale per la società ricorrente, impossibilitata ad esercitare la propria attività”. 
Nella fase del reclamo, la società comodante forniva nuova documentazione dalla quale si desumeva la cancellazione di tutti gli eventi già commissionati e programmati nel corso del 2020. 
DECISIONE. Il reclamo è stato rigettato, in quanto ritenuto infondato. 
Viene, in primis, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24618 del 03/12/2015), secondo il quale il comodato di un bene immobile, stipulato in favore di un nucleo familiare senza durata, è vincolato alle esigenze abitative familiari. Il comodante, quindi, deve consentire la continuazione del godimento dell’immobile anche successivamente alla crisi coniugale, salvo il caso in cui sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno. Anche in tale ultimo caso, tuttavia, il giudice deve esercitare “con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante”.
Era pacifico, nel caso di specie, che l’immobile fosse stato concesso in comodato per consentire ai figli di continuare ad occupare la casa coniugale. 

In sede di reclamo, il Tribunale di Ivrea, con ordinanza in data 15.09.2020 ha ribadito, come emerso già avanti al G.D., che la società comodante non aveva fornito la prova rigorosa di azzeramento o comunque sostanzioso ridimensionamento dell’attività di impresa al punto tale “da valutare come unica via di risoluzione della crisi di liquidità … la redditizia locazione dell’intero cespite aziendale proposta dalla terza società”. 

Ciò in quanto gli eventi “annullati” sono solo quelli da aprile fino a settembre 2020…persino con l’esclusione del mese di agosto ove risulta un solo evento, dunque concentrati in un periodo estremamente limitato non potendosi nemmeno escludere che gli eventi annullati fossero stati in realtà “ricalendarizzati”.
Oltre a ciò, il Tribunale ha osservato che “lo stesso legislatore” aveva “adottato una serie di misure…proprio finalizzate ad agevolare le imprese nel superamento delle pregiudizievoli conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria”.

L’insieme di tali rilievi, pur dovendosi ritenere “ragionevolmente provata una seria contrazione dei ricavi per il mancato svolgimento dell’attività nel periodo primaverile/estivo”, non consentiva la “caducazione del vincolo contrattuale di comodato non essendo sufficiente tale” squilibrio patrimoniale…solo temporaneo ad innescare “una totale e irreversibile compromissione dell’attività di impresa della reclamante”.

Di qui l’insussistenza del presupposto previsto dal secondo comma dell’art. 1809 c.c. per la restituzione della casa comodata.

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